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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
RINUNCIA A VENDIDA DI QUOTE
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Bartolomeo Daloiso
Bologna31/10/2017 19:15RINUNCIA A VENDIDA DI QUOTE
Buonasera,
sono curatore di una società che svolgeva, essenzialmente, l'attività di holding di partecipazione (nell'attivo, infatti, erano presenti solo quote di alcune S.r.l.);
le quote di una di queste partecipate furono totalmente svalutate in quanto la stessa società fu sottoposta a fallimento.
Essendo proprietario di quote di una società fallita, non sono riuscito, naturalmente, a trovare nessuno che fosse interessato all'acquisto, ed alla fine ho chiesto, ed ottenuto dal GD, l'autorizzazione a rinunciare alla vendita delle stesse.
Sto procedendo alla chiusura del fallimento ed ai sensi dell'art. 104-ter 7°comma i beni non acquisiti all'attivo tornano nella disponibilità del fallito per poter essere aggrediti dai creditori; una volta però chiuso il fallimento, le quote della società fallita (che non ho venduto e che i creditori non hanno aggredito), dal vostro punto di vista, come possono essere gestite? Visto che, ad oggi, non ci sono azioni di nessun genere su tali quote.
Grazie.
Saluti
Bartolomeo Daloiso
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/10/2017 21:10RE: RINUNCIA A VENDIDA DI QUOTE
Quello da lei posto è un problema comune a tanti casi ma che il legislatore non si è posto. Ossia cosa accade dei beni non acquisiti all'attivo o dismessi dopo l'acquisizione quando il fallito sia una società, alla quale rimane o ritorna la disponibilità dei beni oltre la proprietà mai persa, ma quella società, alla chiusura del fallimento va cancellata dal registro delle imprese?
L'unica soluzione, specie quando i beni di cui la società dispone sono immobili o beni mobili registrati è che la società, in casi del genere, non venga camcelalta; o meglio il curatore deve chiedere la cancellazione ,a il responsbaile del regsitro non dovrebbe provvedere a tanto. Come sivede, comuqnuq, il problema non è del curatore, il quale seguita la procedura di cui all'ottavo comam dell'art. 104ter e fatte le dovute comunicazioni, non ha più interesse ai beni dismessi.
Zucchetti SG srl
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Bartolomeo Daloiso
Bologna02/11/2017 15:50RE: RE: RINUNCIA A VENDIDA DI QUOTE
Grazie per la velocità nella risposta.
Mi sono posto il problema, in quanto, avendo "in pancia", come fallimento, ancora la proprietà delle quote di una società, a sua volta, fallita, mi chiedevo - e qui volevo un vostro parere - se tale partecipazione, una volta chiuso il fallimento, non venisse automaticamente assegnata al liquidatore della mia fallita; paragonando il tutto a quanto prevede il Codice Civile per le chiusure delle liquidazioni volontarie, considerato, oltretutto, che non si tratta di beni immobili o registrati in pubblici uffici. Naturalmente è una mia interpretazione a cui chiedo, se fosse possibile, una vostra valutazione.
Ancora grazie, come sempre.
Bartolomeo Daloiso
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2017 19:25RE: RE: RE: RINUNCIA A VENDIDA DI QUOTE
Lei fa bene a porsi il problema, peccato che non se lo sia posto il legislatore. Comunque , con la dismissione delle quote da parte del curatore, quese ritornano nella disponibilità della società; alla chiusura del fallimento e alla cancellazione, al più, se si vuole applicare la normativa civilistica sulla liquidazione, questo residuo attivo competerebbe ai soci e non al liquidatore.
Zucchetti Sg srl
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