Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

contratto di gestione ramo azienda licenza distributore

  • Ester Favretto

    roma
    21/03/2019 11:32

    contratto di gestione ramo azienda licenza distributore

    Buongiorno vorrei avere delucidazioni e un gentile confronto con voi essendo per me una prima esperienza lavorativa come curatrice.
    Unico contratto che possa dare attivo alla procedura fallimentare è un contratto di gestione di ramo azienda per un distributore di benzina. Prima del fallimento hanno stipulato un canone annuo di € 6.000,00 oltre una quota variabile sul fatturato della benzina venduta.
    La licenza rilasciata dall'agenzia delle dogane è ad uso privato.
    A questo punto mi sono confrontata con il GD in quanto il CDC non si è costituito capire se la licenza può essere venduta e/o come curatrice aumentare il canone annuo precedentemente pattuito.
    Ma per caso sapete dove posso rivolgermi per avere delucidazioni??
    Grazie in anticipo

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2019 20:26

      RE: contratto di gestione ramo azienda licenza distributore

      Per quanto riguarda la licenza ci auguriamo che qualche utente che abbia avuto una qualche esperienza in materia possa dare un aiuto; noi rileviamo che la licenza è per uso privato, per cui dovrebbe servire a rifornire ditte, imprese ed esercizi commerciali ma non per la vendita del carburante al pubblico. Ma si tratta di una considerazione in materia non di nostra competenza.
      Nella nostra competenza rientra invece la questione della eventuale modifica del canone cui non può pervenire senza il consenso della controparte; se abbiamo ben inteso tra le parti è intervenuto un affitto di ramo di azienda, comprendente il distributore e questo rapporto, ancora pendente, è regolato dall'art. 79 l.f, per il quale "Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1".
      Zucchetti SG srl