Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Factoring pro-solvendo

  • Francesco Casadei Gardini

    FORLI' (FC)
    10/04/2015 08:55

    Factoring pro-solvendo

    Gent.mi, ho un quesito da porvi in relazione ad un fallimento in cui la società fallita, a fronte di appalti per lavori immobiliari siglati con enti pubblici, stipulava periodicamente contratti di factoring pro-solvendo aventi ad oggetto globalmente tutte le fatture che sarebbero state emesse nei confronti delle varie stazioni appaltanti (con prova dell'accettazione con data certa da parte di queste ultime).
    Intervenuto il fallimento, vi sono una serie di contratti di appalto i cui importi sono già stati anticipati alla fallita, ma per i quali ancora non è stato effettuato il pagamento da parte degli Enti in quanto non era ancora stata emessa fattura di vendita alla data di fallimento.
    La mia domanda è per quanto riguarda gli importi anticipati ma per i quali non è ancora stata emessa fattura, il debitore ceduto dovrà pagare al factor o al curatore?

    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/04/2015 19:14

      RE: Factoring pro-solvendo

      Il contratto di "factoring" stipulato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991 n. 52 comporta il trasferimento in favore del "factor" della titolarità del credito; conseguentemente, trovano applicazione le disposizioni sulla cessione dei crediti, come integrate dalla normativa speciale di cui alla citata legge.
      L'art. 5 di questa prevede che qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile, tra gli altri, al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. Quest'ultimo, a sua volta dispone che "l'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto".
      In altre parole, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma primo dell'art. 7, se il factor ha pagato, anche in parte il corrispettivo della cessione e se tale pagamento risulta essere stato effettuato in data certa anteriore al fallimento ( condizioni che sembrano ricorrere nella fattispecie, salvo più specifici controlli da parte sua) la cessione dei crediti del fallito è opponibile al fallimento, con la conseguenza che il credito è regolarmente uscito dal patrimonio del creditore cedente poi fallito e il debitore ceduto deve pagare il cessionario.
      Zucchetti Sg Srl