Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Abitazione del socio snc

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    08/10/2016 06:57

    Abitazione del socio snc

    Buongiorno.
    In un fallimento di una snc dove sono falliti i due soci uno dei due possiede immobili personali e prima del fallimento nella casa da vendere ci abitava con la famiglia. Ha continuato ad abitarci anche durante il fallimento portarlo senza espressa richiesta al giudice. Ora stando all' art. 47 l.f. ho venduto tutti i beni mobili del fallimento e sto organizzando asta per i beni immobili personali terreni e questa casa. Chiaro che a noi non convengono asta separate e si sta verificando che le offerte arrivano solo per casa e
    non per il resto lui minaccia che non libererà l immobile che dovrei vendere per ultimo e ha figli minori. Cosa fare? GraziGrazie delle vs risposte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2016 18:59

      RE: Abitazione del socio snc

      La norma di cui al secondo comma dell'art. 47 l.f., - la quale prescrive che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo fino alla liquidazione delle attività- ha sempre sollevato il dubbio se andasse interpretato nel senso che il curatore può vendere la casa del fallito solo dopo aver liquidato tutti gli altri beni compresi nell'attivo fallimentare, oppure se se il curatore sia soltanto tenuto a lasciare il debitore nella sua casa di abitazione fibchè questa non venga venduta.
      Dopo la riforma fallimentare dottrina e giurisprudenza si sono orientati verso questa seconda opzione stente l'esigenza di vendere al meglio e nel più breve tempo possibile, che sono le finalità primarie cui deve tendere la liquidazione fallimentare.
      "Deve escludersi- dice il Trib. Reggio Emilia 26/10/2013- che il riferimento alla liquidazione delle attività, di cui all'art. 47 comma 2 L.F., comporti l'alienazione della casa del fallito come ultimo atto della liquidazione (legittimando così il godimento sino a che non sono stati ceduti tutti gli altri cespiti dell'attivo); una simile interpretazione frustrerebbe le esigenze di efficienza e celerità che caratterizzano la procedura concorsuale riformata; appare preferibile, dunque, ritenere che l'immobile possa essere liquidato non appena si realizzino le condizioni favorevoli al miglior soddisfacimento dei creditori". Opinione seguita anche da Trib. Mantova 09/02/2011 e contenuta anche in un passo della motivazione di Cass. 15/11/2013 n. 25763, lì dove argomenta che "… non rileva l'esistenza di altri beni invenduti in quanto, in difetto di ogni specifica previsione della legge in tal senso, la norma in esame (art.47, co. 2 l.fall.) non può essere letta come obbligo a vendere l'abitazione del fallito, per ultima, ma deve essere letta, in conformità al dato letterale, come impossibilità di distrarre il bene dall'uso abitativo del fallito; e ciò, fino alla vendita, occorrendo considerare da una parte l'interesse del fallito a conservare fin quando sia possibile la propria abitazione e dall'altra l'interesse dei creditori ad una più sollecita liquidazione per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti".
      Lei quindi può vendere l'immobile, con i beni mobili in esso compresi che sono acquisiti all'attivo fallimentare,
      Eseguita la vendita, anche se questa avviene con atto negoziale, il giudice delegato potrà emettere l'ordine di liberazione dell'immobile in forza del quale l'acquirente potrà agire per ottenere il rilascio dell'immobile in quanto, da quel momento, il fallito occupa l'appartamento senza titolo.
      Zucchetti Sg srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        25/05/2017 18:09

        RE: RE: Abitazione del socio snc

        Salve. Mi ricollego alla discussione con particolare riferimento all'ultima parte della risposta dei Vs. esperti che "copio ed incollo" a seguire:
        "Eseguita la vendita, anche se questa avviene con atto negoziale, il giudice delegato potrà emettere l'ordine di liberazione dell'immobile in forza del quale l'acquirente potrà agire per ottenere il rilascio dell'immobile in quanto, da quel momento, il fallito occupa l'appartamento senza titolo".
        Chiedo dunque conferma se, ai fini dell'immissione nel possesso degli aggiudicatari di un immobile appreso all'attivo ed abitato dal fallito, il curatore si debba limitare a chiedere al GD di promulgare un ordine di liberazione a cui verrà poi data esecuzione a cura dell'aggiudicatario che ne sopporterà anche le spese.
        Molte grazie, cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/05/2017 20:49

