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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
consecuzione di procedure e revocabilità delle rimesse bancarie
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Roberto Angeli
Riccione (RN)19/07/2016 16:02consecuzione di procedure e revocabilità delle rimesse bancarie
Buonasera,
volevo sottoporre la seguente questione:
una società ammessa alla procedura di concordato con riserva, successivamente non approvato per inammissibilità della procedura e contestuale dichiarazione di fallimento, durante la fase concordataria, nel primo periodo post domanda, incassa alcune ricevute bancarie sui conti correnti con saldo creditore passivo.
Posto che le distinti di presentazione all'incasso risultano presentate nella fase ante ricorso/ammissione alla procedura di concordato con riserva, chiedevo gentile parere in ordine alla possibile inefficacia delle rimesse o revocabilità delle stesse, tenuto conto che alcuni conti correnti in cui parte delle rimesse risultano confluite paiono presentare la fadica clausola d'elisione/compensazione che ostacolerebbe l'acquisizione delle somme alla procedura nella fase concordataria.
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale disponibilità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/07/2016 20:18RE: consecuzione di procedure e revocabilità delle rimesse bancarie
Il problema da lei proposto presenta espetti multiformi. In primo luog0o crediamo non bisogna tener conto del dibattito in corso sulle richieste di scioglimento/sospensione dei contratti di apertura di credito per anticipazione su fatture, anticipo export e anticipo su ricevute bancarie sbf formulate ai sensi dell'art. 169bis l.f. perché nella specie il pagamento da parte degli obbligati è già avvenuto nella fase del pre concordato, senza alcuna richiesta di scioglimento o sospensione, ed ora la società beneficiaria è stata dichiarata fallita. Si tratta allora di vedere se possono essere ritenuti inefficaci o comunque essere soggetti a revocatoria i pagamenti effettuati dai terzi obbligati in considerazione del fatto che le somme non sono state versate al creditore poi fallito, ma in banca su un conto passivo, per cui si sono tramutati in pagamenti del debito del creditore verso la banca.
Vista in questa ottica, la revocabilità appare abbastanza incerta perché quando i pagamenti si sostanziano in rimesse su un conto corrente bancario trova applicazione il terzo comma dell'art. 67 lett. b), che ha introdotto una disciplina speciale e limitativa della revocabilità delle rimesse, da integrare peraltro con il disposto del terzo comma dell'art. 70.
Quanto all'inefficacia, si potrebbe fare appello al secondo comma dell'art. 69bis, per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". Questa norma, però, a nostro avviso, non fa retroagire il fallimento alla data della prima procedura, ma detta una regola per il calcolo del periodo sospetto, per cui il pagamento effettuato in pendenza del preconcordato non può essere considerato quale estinzione di un debito nel corso del fallimento, inefficace ai sensi dell'art. 44, ma atto risalente comunque ad una fase antecedente alla dichiarazione di fallimento, quando operava la clausola di compensazione. Su questo punto la Cassazione ha ribadito anche di recente (Cass. 19/02/2016, n. 3336, che ha ripreso Cass. 01/09/2011, n. 17999) che "In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata (eguale discorso vale per l'ammissione al pre concordato o al concordato), occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della "cristallizzazione dei crediti".
Zucchetti SG srl
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