Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Immobile cointestato con il coniuge non fallito

  • Andrea Mingiardi

    La Spezia
    16/02/2015 10:02

    Immobile cointestato con il coniuge non fallito

    Chiedo un vostro sostengo per gestire la seguente situazione:
    Fallimento socio accomandatario persona fisica Sas, il socio è comproprietario con il coniuge di un immobile sul quale grava un' ipoteca volontaria in favore di un istituto di credito per erogazione di un mutuo ipotecario erogato a favore del socio fallito ed in favore dei due figli. Il coniuge del fallito appare quindi quale datore di ipoteca. I due coniugi sono in separazione dei beni. Dovendo procedere alla stesura del programma di liquidazione, vi chiedo come poter gestire la liquidazione del bene immobile visto che la procedura dispone della sola quota (pari al 50 %) del socio fallito.
    Vista la situazione mi chiedo se non sia più conveniente per la procedura lasciare che la liquidazione del bene immobile venga "gestita" dall'istituto di credito (quale creditore fondiario) in una procedura esecutiva individuale ed in tal caso gradirei consigli pratici al fine di poter gestire tale modalità operativa e dare impulso in tal senso al creditore fondiario. Preciso infine che la banca (correttamente) ha presentato istanza di ammissione al passivo quale creditore ipotecario di primo grado.
    Grazie Mingiardi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2015 20:25

      RE: Immobile cointestato con il coniuge non fallito

      La scelta della via da seguire deve essere frutto di una valutazione concreta che compete a lei. In linea generale noi possiamo dire che se la banca ha già iniziato l'azione esecutiva o intende farlo, è preferibile che la vendita avvenga in quella sede perché lì può essere liquidato l'immobile nella sua interezza e, sempre in via teorica, è presumibile che la vendita dell'intero possa essere più agevole e più redditizia della vendita separata delle singole quote.
      Se opta per questa soluzione, lei, a norma dell'art. 41 TUB può intervenire nel giudizio esecutivo per controllare che l'esecuzione si svolga regolarmente e l'importo attribuito al creditor ipotecario gravi proporzionalmente sulle quote dei coniugi; inoltre in quella sede potrà fa valere i crediti anteriori al credito ipotecario della banca (che sono sostanzialmente le prededuzioni) e per ottenere quanto rimane della quota di competenza dopo la soddisfazione dell'ipotecario. Per fare ciò deve munirsi di un legale, perché lei interviene in un giudizio esecutivo in corso, e se il fallimento non è recentissimo potrebbe farsi liquidare un acconto da azionare nel giudizio esecutivo.
      ovviamente se non vi sono queste possibilità né prospettive di ricupero di qualcosa in quella sede (per esempio il credito della banca è di gran lunga superiore al valore dell'immobile) diventa anche superfluo fare spese per intervenire nella fase esecutiva, tanto, in ogni caso, che lei intervenga o non, è in sede fallimentare che si fanno i conti definitivi,, ed infatti la banca si è già insinuata.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Mingiardi

        La Spezia
        31/03/2015 15:14

        RE: RE: Immobile cointestato con il coniuge non fallito

        Buongiorno, l'istituto di credito già insinuatosi al passivo ed ammesso quale ipotecario ha intimato, con atto di precetto notificato al curatore, il socio fallito (quale parte mutuataria) ed il coniuge (quale parte datrice di ipoteca e comproprietaria dell'immobile ipotecato) a pagare il debito residuo oltre accessori. Ritengo che in questa fase non vi sia altro da fare che attendere l'avvio dell'attività esecutiva da parte della banca. La decisione di avvalersi di un legale sarà valutata nella fase successiva e quindi con l'avvio della procedura vera e propria. Ritenete che a fronte del ricevimento dell'atto di precetto il curatore debba attivarsi in altro modo ?
        Grazie
        Mingiardi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/03/2015 20:39

