Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

asperibilità azione ex art. 44LF, per pagamenti di terzi a favore di creditori della fallita

  • Silvia Pavanello

    Milano
    11/07/2022 09:53

    asperibilità azione ex art. 44LF, per pagamenti di terzi a favore di creditori della fallita

    Buongiorno
    Una società, debitrice della società fallita, effettua alcuni pagamenti, a favore di asseriti creditori della società fallita, dopo la dichiarazione di fallimento.
    Tali pagamenti sono inefficaci ex art. 44 LF?
    Nei confronti di auqle / quali soggetti va esperita l'azione legale ?
    Grazie, buona giornata e buon lavoro

    Silvia Pavanello
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/07/2022 18:41

      RE: asperibilità azione ex art. 44LF, per pagamenti di terzi a favore di creditori della fallita

      Ai sensi dell'art. 44 l. fall., deve ritenersi inefficace qualsiasi atto satisfattivo compiuto dopo la dichiarazione di fallimento e riconducibile, anche indirettamente, al debitore fallito,
      , effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito. Orbene, a meno che il pagamento effettuato dal terzo non discenda da una sua improbabile iniziativa e sia invece riconducibile ad una indicazione data dallo stesso fallito, è, a nostro avviso applicabile la giurisprudenza che ha trattato la questione in caso di pagamento effettuato dal terzo pignorato C in favore del pignorante B, dopo la dichiarazione di fallimento di A, debitore di B e creditore di C.
      In questi casi la Cassazione ha ritenuto che "In tema di inefficacia dei pagamenti dei debiti del fallito intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, l'obbligo restitutorio in favore del fallimento non riguarda il terzo debitore, bensì il creditore del fallimento, assegnatario del "debitor debitoris", pertanto il curatore del fallimento non può esigere dal terzo il pagamento del suo debito, al quale non corrisponde più alcun credito del fallito" (Cass. 17/12/2015), n.25421; Cass.. n. 10200 del 2001; Cass. n. 13979 del 2003; Cass. n. 6737 del 2005; Cass. n. 7093 del 2005; Cass. n. 463 del 2006; Cass. n. 7508 del 2011;, tutte nel senso che l'obbligo restitutorio in favore del fallimento non riguarda il terzo debitore assegnato, che abbia eseguito il pagamento, ma il creditore del fallimento, assegnatario del debitor debitoris).
      Zucchetti Sg srl