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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Azioni intraprese prima del fallimento dai singoli creditori
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Andrea Latino
Jesi (AN)11/11/2011 20:51Azioni intraprese prima del fallimento dai singoli creditori
Spettabile Zucchetti,
gradirei il Vostro autorevole parere in merito a questa situazione:
nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa ante fallimento nei confronti di Tizia (titolare della ditta individuale fallita in data 5.7.2011) è emerso che i beni immobili (contrariamente alle risultanze catastali ove apparivano essere in comproprietà al 50% tra Tizia e suo marito Caio) in realtà appartenevano esclusivamente a Caio, in quanto nella relazione notarile si legge che gli immobili erano stati edificati su un terreno di proprietà esclusiva di Caio, acquistato da quest'ultimo precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia. Di conseguenza i beni risulterebbero di proprietà esclusiva di Caio.
Ciò nonostante, in data 22.06.09, veniva trascritto in Conservatoria verbale di separazione consensuale tra Tizia e Caio in virtù del quale allo stesso Caio veniva trasferito dalla moglie il 50% dei fabbricati anzidetti.
Alcuni creditori di Tizia hanno, allora, notificato in data 18.5.2011 (ante fallimento) un atto di citazione nei confronti di Tizia e Caio diretto a proporre le seguenti azioni:
1) azione di surroga ex art. 2900 c.c. per vedere Tizia riconosciuta proprietaria al 50% degli immobili per cui è causa "a qualunque titolo o quantomeno per maturata usucapione in suo favore" in quanto vi sarebbero prove che dal 1987 Tizia ha posseduto in modo pacifico pubblico continuo ed ininterrotto insieme al marito gli immobili per cui è causa come comproprietaria;
2) azione di simulazione ex art. 1415 e 1416 c.c. in quanto la separazione consensuale appare simulata al fine di sottrarre i beni ai creditori di Tizia;
3) azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sempre nei confronti dell'atto di separazione consensuale con assegnazione beni, in quanto la debitrice Tizia conosceva il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori essendo rimasta così nulla tenete;
4) in subordine azione di surroga nel diritto di credito di Tizia alla restituzione da parte del marito Caio delle somme utilizzate per la costruzione degli immobili avvenuta in comunione dei beni (essendo all'epoca dell'edificazione intervenuta la riforma del diritto di famiglia) e quindi con denaro che deve ritenersi provenienti dai due coniugi in parti uguali.
A fronte di questa situazione mi chiedo se il curatore, qualora ritenga fondate le azioni anzidette, possa subentrare nel relativo processo proseguendo le azioni intraprese prima del fallimento dai singoli creditori, oppure debba proporre ex novo delle azioni dirette al medesimo scopo.
In particolare quanto alle azioni surrogatorie sub. nn. 1 e 4 ritengo che il curatore, non possa "surrogarsi" alla fallita Tizia, ma, se lo ritiene opportuno, debba agire direttamente, in virtù di propria legittimazione processuale, per il recupero dei crediti di quest'ultima nei confronti di Caio. Di conseguenza anche le altre azioni esperite nel medesimo processo non saranno proseguibili dal curatore che dovrà introdurle ex novo.
Vorrei conoscere le vostre considerazioni in proposito. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete fornirmi. Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2011 16:42RE: Azioni intraprese prima del fallimento dai singoli creditori
Dobbiamo presumere che le azioni sub n. 1 e 4 siano state promosse dai creditori di Tizia (a lei surrogatisi), che hanno interesse a che la quota del 50% dell'immobile rimanga di proprietà della loro debitrice o comunque questa possa acquisire il diritto al pagamento di una somma di danaro, nel mentre le azioni sub n. 2 e 3 siano state proposte dai creditori di Caio, che tentano di far rientrare nel patrimonio di questi la quota del 50% trasferita alla moglie al momento della separazione in modo da poter effettuare l'esecuzione sull'intero bene, ricorrendo sia alla simulazione che alla revocatoria ordinaria.
Se così stanno le cose, dobbiamo ulteriormente ritenere che, al momento, non è ancora intervenuta una sentenza sulle azioni sub 2 e 3, di modo che l'immobile in questione risulta tuttora intestato ad entrambi i coniugi per la metà ciascuno, per cui non si capisce bene perché sia state avanzate le pretese sub 1 e 4, che presuppongono che l'immobile sia di proprietà esclusiva di Caio, dal momento che esse tentano, appunto, in via principale a far rientrare la quota del 50% nel patrimonio di Tizia (non più a titolo derivativo ma) a titolo originario di usucapione e, in via subordinata, ad ottenere il rimborso del contributo dato alla costruzione.
