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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
artt.107 e 108 LF
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Carla Chiola
PESCARA02/09/2013 10:53artt.107 e 108 LF
Con circolare dei Giudici Delegati ai fallimenti del Tribunale di Pescara dello scorso 20.06 sono state impartite ai Curatori delle direttive sulle vendite concorsuali.
Nella richiamata circolare si afferma "l'atto perfezionativo della vendita non è più costituito dal decreto di trasferimento" ……… ma "può essere costituito dal verbale di aggiudicazione unitamente al verbale di deposito del residuo prezzo di aggiudicazione".
Fermo restando che il Curatore Fallimentare è certamente un pubblico ufficiale, riflettevamo sulla applicabilità alle vendite fallimentari delle previsioni di cui agli artt. 1350 e 2699 c.c. e, di conseguenza, sull'efficacia dei soli verbali ai fini della continuità delle trascrizioni per le eventuali vendite successive.
Ci piacerebbe conoscere le Vs. opinioni sull'argomento ed eventuali esperienze di altri Tribunali su tale specifico tema.
Carla Chiola e Claudia Mariani – Tribunale di Pescara
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/09/2013 18:40RE: artt.107 e 108 LF
Non vi è dubbio che la riforma fallimentare ha modificato radicalmente il sistema della liquidazione introducendo, tra l'altro, il principio della deformalizzazione delle vendite.
Anche questo, come tutti i principi, può essere oggetto di svariate interpretazioni. A nostro parere esso vuol semplicemente dire che mentre in passato le vendite immobiliari (per queste si pone il problema) dovevano essere effettuate esclusivamente con le procedure del codice di procedura civile (ossia vendita con incanto o senza incanto avanti al giudice), tanto da ritenere affetta da nullità assoluta una vendita a trattativa privata, oggi possono essere eseguite anche dal curatore tramite procedure competitive, come statuisce il nuovo art. 107.
La vendita eseguita dal curatore si può concludere con un contratto pubblico o privato con autentica di firme, idoneo alla trascrizione. Il contratto potrebbe anche essere sostituito dal verbale di aggiudicazione a seguito di una gara, che vale come accettazione della proposta contenuta nella offerta, accompagnato dal verbale del deposito del prezzo, ma in tal caso sorge un problema di trascrizione perché se il curatore è un pubblico ufficiale (che potrebbe non aver bisogno di autenticare la firma, che secondo noi è comunque atto necessario) non lo è il proponente aggiudicatario, che ha fatto la proposta partecipando alla gara, né, tanto meno, la qualifica di pubblico ufficiale potrebbe autorizzare il curatore ad autenticare la firma di costui, eventualmente apposta non in sua presenza. Di conseguenza pensiamo che difficilmente il conservatore trascriverà un atto del genere; se, tuttavia, lo fa, non dovrebbe sorgere alcun problema sulla continuità delle trascrizioni ai fini di una futura vendita.
Quando, invece, la vendita è eseguita dal giudice delegato con le formalità della vendita con incanto o senza incanto, riteniamo comunque necessario il decreto di trasferimento, perché, seguendo quel rito, è tale atto che determina il trasferimento della proprietà e non il verbale di aggiudicazione.
Zucchetti Sg Srl
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Michele Iacovone
Pescara16/09/2013 10:55RE: RE: artt.107 e 108 LF
Mi aggancio a questa discussione per apportare la mia esperienza (sempre sul Tribunale di Pescara) relativa ad un fallimento.
Dopo l'aggiudicazione di alcuni terreni, ho fatto richiedere di nuovo il certificato di destinazione urbanistica dei terreni al perito stimatore, il quale ha scoperto che detti terreni (successivamente alla data di redazione della perizia di stima degli stessi) erano stati accatastati come opificio industriale (!!!) per la presenza di n. 2 prefabbricati abusivi adibiti ad uso ufficio e servizi igienici (la notifica di tale accatastamento era stato effettuata presso l'Albo pretorio del Comune della vecchia sede legale della Società fallita e, naturalmente, non ne ero a conoscenza).
Pertanto, su suggerimento del Notaio rogante, ho formulato apposita istanza al GD per comunicare lo stato delle cose e per chiedere apposita autorizzazione alla vendita dei beni così come pubblicizzati, naturalmente informando la Società aggiudicataria, la quale potrà opporsi all'accatastamento d'ufficio sopra descritto.
Ritengo che, in tale circostanza, così come anche in caso di offerte di acquisto formulate in nome e per conto di persone o società da nominare, la trascrizione del verbale di aggiudicazione vada meditata con molta attenzione.
Dott. Michele Iacovone - Tribunale di Pescara-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/09/2013 17:58RE: RE: RE: artt.107 e 108 LF
La ringraziamo per il suo contributo che suffraga le conclusioni cui eravamo pervenuti nella precedente risposta.
Zucchetti SG Srl
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