          RE: RE: RE: Abitazione del socio snc

          Nella risposta precedente cui lei si riferisce si trattava del problema dell'ordine della vendita dei beni del fallito e, principalmente dell'interpretazione del secondo comma dell'art. 47 l.f., da cui avevamo poi tratto il passo da lei riportato,s enza dare peso alla innovazione legislativa allora appena intervenuta per effetto della l. 10/06/2016, n. 119, di conversione del d.l. n. 59 del 2016, per cui ora "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile….. Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza….".
          Da queste disposizioni si desume che la nuova legge ha attribuito al custode dell'immobile oggetto di espropriazione un ruolo molto più incisivo nella procedura a seguito della pronuncia dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato. Essendo, a nostro avviso, l'art. 560 cpc applicabile anche alle vendite fallimentari e al curatore, che il custode dei beni appresi all'attivo, quest'ultimo non può più limitarsi a consegnare l'immobile come se trova all'aggiudicatario, ma, a meno che non venga da questi esentato (come la norma prevede) riteniamo che debba adoperarsi a norma dell'art. 560 cpc per la liberazione.
          Zucchetti SG srl
          • Marcello Cosentino

            Portogruaro (VE)
            13/06/2017 12:22

            RE: RE: RE: RE: Abitazione del socio snc

            Vi ringrazio per la risposta molto chiara ma vorrei chiedere a Voi ed ai colleghi che avessero avuto un caso come questo una precisazione.
            Riporto il 3° c. dell'art. 560 cpc applicabile anche alle vendite fallimentari e al curatore che così recita: " Il provvedimento (di liberazione NDR) è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano".
            Ciò premesso la domanda è questa: considerato che la norma parla di "decreto di trasferimento" se il curatore ha venduto l'immobile abitato dal fallito con procedura competitiva ex 1° c. art. 107 l.f. e che pertanto il bene è stato trasferito con atto notarile (e nom con D.T:) è possibile ottenere comunque dal GD l'ordine di liberazione?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              13/06/2017 19:27

              RE: RE: RE: RE: RE: Abitazione del socio snc

              Il presupposto per l'applicazione dell'art. 560 non è tanto il decreto di trasferimento, quanto, come precisa il terzo comma, il provvedimento del giudice che dispone "la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero, in ogni caso, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile". Il giuidce delegato, come può disporre, anche nel caso che la liquidazione sia stata conclusa con atto notarile, la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, così può disporre la liberazione dell'immobile.
              Zucchetti SG srl
              • Marcello Cosentino

                Portogruaro (VE)
                16/06/2017 11:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abitazione del socio snc

                Mi riaggancio alla discussione perché la richiesta del Curatore rivolta al GD per ottenere la liberazione dell'immobile abitato dal fallito è stata rigettata con la seguente motivazione che così riassumo: " .... rilevato che detto immobile è stato aggiudicato all'esito di procedura competitiva ai sensi dell'art. 107 1° c. lf e ritenuto che non sussistano i presupposti per l'emissione di un ordine di liberazione ex art 560 cpc da parte del GD e che tale soluzione appare coerente con la circostanza che solo nell'ipotesi dio cui all'art 107 2° c., ossia quando vi provvede direttamente il GD, le vendite sono effettuate "secondo le disposizione del cpc in quanto compatibili".
                Sono rimasto molto perplesso della decisione anche perché in questi ultimi anni il legislatore è intervenuto in modo molto chiaro con provvedimenti miranti a sveltire ed incentivare le vendite giudiziali di immobili e l'interpretazione del 560 che ha determinato il rigetto dell'istanza, a mio modesto parere, va assolutamente nella direzione opposta.
                Che ne pensate? Ed inoltre: cosa potrà fare ora l'aggiudicatario per entrare nel possesso dell'immobile?
                Grazie per la risposta
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  18/06/2017 09:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abitazione del socio snc

                  Prendiamo atto della diversa opinione espressa nel provvedimento da lei richiamato, ma restiamo della nostra idea, pur riconoscendo che quando una materia non è regolata dalla legge possono ben manifestarsi soluzioni interpretative diverse. La nostra muove, più che dal dato letterale, dallo scopo della nuova parte dell'art. 560 c.p.c., finalizzata a velocizzare le procedure esecutive, anche collettive.
                  Nel suo caso, l'aggiudicatario dovra' agire per il rilascio a norma degli arti. 605 e segg. c.p.c., che è quello che la nuova norma avrebbe voluto evitare.
                  Zucchetti Sg Srl