Comunque, se, come pensiamo alla luce di quanto esposto, l'immobile è ancora intestato ad entrambi i coniugi, il curatore del fallimento di Tizia deve acquisire, se non l'ha già fatto, all'attivo fallimentare la sua quota del 50%, e su questa base si può discutere di cosa si debba ulteriormente fare.
E' evidente che il curatore del fallimento di Tizia non ha alcun interesse a subentrare nella posizione dei creditori che hanno promosso le azioni sub n. 2 e 3; sono costoro che, sempre in surroga di Caio che rimane inerte, a doversi muovere e, poiché a norma del combinato disposto degli artt. 52 e 103, ora anche le azioni immobiliari devono essere proposte con le modalità dell'accertamento del passivo, detti creditori dovranno trasferire nel fallimento le predette azioni per sottrarre la quota di Tizia al fallimento e farla rientrare nel patrimonio di Caio, sul quale esercitare le loro azioni esecutive.
Le azioni sub 1 e 4, come lei giustamente dice, rientrano nella disponibilità del curatore che potrebbe continuarle, ma ne vale la pena in questo momento? Noi pensiamo di no perché così facendo il curatore riconoscerebbe la bontà delle pretese (quelle sub 2 e 3) di Caio o dei suoi creditori che agiscono in via surrogatoria.
Potrebbe essere più opportuno attendere la domanda di rivendica e restituzione, contestare tale pretesa se esistono motivi per farlo e formulare in via di eccezione e riconvenzionale le domande di intervenuta usucapione e di pagamento di una somma di danaro. Poiché è probabile che parte di queste domande non siano proponibili in sede di accertamento, converrebbe chiedere la sospensione del procedimento ordinario in cui si discute della usucapione e del rimborso per la evidente pregiudizialità della domanda di rivendica e restituzione, per poi riprenderlo all'esito della decisione in sede fallimentare ove necessario.
Se Caio o i suoi creditori non propongono domanda di rivendica, il curatore del fallimento di Tizia va avanti liquidando la quota acquisita. Ribadiamo, queste indicazioni presuppongono che il bene in questione sia ancora intestato ai due coniugi; se non è così è chiaro che la strategia della curatela cambia.
Zucchetti SG Srl
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Andrea Latino
Jesi (AN)14/11/2011 12:36RE: RE: Azioni intraprese prima del fallimento dai singoli creditori
Mi rendo conto che nel riassumere la vicenda posso essere stato poco chiaro e mi scuso per questo.
Ricollegandomi a quanto sopra detto preciso che tutte le quattro azioni sono state proposte dai creditori di Tizia: quelle sub. 1 e 4, come giustamente da Voi osservato, al fine di far rientrare la quota del 50% dell'immobile nel patrimonio della fallita (Tizia) o in subordine al fine di far rientrare nel patrimonio della fallita il 50% del corrispettivo speso da entrambi i coniugi per l'edificazione (i creditori, quindi, agiscono in surroga a Tizia per queste azioni che la fallita trascura di esercitare nei confronti del marito Caio che ad oggi risulta proprietario in via esclusiva di tutti i beni immobili).
Inoltre, anche le azioni sub. n 2 e 3 sono state proposte (nello stesso processo di cui alle azioni 1 e 4 ) dai medesimi creditori della fallita (Tizia) al fine di rendere inefficace il trasferimento del 50% della proprietà dei suddetti immobili effettuato da Tizia in favore del marito Caio.
Infatti, al momento di tale trasferimento effettuato, ante fallimento, con verbale di separazione consensuale con assegnazione beni, presumibilmente anche gli stessi Tizia e Caio ignoravano che, in realtà, i beni immobili già appartenevano al 100% al solo Caio (in virtù dell'edificazione avvenuta ab origine sul terreno di proprietà esclusiva del marito Caio). Dunque, in sede di separazione consensuale, Tizia non avrebbe potuto cedere nulla a Caio dal momento che il marito era già proprietario al 100% degli immobili. Ciononostante in data 22.06.09, i coniugi trascrivevano in Conservatoria il verbale di separazione consensuale in virtù del quale allo stesso Caio veniva trasferito dalla moglie il 50% dei fabbricati anzidetti.
