Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
CONTABILITA' FALLITA ANTE SENTENZA DI FALLIMENTO
-
Roberto Marinelli
Macerata06/10/2014 20:13CONTABILITA' FALLITA ANTE SENTENZA DI FALLIMENTO
Buonasera.
Desidero sottoporre la seguente questione:
Le fatture di vendita di una società fallita non risultano emesse per il periodo 1/01/n e sino alla data della deflatoria di fallimento.
Tuttavia, dai documenti in possesso della curatela, sono state riscontrati i documenti di trasporto che giustificano la vendita della merce.
Allorchè la curatela debba riscuotere le somme che derivano dai ddt come sopra menzionati, è corretto che la procedura si faccia carico dell'emissione delle relative fatture?
In caso di risposta affermativa, qual'e' la norma a supporto di tale tesi?
Se tra i debitori vi fosse la presenza di enti pubblici che richiedono il DURC per il pagamento delle fatture, Vi è una norma che esime tale obbligo a carico del Curatore?
Grazie per la collaborazione.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/11/2014 02:22RE: CONTABILITA' FALLITA ANTE SENTENZA DI FALLIMENTO
Per quanto riguarda la prima parte del quesito, l'art. 74-bis, I comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento … gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore … entro quattro mesi dalla nomina".
Ciò premesso, a norma dell'art. 21, IV comma lettera "a", del D.P.R. 633/72 ("per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto … effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime") il Curatore è tenuto a emettere le fatture solo relativamente agli eventuali d.d.t. relativi a spedizioni effettuate nel mese del fallimento, o nel mese precedente se il fallimento è dichiarato prima del 15 del mese.
In ogni altro caso il Curatore non può né quindi deve emettere le fatture, così "sanando" il comportamento dell'imprenditore fallito.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, la questione è quale disposizione prevalga nel conflitto fra:
a) l'art. 4, II comma, del D.P.R. 207/2010, in base al quale, in presenza di un documento unico di regolarità contributiva che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse Edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse
b) il principio della par condicio creditorum stabilito dall'art. 52 l.fall..
Sul punto non abbiamo reperito fonti giurisprudenziali ma due documenti di prassi, entrambi favorevoli alla prevalenza della normativa fallimentare e quindi al pagamento alla curatela anche in assenza di DURC (e ci risulta che questa sia in effetti la prassi seguita nella maggior parte dei casi).
Il primo è il Parere Prot. 34807 (IOP) del 29/11/2013, del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel quale si premette che "Si anticipa, fin d'ora, che, sulla prospettata questione, lo scrivente ha ritenuto di formulare un quesito all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in considerazione della complessità della evidenziata problematica, della sua portata di interesse generale e del ruolo rivestito, nel nostro ordinamento giuridico, dagli interessi ad essa sottesi, qui confliggenti", e che conclude affermando che "nel quadro di incertezza applicativa sopra delineato ed in attesa di conoscere la presa di posizione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene di poter propendere, in via meramente collaborativa, per la soluzione sub b), riconoscendosi, pertanto, nel raffigurato contrasto, prevalenza all'applicazione delle regole sottese alla procedura fallimentare ed al principio della par condicio creditorum".
Il secondo è una risposta a quesito del febbraio 2014, sempre sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che alla domanda "Nel caso di una impresa fallita, con DURC irregolare, può l'Ente debitore esercitare il potere sostitutivo ex art. 4 comma 2 DPR 207/10, o deve disporre la liquidazione del credito maturato risultante dallo stato di consistenza, a favore del curatore?" risponde "Come espressamente confermato dall'Inps di Udine, la liquidazione del credito maturato da un'impresa fallita nel corso dell'appalto deve essere disposto dall'Ente a favore del curatore fallimentare; sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare".
La questione non è quindi definitivamente decisa ma le varie fonti citate e le prassi a nostra conoscenza propendono tutte per la non necessità del DURC in caso pagamento di debito verso impresa fallita.
-