Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

risoluzione contratto di fitto d'azienda ante dichiarazione di fallimento

  • Oriana Tenaglia

    cirò marina (KR)
    23/11/2013 12:45

    risoluzione contratto di fitto d'azienda ante dichiarazione di fallimento

    Salve, il mio interrogativo è questo:
    1. soc. a fitta con contratto ramo d'azienda alla soc. b, la quale sottoscrive lo stesso, una intera struttura alberghiera dichiarando che essa è detenuta in qualità di utilizzatore della stessa in forza di un contratto di leasing e si scrive che non ci sono limitazioni e /o ragioni ostative derivanti dal rapporto di leasing per la conclusione ovvero sottoscrizione del contratto di fitto ramo d'azienda.
    2. nel contratto si sottoscrive che tutti i beni asportabili superiori a € 1.000,00 rimangono di proprietà della soc b.
    3. avviene la risoluzione del contratto tra le parti alcuni mesi prima della sentenza di fallimento della soc.b;
    ora: analizzando i libri beni ammortizzabili risultano beni asportabili superiori ad € 1.000,00 e quindi inventariabili ovvero parte dell'attivo fallimentare ma io in quanto curatore posso farlo? il mio dubbio rimane solo perchè vi è risoluzione anticipata del contratto di fitto ramo d'azienda
    grazie e buon lavoro
    dott. ssa Oriana Tenaglia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/11/2013 23:23

      RE: risoluzione contratto di fitto d'azienda ante dichiarazione di fallimento

      Se i beni in questione si trovano in locali che sono ancora nella disponibilità materiale- anche se non giuridica- del la società fallita essi vanno, a nostro avviso, inventariati, in quanto il curatore può non inventariare i beni personali (art. 46), i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili (art. 87bis) o i beni per i quali l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (art. 104ter, comma settimo); nel caso non ricorre alcuna di queste ipotesi neanche quella di cui all'art. 87bis, dal momento che per disposizione contrattuale detti beni dovrebbero essere di proprietà della società fallita. Una volta inventariati, sarà l'interessato a presentare domanda di rivendicazione e restituzione e in quella sede il giudice giudicherà nel merito.
      Se, invece, come pare di capire, i locali comprendenti i beni sono stati restituiti a seguito della intervenuta risoluzione contrattuale, gli stessi non costituiscono più la sede dell'azienda ove ricercare i beni da inventariare e, quindi, possono essere inventariati solo ove chi dispone dei beni sia consenziente. Il legislatore della riforma, infatti, recependo un orientamento della S.C., dopo aver ribadito, nel n. 2 del primo comma dell'art. 25, che il giudice emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ha aggiunto "ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione". Di conseguenza, oggi è codificato che l'apprensione fallimentare va limitata ai beni posseduti dal fallito o da terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza e non può, invece, estendersi ai beni posseduti da terzi che ne contestino l'appartenenza all'asse fallimentare; questi beni, quindi, non vanno inventariati, neppure allo scopo di assicurare provvisoriamente il possesso alla massa dei creditori concorsuali, in attesa che ne venga definita nella sede competente la situazione giuridica, ma è la curatela che vanti eventuali diritti sugli stessi a dover agire in giudizio per farli valere.
      Zucchetti Sg Srl