Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

polizza assicurativa

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    31/05/2021 16:34

    polizza assicurativa

    Buongiorno,
    scrivo la presente per un Vostro parere sulla seguente questione: la Fallita, una srl, aveva sottoscritto tre polizze a "vita intera" dove assicurati risultano essere : l'amministratore della società e due dipendenti della società stessa.
    Beneficiari delle polizze risultano essere: "in caso di morte: gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali"- in contratto non viene data nessun'altra indicazione in ordine ai beneficiari.
    Trattasi di contratto avente finalità di risparmio, come espressamente indicato in contratto, ed avente una durata coincidente con la vita dell'assicurato con previsione della facoltà di riscatto, da parte del contraente, a condizione che l'assicurato sia in vita e siano state corrisposte almeno tre annualità.
    Tali condizioni sussitono per tutti e tre i contratti e, pertanto, sarebbe interesse della Curatela esercitare il diritto di riscatto.
    I tre assicurati insistono affinchè venga esercitato il diritto di riscatto e la Compagnia versi in loro favore le somme tuttavia, a mio avviso, tali soggetti non hanno alcuna legittimazione ad incassare le somme nè può trovare applicazione quanto statuito da Cass. Sez Unite 8271/2008 essendo pacifica la natura di investimento del contratto.
    Chiedo, pertanto se, a Vostro avviso, è possibile esercitarte il riscatto ed incamerare le somme alla Procedura Concorsuale?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2021 19:17

      RE: polizza assicurativa

      Crediamo di no. È abbastanza comune che le società sottoscrivano una polizza assicurativa per coprirsi dal rischio di infortuni o anche della morte dei propri amministratori e dirigenti di rilievo, per evitare il danno che può derivare da eventi che colpiscono le figure di rilievo, se il beneficiario è la società stessa o come una forma di benefit quando i beneficiari soggetti diversi legati eventualmente all'assicurato, come nel caso ove dichiaratamente le polizze avevano finalità di risparmio. Qui, infatti, la società oggi fallita pagava i premi assicurativi per assicurare eventi che potessero colpire i tre soggetti indicati con indicazione come beneficiari gli eredi dei soggetti stessi assicurati. Pertanto la società fallita ha interesse allo scioglimento dei tre contratti, esercitando il diritto di riscatto, per non continuare a pagare i premi, ma in forza degli accordi di polizza, il riscatto va ai soggetti indicati nelle polizze stesse e non vediamo a che titolo dovrebbe appropriarsene la massa fallimentare.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        10/05/2024 10:52

        RE: RE: polizza assicurativa

        Buongiorno, mi ricollego chiedendo. Già numerose volte chiedendo il riscatto di polizze intestate ad una società in liquidazione giudiziale mi viene chiesta una autorizzazione del giudice (non prevista dal ccii) e la compilazione di infinita documentazione - decine di pagine - che richiede informazioni di cui io non sono neppure in possesso.
        Per quanto a voi noto questa impostazione è contestabile? grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/05/2024 09:09

          RE: RE: RE: polizza assicurativa

          L'autorizzazione del giudice delegato è una cautela non preista in quanto, seppur l'atto di riscatto fosse considerato eccedente l'ordinaria amministrazione l'art. 132 richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori ed è lo stesso organo che autorizza il subentro o lo scioglimento del curatore nei contratti pendenti, ove il riscatto fosse visto come una orma di scioglimento. L'autorizzazione del giudice è richiesta nell'ottica della natura del riscatto, che, a seconda del tipo di assicurazione, potrebbe avere natura previdenziale per cui interviene il giudice per fissare la quota che va appresa alla procedura e quella che rimane all'assicurato beneficiario ai sensi dell'art. 146.
          Per quanto riguarda la documentazione da firmare, nulla possiamo dire, non sapendo il contenuto di detta documentazione. E' presumibile che si tratti di carte che dimostrino l'avvenuta riscatto, la presenza dell'autorizzazione del giudice, la consegna del danaro, la tutela della privacy, l'esenzioni di loro responsabilità e così viaM per cui non dovrebbero sorgere problemi nel sottoscriverle.
          Zucchetti SG srl