          RE: RE: RE: Immobile cointestato con il coniuge non fallito

          Da quanto emerge dalla sua domanda è fallito un soggetto, nella sua qualità di socio di una società di persone, che è comproprietario con la moglie di un immobile interamente dato in garanzia ipotecaria, il socio quale debitore e la moglie quale terza datrice di ipoteca.
          Sembra la situazione di cui alla domanda che precede, ove il creditore garantito era un creditore fondiario, peraltro già ammesso al passivo del fallimento del socio in via ipotecaria, e la questione della natura del credito è fondamentale, in quanto il creditore fondiario gode del privilegio processuale di poter iniziare e proseguire la procedura esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore, nel mentre eguale privilegio non hanno gli altri creditori ipotecari non fondiari.
          Se, quindi la banca in questione è un creditore fondiario, questa può iniziare l'esecuzione sull'intero immobile e, come dicevamo nella precedente risposta, lei può partecipare al giudizio esecutivo. Se, invece si tratta di creditore non fondiario è pacifico che il fallimento del socio non può pagare il creditore in questione al di fuori di un piano di riparto ed è altrettanto pacifico che detto creditore non può iniziare azione esecutiva sulla quota di comproprietà del socio fallito. In questo caso, potrebbe già fare opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, ma è probabile che la banca creditrice sia creditore fondiario o, qualora non lo sia, dopo la notifica del precetto, prosegua con il pignoramento soltanto sulla quota della moglie del fallito, poiché sa che il marito della stessa comproprietario, è fallito, visto che si è insinuata al fallimento.
          Controlli bene, quindi, la natura del credito ipotecario della banca e, se questa è un creditore ipotecario non fondiario e pignora anche la quota del bene del fallito, può promuovere l'opposizione dopo il pignoramento.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Mingiardi

            La Spezia
            01/04/2015 09:01

            RE: RE: RE: RE: Immobile cointestato con il coniuge non fallito

            Si la situazione è quella della domanda precedente. Il creditore è un creditore fondiario. La soluzione, a mio modo giudizio, potrebbe quindi essere quella di far iniziare l'azione esecutiva sull'intero da parte del creditore fondiario e quindi il fallimento potrà partecipare al giudizio esecutivo per tramite di un legale appositamente nominato dal curatore. Prendendo contatti con il legale del creditore questo mi riferisce che non può attivarsi per l'intero ma solo per la quota parte del coniuge non fallito, proponendo quindi la soluzione di attivarsi ciascuno per la propria quote e quindi chiedere la riunione dei procedimenti senza giudizio di separazione. Mi chiedo se questa procedura è praticabile e se praticabile in quale sede e di fronte a quale giudice (fallimento o esecuzione? GE o GD?).
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              01/04/2015 21:02

              RE: RE: RE: RE: RE: Immobile cointestato con il coniuge non fallito

              Ci sembra poco convincente la posizione del legale del creditore giacchè questi, se ha un credito fondiario, può agire anche sulla quota del fallito in quanto lo consente l'art. 42 del TUB, in eccezione al divieto delle azioni esecutive posto dall'art. 51 l.f.. In questo caso il problema della vendita unitaria del bene gravato è risolto, perché la Banca fa l'esecuzione sull'intero e alla procedura esecutiva partecipa il curatore, come abbiamo detto in precedenza.
              Forse non si tratta di credito fondiario (e ribadiamo che questo è il primo dato da appurare) e allora diventa coerente l'affermazione che della banca di poter agire solo sulla quota del coniuge non fallito. Se ricorre questa ipotesi diventa, però, difficile perseguire la strada proposta dalla Banca dell'iniziativa della curatela in sede esecutiva facendo viaggiare le due esecuzioni (quella del creditore e quella del curatore) in parallelo, a meno che non fosse già pendente una procedura esecutiva nella quale il curatore possa subentrare ex art. 107 l.f., che è l'unico caso in cui un bene acquisito all'attivo fallimentare possa essere venduto al di fuori della procedura fallimentare. In sostanza, se non ricorre quest'ultima ipotesi e non si tratta di credito fondiario, la banca agisce in via esecutiva sulla quota del coniuge non fallito, e il curatore in sede fallimentare sull'altra metà di proprietà del fallito, cercando di coordinare in qualche modo le due esecuzioni, cosa non agevole, a meno che il giudice delegato non sia anche il giudice dell'esecuzione.
              Per ovviare a queste difficoltà e pervenire ad una vendita unitaria del bene, sicuramente più proficua, si potrebbe pensare alla vendita dell'intero immobile in sede fallimentare, ma questo richiederebbe un mandato al curatore da parte del coniuge del fallito a vendere la propria quota e il consenso della banca.
              Zucchetti SG srl