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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Cessione azienda - gestione del debito per tfr ante procedura
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Alessandro Sabatini
Arezzo07/03/2017 12:34Cessione azienda - gestione del debito per tfr ante procedura
Sono in procinto di vendere l'azienda di proprietà della fallita società.
L'art. 105 L.F. prevede l'esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, "salvo diversa convenzione".
Tale esclusione opera quindi anche per il TFR maturato ante procedura.
Nelle more tra la sentenza di fallimento e la vendita dell'azienda, il personale dipendente risulta occupato presso un terzo soggetto che gestisce l'azienda a seguito di contratto di affitto stipulato ante fallimento e per il quale non è stato deciso dalle parti (conduttore e curatore) il recesso nei 60 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
La cessione dell'azienda avviene senza soluzione di continuità rispetto all'affitto della medesima. Contestualmente alla stipula del contratto di compravendita si dà atto della risoluzione dell'affitto di azienda.
Nel caso in cui l'acquirente l'azienda voglia acquisire anche il personale dipendente in forza alla fallita società mi trovo di fronte a due alternative non essendoci di fatto alcun licenziamento ma un passaggio diretto dei dipendenti in favore dell'acquirente:
a) L'acquirente decide di assumersi il debito per tfr ante procedura, richiedendo una pari decurtazione nel prezzo che dovrà pagare per l'acquisto dell'azienda. Tale assunzione di debito dovrà essere pattuita in sede sindacale con liberazione dalla responsabilità solidale della procedura fallimentare da parte dei dipendenti. Questa soluzione non presenterebbe dubbi se non per il fatto che i dipendenti in questione non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, quindi di fatto, la decurtazione del prezzo richiesta dall'acquirente, andrebbe a ledere la par condicio creditorum.
b) L'acquirente decide di continuare con i dipendenti della fallita società non assumendosi il debito per il tfr ante procedura. In sede di accordo sindacale i dipendenti, accettano il trasferimento al nuovo acquirente alle condizioni previste dall'art. 105, quinto comma. Contestualmente liberano da ogni responsabilità solidale la procedura per la parte di tfr maturato durante il contratto di affitto d'azienda.
Secondo il mio parere la soluzione b) è la migliore, con un unica incertezza, Possono i dipendenti presentare poi domanda di insinuzione allo stato passivo, fra l'altro ultratardiva poichè trascorso ormai un anno e mezzo dal decreto di esecutorietà dello stesso, richiedendo il tfr maturato ante procedura, avendo comunque anche loro ricevuta notifica dell'avvenuto fallimento ai sensi dell'art. 92 L.F.?
Confermate anche voi i limiti rappresentati dalla soluzione a) prospettata, in ordine alla violazione della par condicio creditorum?
Esiste un'ulteriore alternativa, a vostro parere, per gestire in modo corretto il debito per tfr ante procedura nel caso specifico di cessione dell'azienda?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2017 20:04RE: Cessione azienda - gestione del debito per tfr ante procedura
Le due soluzioni sarebbero in astratto equivalenti ove le disponibilità fallimentari permettessero il pagamento del TFR ai dipendenti in quanto la quota del TFR fino alla dichiarazione di fallimento è facilmente calcolabile; sarebbe, infatti, lo stesso che l'affittuario decurtasse il prezzo di tale credito che comunque, ove pagato verrebbe girato ai dipendenti. Il fatto è però che i dipendneti, non solo non si sono ancora insinuati,m ma rischiano di non potrlo fare per ritardo colpevole e questo sposta la soluzione nettamente a favore della soluzione sub b). Anche a noi, infatti, sembra difficile che questi possano superare la prova di ammissibilità ex art. 101 ult. comma, dato che hanno ricevuto la comunicazione ex art. 92 e l'insinuazione per il TFR maturato fino alla data del fallimento poteva essere fatta anche in continuazione del rapporto di lavoro con l'affittuario.
ovviamente questa soluzione non è del tutto sicura potendosi sostenere che il credito per TFR matura e diventa esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro (la questione è di vecchia data), tuttavia il solo dubbio in proposito dovrebbe far optare, nell'interesse dei creditori cui lei deve tendere nella suo ruolo, per la soluzione sub b).
