Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia a rinnovo marchio

  • Bartolomeo Daloiso

    Bologna
    21/03/2018 14:59

    Rinuncia a rinnovo marchio

    Buongiorno,

    sono curatore fallimentare di una società detentrice di un marchio (figurativo) registrato. Dopo svariati anni dal fallimento, non sono riuscito a trovare soggetti interessati a rilevare tale marchio.
    A breve scadranno i termini per il rinnovo, sto valutando di chiedere al G.D., non essendosi costituito il CDC, di rinunciare a tale adempimento, in quanto non si vi sono possibilità di vendere il marchio.
    La società che ha gestito nel corso degli anni i rinnovi di questo marchio, mi informa che pur non rinnovando lo stesso alla scadenza, avrei comunque sei mesi di tempo per poterlo rinnovare pagando delle sanzioni; nessuno, quindi, in questi sei mesi, potrebbe utilizzare il marchio. Trascorso questo ulteriore periodo il marchio sarebbe libero da qualsiasi vincolo e quindi a disposizione di tutti.
    La questione è la seguente: devo comunque presentare un'istanza al G.D. per la rinuncia prima della scadenza originaria? o conviene aspettare che decorrano i successivi sei mesi e fare l'istanza prima che gli stessi decorrano. Il tutto perché, rinunciando al marchio ai sensi del 104-ter 7° comma, non ritengo si possa applicare la deroga al 51 LF, perché nei sei mesi successivi il marchio "tecnicamente" resta ancora del fallimento, solo dopo tale scadenza ne perderò la disponibilità.
    Non solo, dopo la scadenza dei sei mesi, il marchio perderà la sua copertura e quindi non potrà essere aggredito da nessuno dei creditori in quanto utilizzabile da tutti.

    Vi ringrazio, come sempre..

    Saluti

    Bartolomeo Daloiso
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2018 20:39

      RE: Rinuncia a rinnovo marchio

      Se lei fa ricorso all'art. 104ter, attuale comma ottavo, abbandona la disponibilità del marchio, che ritorna al fallito o alla società fallita, mantenendo le sue caratteristiche, fino a sei mesi dopo la scadenza per il rinnovo dell'iscrizione, che eventualmente, se interessato, potrebbe fare (o far fare ad un terzo) e, ove non effettuata, il marchio sarà liberamente utilizzabile.
      Se, invece, lei si limita a non rinnovare l'iscrizione del marchio, questo, alla scadenza del semestre successivo alla data in cui andrebbe rinnovato, sarà egualmente liberamente utilizzabile, per cui, in questo secondo caso, non ridando la disponibilità del marchio al fallito, priva costui di provvedere lui al rinnovo, anche se è presumibile che non lo farà.
      La prima strada è la più tranquillante per il curatore, che, rilevata la non convenienza ad ulteriormente conservare e vendere il bene, ne fa la derelizione in favore del fallito, che si troverà nel suo patrimonio personale un bene invendibile; il che, specie se si tratta di una società, può creare qualche problema all'atto della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese. Sarebbe pertanto preferibile, interpellare il fallito e sapere se interessato a riacquistare la disponibilità del marchio; in caso negativo- sempre risultante da comunicazioni documentabili- converrebbe lasciar decadere l'iscrizione non procedendo al rinnovo. In questo caso l'autorizzazione al giudice va chiesta prima della scadenza della data prevista per il rinnovo, chiedendo appunto di non procedere alla spesa per tale incombente perché non conveniente e spiegando che il fallito è d'accordo.
      Zucchetti Sg srl