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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Responsabilità Curatore per errori del perito estimatore
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Andrea Coen
Ancona03/03/2022 19:02Responsabilità Curatore per errori del perito estimatore
Buonasera, la curatela con regolare comunicazione al Giudice Delegato e indicazione nel programma di liquidazione, si è avvalsa di un perito estimatore dei beni immobili acquisiti al fallimento, ai fini della futura vendita competitiva. La perizia dell'ingegnere è stata depositata e posta alla base della vendita all'asta, anche ai fini della determinazione del valore dell'immobile. A seguito dell'aggiudicazione e del successivo atto di compravendita, la società acquirente ha riscontrato che la copertura del fabbricato era costituita da materiale eternit, mentre nella perizia l'ingegnere aveva indicato un altro materiale. Ora la società richiede il risarcimento danni per la rimozione dell'eternit e il rifacimento della copertura. L'orientamento giurisprudenziale non è lineare sul punto, anche se una pronuncia della S.C.( Cass. civ., sez. II, ord. 3 maggio 2018, n. 10513), ancorché escluda la responsabilità del curatore per culpa in eligendo, la riconosca in applicazione del rigorosa interpretazione dell'art. 1176 c.c. in combinato disposto con l'art. 32 L.F. Questa pronuncia mi sembra particolarmente rigida, atteso che, almeno nel caso di specie, il curatore non è in possesso di conoscenze tecniche tali da prevenire o rilevare eventuali errori tecnici del perito. Chiedo un Vostro cortese parere in merito. Vi ringrazio e saluto cordialmente -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2022 19:52RE: Responsabilità Curatore per errori del perito estimatore
Lei parla di responsabilità del curatore, facendo presumere, alla luce anche della giurisprudenza richiamata, che l'acquirente si sia rivolto direttamente a lei per ottenere il risarcimento danni per una sua personale responsabilità.
Non sappiamo se è proprio così, ma seguiamo questa linea ed andiamo con ordine, muovendo preliminarmente dalla disposizione di cui all'art. 2922 c.c., per il quale "Nelle vendite forzate non ha luogo la garanzia per vizi della cosa"; esclusione della garanzia che si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. 1490-1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità, con l'esclusione solo dell'ipotesi di aliud pro alio.
Nella specie in esame certamente è da escludere la ricorrenza di quest'ultima fattispecie, configurabile quando il bene aggiudicato appartiene ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso. Ed infatti, la S. Corte trattando di un preliminare avente ad oggetto una villetta in cui un locale deposito/garage aveva la copertura in amianto, ha ritenuto che "La legge n. 257 del 1992 ha vietato, per il futuro, la commercializzazione e la utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo rispetto a tali costruzioni solo l'obbligo dei proprietari degli immobili di comunicazione agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiale a condizioni che esse si trovino in buono stato manutentivo" (Cass. 23/06/2017, n. 15742; Cass. 23/05/2012, n. 8156).
Al più, quindi il tetto in eternit può configurare la mancanza di una qualità non essenziale, per la quale, quindi non opera la garanzia per vizi.
Esclusa la garanzia per vizi e dei relativi effetti previsti dall'art. 1490 c.c. (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), l'aggiudicatario può egualmente esercitare una azione di responsabilità attinente ad un comportamento illecito del curatore individuandone i motivi, ma in tal caso sorge il problema del soggetto legittimato passivo di tale azione e cioè se la
la responsabilità per il danno sia del curatore quale organo della procedura, o sia personale del soggetto che riveste tale qualità.
La Cassazione (in una situazione simile in cui si imputava al curatore di aver non correttamente compilato l'inventario) ha optato per la prima soluzione concludendo con convincente motivazione che "L'azione aquiliana promossa contro il curatore, per i vizi redibitori e per la mancanza di qualità di un bene facente parte della massa attiva e posto in vendita dal giudice delegato nelle forme della trattativa privata, non poteva essere proposta in thesi che nei confronti del curatore fallimentare e, quindi, del fallimento" (Cass. 10/12/2008, n.28984). "L'obbligazione risarcitoria prospettata dall'attore- spiega la Corte- , in quanto correlata all'esercizio di atti tipici rientranti nelle attribuzioni dell'organo curatela, doveva, quindi, essere a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate alla L. Fall., art. 111, n. 1. Per vero, l'applicazione della prefata disposizione di legge deve intendersi non già circoscritta - come potrebbe suggerire una interpretazione ingiustificatamente formalistica della locuzione "debiti contratti" - agli effetti dell'attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili al curatore e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purchè si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale".
Non a caso questa questione è stata ripresa dal nuovo codice della crisi che nell'individuare, nell'art. 6, i crediti prededucibili, qualifica come tali nella lett. d) "i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti derivanti da attivita' non negoziali degli organi preposti, purche' connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi".
In conclusione l'azione risarcitoria per la spesa della eliminazione della copertura in eternit va proposta nei confronti del fallimento, e non del curatore in proprio; nei confronti del fallimento va valutato se ricorrono i presupposti di attribuzione della affermata responsabilità e in caso positivo il credito va collocato in prededuzione.
Zucchetti Sg Srl
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