Solo nel corso di una successiva esecuzione effettuata su detti immobili (promossa dai creditori che avevano iscritto ipoteche sugli immobili anteriormente alla trascrizione del suddetto verbale di separazione con assegnazione beni) è emerso dalla relazione notarile -con sorpresa per tutti- che i beni immobili appartenevano totalmente a Caio, e ciò non in conseguenza della cessione del 22.6.2009, ma ab origine per accessione.
I creditori di Tizia, però, nel caso di buon esito dell'azione n. 1), -ovvero nel caso in cui il Giudice riconosca che Tizia ha maturato (nel 2007 secondo quanto dedotto dai creditori) l'usucapione del 50% della proprietà dei beni immobili in origine appartenenti al solo Caio-, hanno pure interesse a far dichiarare simulato o a revocare l'atto di separazione consensuale del 2009 con cui sostanzialmente la fallita Tizia si spogliava della propria quota del 50% dei beni in favore del marito Caio (in quanto se Tizia venisse riconosciuta proprietaria per usucapione del 50% degli immobili al 2007, la cessione della stessa quota al marito nel 2009 acquisterebbe in tal caso senso e valore giuridico).
Di fronte a questa situazione il problema che mi pongo è se il curatore possa proseguire tali azioni e quindi subentrare nel suddetto processo già instaurato dai singoli creditori facendo salva l'attività processuale già espletata (non molta in realtà: notifica atto di citazione, pagamento contributo unificato), oppure se sia più giusto ricominciare tutto ex novo (dal momento che ho il dubbio che non sia appropriata per la curatela l'azione di surroga ex art. 2900c.c. in quanto il curatore non credo debba agire surrogandosi alla fallita, ma possa direttamente esercitare l'azione di usucapione).
Inoltre mi domando se vi siano ragioni di incompatibilità per l'avv. che ha inizialmente instaurato le suddette azioni (per conto di alcuni creditori soltanto) ad accettare l'ulteriore ed eventuale incarico conferito dalla curatela di proseguire dette azioni anche per conto della massa dei creditori o, addirittura, di iniziare un nuovo processo nell'interesse della massa.
Grazie ancora per il Vostro gradito aiuto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/11/2011 18:24RE: RE: RE: Azioni intraprese prima del fallimento dai singoli creditori
Ora la vicenda è chiara, senza bisogno, per far quadrare i conti, di pensare ad un errore materiale lì dove si parlava di cessione da Tizia a Caio.
Ciò che rileva, ed è determinante, rispetto alla precedente risposta è che l'immobile in questione è ora intestato interamente a Caio, ciò significa, per un verso che tutto quanto detto nella risposta precedente è da cancellare, muovendo quella risposta da un diverso presupposto, e, per altro verso, che è Tizia, ed ora il curatore del suo fallimento, che deve agire per acquisire la quota del 50% e le azioni proposte trovano una loro logica spiegazione.
Giustamente lei si pone il quesito se poter subentrare nelle azioni già iniziate o procedere ex novo. Noi optiamo per quest'ultima soluzione perché la massa, nel caso, dovrebbe subentrare non nella posizione della fallita- che è convenuta nel giudizio per il disposto del secondo comma dell'art. 2900 c.c.- ma in quella dei creditori che hanno agito in surroga della loro debitrice, ora fallita; orbene un tale potere di subentro è previsto dalla legge soltanto per l'azione revocatoria ordinaria promossa dai creditori in proprio.
In ogni caso, essendo la questione quanto meno dubbia, il subentro sarebbe consigliabile lì dove la situazione processuale avanzata della causa lo giustificasse, nel mentre, come lei dice, la causa in questione è appena iniziata, per cui non vale la pena di rischiare di continuare una causa, che è all'inizio, trascinandosi dietro questo dubbio, che potrebbe essere prospettato fino in Cassazione.
Valuti comunque bene la fondatezza delle azioni proposte, su cui, pur non disponendo di sufficienti elementi per un giudizio, ci permettiamo di esprimere più di qualche dubbio, sia per quanto riguarda la domanda principale di usucapione che quella di simulazione ecc. Riteniamo, invece, che l'azione diretta ad ottenere alla restituzione da parte del marito Caio delle somme utilizzate per la costruzione degli immobili avvenuta in comunione dei beni possa avere successo.
Per quanto riguarda la nomina del legale, non vediamo ostacoli a che possa essere nominato dal curatrore lo stesso legale che aveva patrocinato in precedenza i creditori, non essendoci un conflitto di interessi, ma al contrario una coincidenza di scopi.
Zucchetti SG Srl
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