Zucchetti Sg srl
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Alessandro Sabatini
Arezzo08/03/2017 11:32RE: RE: Cessione azienda - gestione del debito per tfr ante procedura
Grazie per la preziosa risposta.
Ulteriore integrazione ed approfondimento con altre due possibili ipotesi:
c) Qualora l'acquirente l'azienda decidesse di accollarsi il tfr ante procedura, con apposito accordo sindacale che liberi la procedura nei confronti dei dipendenti, ma il luogo della decurtazione del prezzo di acquisto dell'azienda, procedesse con apposita domanda di insinuazione al passivo fallimentare, detta domanda di insinuazione per la parte di tfr di competenza della falita società, potrebbe essere accolta in quanto l'ultratardività sarebbe giustificata dal fatto che l'accollo è avvenuto solo ora o non è ammissibile in quanto in realtà si tratterebbe di una cessione del diritto di credito dei dipendenti, che per essere opposto alla massa successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, necessita e deve far riferimento ad un credito già insinuato al passivo?
d) il conduttore attuale dell'azienda prima dell'atto di cessione licenzia i dipendenti in quanto l'acquirente dell'azienda decide di non usufruire del personale dipendente (compatibilmente al rispetto delle normative vigenti in tema di lavoro) . Conseguentemente il conduttore deve liquidare e pagare tutto il tfr compreso anche quello relativo alla fallita società vantando nei confronti di quest'ultima un diritto di rivalsa per la parte di competenza. In questo caso non si può parlare di cessione del credito da parte dei dipendenti, ma di un diritto che sorge solo ora in capo al conduttore, che non poteva certo insinuarsi prima in quanto non poteva sapere se e quando avesse licenziato i dipendenti che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto, sarebbero tornati in forza della procedura con tutti gli oneri maturati nei confronti della fallita società pr tempore in bonis.
In questo caso il diritto di credito che sorgerebbe solo giustifica una domanda di insinuazione da parte del conduttore ultratardiva o necessita anche in questo caso dell'avvenuta preventiva ammissione dei crediti da lavoro nello stato passivo già esecutivo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2017 19:28RE: RE: RE: Cessione azienda - gestione del debito per tfr ante procedura
La prima ipotesi ci sembra poco praticabile in quanto incompatibile con la figura dell'accollo. L'accollo, infatti, è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo; può essere cumulativo o liberatorio, ma questo riguarda i rapporti esterni con il creditore, nel mentre, nei rapporti interni tra accollante e accollato l'accollo può essere oneroso o gratuito. Tuttavia questa caratteristica va vista, più che con riferimento al l'accollo, la cui causa è sempre quella dell'assunzione di un debito altrui, nella causa del rapporto (oneroso o gratuito) cui di volta in volta l'accollo accede. Quindi, se, come nel caso, l'accollo accede al trasferimento di azienda (che comporta il pagamento di un prezzo), si può parlare di accollo oneroso ove venga effettuata una decurtazione del prezzo in quanto l'accollante è debitore appunto del prezzo e il pagamento del debito accollato vale ad estinguere sia il suo debito che quello verso il creditore. Ossia, se A deve pagare una somma a B e si accolla un debito di B verso C, l'accollante A pagando C estingue anche il suo debito verso B.
Se non esistono questi rapporti o comunque si esclude che operi questa triangolazione, l'accollante B che paga il debito di A verso C, non può poi rivalersi su A del debito pagato perché o l'accollo è liberatorio, per cui né il creditore C né l'accollante B possono più pretendere qualcosa da B, oppure l'accollo è cumulativo, ed allora l'accollante A non ha l'azione di regresso nei confronti dell'accollato B, dato che si è in presenza di un'obbligazione solidale, ma ad interesse unisoggettivo, in quanto obbligato principale è diventato proprio l'accollante.
Ovviamente si tratta di ricostruzione in una materia fortemente controversa, ma ci sembra di aver sintetizzato l'orientamento più conforme alla legge.
La seconda alternativa prospettata è invece configurabile, sempre che si rispettino le regole in tema di cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso ci sembra superabile il problema della colpevolezza del ritardo nella presentazione della domanda tardiva in quanto effettivamente l'affittuario non poteva insinuarsi prima del pagamento effettuato ai dipendenti.
Zucchetti SG srl
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