Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    03/03/2022 13:23

    APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.

    Buongiorno
    Una società fallita dispone di saldo un attivo di conto corrente e nel contempo di affidamenti e scoperti di conto.
    Può l'istituto di credito può applicare l'istituto della compensazione ex art. 56 L.F.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2022 18:53

      RE: APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.

      Avendo credito e debito, derivanti da distinti rapporti, causa antecedente alla dichiarazione di fallimento sussistono i requisiti per la compensazione sia ai sensi dell'art. 1853 c.c. che dell'art. 56 l. fall.. La norma civilistica dispone che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario e presuppone non che si tratti di conti chiusi (condizione peraltro controversa), ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti (Cass, 14/01/2016 , n. 512), condizione che l'art. 56 supera, ricollegando la compensazione solo alla reciproca anteriorità della origine dei crediti. In ogni caso, poiché ai sensi dell'art. 78 l. fall. i contratti di conto corrente, anche bancario, si sciolgono per il fallimento di una delle parti, ricorre anche la esigibilità. Lo scioglimento, a sua volta, comporta che non possono essere più compiute operazioni su quel conto, per cui eventuali accreditamenti successivi al fallimento sono acquisiti dalla massa, senza che la banca possa trattenerli in compensazione dell'eventuale saldo passivo del conto o di altri crediti verso il fallito, ma, quando si parla del credito e debito risultanti dai conti alla data del fallimento, si fa riferimento a reciproci crediti risalenti alla fase precedente all'apertura del fallimento, tra i quali la compensazione ex art. 56 è possibile.
      Zucchetti Sg srl
    • Asmara Ziboni

      Solto Collina (BG)
      18/07/2023 18:25

      RE: APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.

      Buonasera, mi inserisco nella discussione per avere un Vostro prezioso chiarimento.
      In virtù dello spossessamento universale e a norma dell'art. 144 CCII ritenevo inefficaci tutti gli atti e i pagamenti eseguiti dopo l'apertura della Liquidazione Giudiziale, così pure la compensazione ex art. 155 che, a mio avviso, può essere invocata soltanto in sede di esame di stato passivo.
      Credevo quindi che la banca dovesse versare l'intero saldo attivo del conto corrente alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale, sul conto della procedura, trattandosi di una posizione attiva che il Curatore deve recuperare a favore della massa, e solo a seguire potesse invocare la compensazione ex art. 155.
      In altre parole il saldo di conto corrente dovrebbe a mio avviso, subire una falcidia concorsuale prima di essere utilizzato in compensazione, non fosse altro che per le spese di procedura che, diversamente, resterebbero interamente a carico degli altri creditori. Ringrazio anticipatamente se mi potrete chiarire questo dubbio.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        19/07/2023 16:22

        RE: RE: APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.



        No non è così. La compensazione di cui all'art- 56 l. fall. e 155 CCII è possibile ove i credito e debito contrapposti abbiano la loro fonte anteriore alla apertura della procedura, sia essa di fallimento che di liquidazione giudiziale e, poiché la compensazione legale determina la estinzione dei rispettivi debiti al momento della coesistenza, si ha come conseguenza che quando viene aperta la procedura concorsuale le rispettive posizioni sono state già definite; ossia i sipettivi crediti e debiti si sono ià estintii prima o all'atto della apertura della procedura per cui nessuna delle due parti ha una poretesa da far valere (per la parte compensata) nei confronti dell'altra.
        Zucchetti SG Srl
    • Fabrizio Condemi

      REGGIO CALABRIA (RC)
      20/07/2023 11:20

      RE: APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.

      Buongiorno, mi introduco nell'argomento per chiedere il vostro autorevole parere in merito all'applicazione dell'art 56 LF.
      L'Agenzia delle Entrate, a parere vostro, insinuata al passivo fallimentare attraverso l'ex "Equitalia" (solo cartelle esattoriali) per circa 30 milioni potrebbe applicare la compensazione all'esito di un ricorso in cassazione per un importo considerevole (circa 8 milioni) che vede contrapposti l'AdE e il fallimento? Il discorso è se "equitalia" ed "Agenzia delle Entrate" possano essere il medesimo soggetto o meno visto che, se così non fosse, non sussisterebbe l'ipotesi di compensazione ex art. 56 LF.
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        22/07/2023 09:48

        RE: RE: APPLICAZIONE EX ART. 56 L.F.

        A nostro avviso assolutamente sì.

        Equitalia / Agenzia delle Entrate Riscossione agiscono in forza di mandato da parte dell'Agenzia delle Entrate, che rimane il "vero" creditore, quindi la compensazione ipotizzata nel quesito ci pare certamente legittima.