Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita nell'ambito fallimentare di un bene immobile in comunione

  • Ottavia Di Pietro

    Teramo
    19/05/2014 18:55

    Vendita nell'ambito fallimentare di un bene immobile in comunione

    Nel mese di gennaio 2014 è stato dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili.
    Uno dei soci è proprietario in regime di comunione dei beni di un immobile.
    Con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, la Terza sezione civile della Cassazione ha sottolineato che "la comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione".
    Al fine di procedere alla vendita dell'intera proprietà è necessario procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento anche sulla quota del coniuge non fallito?
    Inoltre, poiché sulla quota del coniuge grava un'ipoteca fondiaria ed una giudiziaria è necessario informare della vendita anche i creditori particolari del coniuge in bonis?
    Vi ringrazio fin d'ora per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/05/2014 11:19

      RE: Vendita nell'ambito fallimentare di un bene immobile in comunione

      L'ipotesi esaminata dalla sentenza da lei citata riguarda il caso di un creditore del singolo coniuge, che voglia soddisfare un suo credito personale - cioè estraneo ai bisogni della famiglia - su beni appartenenti a quest'ultimo, ma ricadenti nella comunione legale con l'altro coniuge. In tal caso, la Corte, muovendo dalla considerazione che la comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente e nonostante dissensi in parte della dottrina, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia, si pone il problema di se e come il creditore di un singolo coniuge possa aggredire i beni facenti parte della comunione legale. Alla fine di un articolato ragionamento conclude che "l'assenza di quote e soprattutto l'impossibilità che, quand'anche a seguito dell'espropriazione e limitatamente ad un bene, della comunione legale entri a far parte un estraneo (cioè colui che della quota eventualmente da sè sola staggita divenga aggiudicatario o assegnatario) impongano di qualificare come sola legittima l'opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale" con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.
      Tutto questo discorso perde consistenza qualora uno dei coniugi sia dichiarato fallito, sia quale imprenditorie che per ripercussione quale socio illimitatamente responsabile, perché, a norma dell'art. 191 c.c. la comunione legale si scioglie per il fallimento di uno dei coniugi; in conseguenza del fallimento, quindi, salvo le ipotesi in cui permanga una comunione de residuo, la comunione legale si trasforma in comunione ordinaria, ossia in comproprietà, per cui il curatore può acquisire soltanto la quota di competenza del fallito e solo questa può liquidare, rimando estranea la quota del coniuge in bonis.
      Se esiste una ipoteca fondiaria sull'intero immobile, sarebbe preferibile che il creditore fondiario procedesse all'espropriazione dell'intero immobile in sede ordinaria, essendo sicuramente più conveniente vendere l'intero, e il curatore potrebbe intervenire in quella esecuzione ai sensi dell'art. 41 Tub.
      Zucchetti SG srl