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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Adempimenti contabili
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Albarosa Marigliano
Casarano (LE)03/12/2020 11:17Adempimenti contabili
Buongiorno la società è fallita il 19 Dicembre 2019. Il fallito non ha provveduto al deposito del bilancio perchè l'approvazione di tale bilancio non poteva esser fatta. Ai sensi dell'art 89 il deposito di tale bilancio, che ho richiesto al precedente tenutario delle scritture contabili, deve comunque avvenire anche se materialmente non redatto da me? se sì dove va depositato? Inoltre essendo ancora nei termini sto provvedendo al deposito di modello unico 2020 e irap 2020. grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/12/2020 20:00RE: Adempimenti contabili
Essendo stato dichiarato il fallimento a dicembre 2019, è chiaro che il bilancio non depositato dall'amministratore, che viene contemplato nella previsione del secondo comma dell'art. 89 l. fall., è quello che doveva appunto essere depositato nel 2019, riferito all'esercizio 2018, da approvarsi entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio, e da depositarsi presso il Registro Imprese competente entro 30 gg. dalla data di approvazione, a cura dell'amministratore.
Quando il secondo comma dell'art. 89 l. fall. prevede che il curatore rediga il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, impone un obbligo al curatore di redigere lui il bilancio, ed, ovviamente il curatore, pur assumendo la paternità dell'atto, provvederà a redigerlo sulla base dei dati di cui dispone; il fatto, quindi, che già sia stato predisposto dal professionista depositario delle scritture contabili, può agevolare il compito del curatore, ma non muta il fatto che il bilancio presentato dal curatore è atto del curatore, il quale potrà controllare, riesaminare e rivedere quanto già predisposto da altri.
Trattasi di un ordinario bilancio di esercizio per cui anche quello redatto dal curatore va depositato presso il rRegistro delle Imprese.
Zucchetti Sg srl-
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)04/12/2020 12:19RE: RE: Adempimenti contabili
Scusate ma non sono stata precisa nell'esposizione. il bilancio 2019 esercizio 2018 è stato regolarmente approvato e depositato. io facevo riferimento al bilancio 2020 esercizio 2019 che non poteva essere approvato in quanto intervenuta sentenza di fallimento in data 19 dicembre 2019. Considerando la data di fallimento quasi a ridosso del termine dell'esercizio , mi chiedevo se spettasse a me il deposito del bilancio 2020 oppure l'ultimo riferimento deve essere il bilancio 2019 esercizio 2018. Se sì andrebbe depositato solo il bilancio ma senza alcun verbale di assemblea perchè ovviamente decaduta. grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2020 19:44RE: RE: RE: Adempimenti contabili
Il fatto che lei avesse richiamato il secondo comma dell'art. 89 l. fall. ci ha indotto a fare la precisazione iniziale della nostra precedente risposta. Quando, infatti, la norma richiede che il curatore rediga "il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito" fa capire che "l'ultimo esercizio" non è quello interrotto dalla dichiarazione di fallimento, ma l'ultimo esercizio regolarmente chiuso prima della dichiarazione di fallimento perché soltanto il bilancio di questo esercizio avrebbe dovuto essere stato presentato (redatto / approvato / depositato) nel termine stabilito.
Per questo avevamo precisato che il bilancio contemplato nella previsione del secondo comma dell'art. 89 l. fall., è quello che doveva appunto essere depositato nel 2019, riferito all'esercizio 2018. Nel momento in cui sposta la questione al bilancio relativo all'esercizio 2019, che è l'anno nel quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento, non trova più applicazione l'art. 89 l. fall., bensì l'art. 183 TUIR, che pone al curatore l'obbligo della redazione del bilancio del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento e che, a differenza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 89 l. fall, che ha una funzione prevalentemente informativa, ha il dupliche scopo di determinare il risultato fiscale della frazione di esercizio che precede la dichiarazione di fallimento e di consentire il confronto tra l'eventuale residuo attivo al termine della procedura ed il patrimonio netto quale risultante da tale bilancio.
Nel suo caso il fallimento è intervenuto il 19 dicembre, a fine esercizio, per cui la redazione del bilancio esercizio 2019 della frazione di anno fino al fallimento, sostanzialmente coincide con l'intero esercizio, ma questo è solo un caso, che nulla cambia; se il fallimento fosse stato dichiarato, ad esempio, il 19 settembre 2019, lei avrebbe dovuto redigere il bilancio del periodo 1 gennaio- 19 settembre, per cui, essendo stato il fallimento dichiarato il 19 dicembre, il suo compito è redigere il bilancio 1 gennaio-19 dicembre 2019.
Zucchetti SG srl
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