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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Trascrizione domanda di revocatoria ante fallimento
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Michele Cetto
Verona07/10/2016 16:35Trascrizione domanda di revocatoria ante fallimento
Buongiorno,
al momento della dichiarazione di fallimento (18.05.2015) la società Alfa è proprietaria di un immobile sul quale in data 13.09.2004 la banca Beta ha trascritto la domanda giudiziale di revoca della compravendita; inoltre in data 23.05.2003 la banca Gamma aveva già iscritto ipoteca volontaria a garanzia di mutuo (per un importo superiore al valore dell'immobile).
La banca Beta, nel marzo 2007, ottiene sentenza di primo grado favorevole alla revoca e la Corte di Appello rigetta l'impugnazione della sentenza da parte della società Alfa.
La sentenza di appello è stata depositata il 10.12.2014 e non è stata notificata al fallimento.
La banca Beta successivamente alla sentenza rimane totalmente inattiva e non formula alcuna istanza alla procedura.
Il mio dubbio è il seguente: in qualità di curatore nel piano di liquidazione ho previsto la vendita dell'immobile ipotizzando che la banca Beta sarebbe intervenuta; tuttavia la banca Beta oggi non ha ancora fatto alcuna richiesta al fallimento; come mi suggerite di operare?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2016 20:22RE: Trascrizione domanda di revocatoria ante fallimento
L'accoglimento dell'azione revocatoria, così come si desume dagli art. 2901 e 2902 c.c., non comporta affatto l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto stesso soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenutine validamente proprietari.
Posto che, a quanto abbiamo capito, nella fattispecie è fallito proprio l'acquirente soc. Alfa, la banca, in forza della sentenza di inefficacia della compravendita passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, dovrebbe poter agire in via esecutiva sul bene oggetto dell'atto revocato nonostante il divieto di cui all'art. 51, in quanto l'esecuzione non sarebbe contro l'acquirente fallito, ma nei confronti del proprio debitore in bonis, venditore dell'immobile Delta; la vendita da parte di Delta dell'immobile alla società Alfa ha messo in pericolo il recupero del credito della banca Beta, che allo scopo ha ottenuto una sentenza, passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento di Alfa con domanda trascritta, che dichiara l'inefficacia nei suoi confronti della vendita. Ciò nonostante, è comunque dubbio che si possa ipotizzare una esecuzione sul bene che è di proprietà della società fallita, anche perché non si saprebbe come materialmente una tale azione possa essere espletata;, forse intervenendo nel riparto fallimentare come nel caso del fallimento del terzo datore di ipoteca. .
Probabilmente la banca è rimasta inerte finora proprio per queste difficoltà o, anche perché sullo stesso immobile è stata iscritta ipoteca anteriormente alla trascrizione della domanda revocatoria a garanzia di un credito superiore al valore dell'immobile stesso; né è da escludere che il debitore abbia soddisfatto la banca in altro modo.
In ogni caso, crediamo che il curatore del fallimento della soc. Alfa, nel disinteresse della banca, possa e debba procedere alla vendita dell'immobile e alla distribuzione del ricavato..
Zucchetti SG srl
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