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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)09/10/2014 16:21VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
Sono in procinto di procedere alla vendita di beni mobili registrati.
L'art. 107 L.F. prevede che della vendita sia "data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuyn creditore ipotecario o comunque muniti di privilegio".
I quesiti sono i seguenti:
Visto che nel provvedimento del GD che autorizza le vendite sono già indicate le varie aste con le relative riduzioni e le modalità di vendita, può essere fatta una sola notifica, o nel caso in cui l'asta vada deserta va fatta la notifica per la successiva?
La notifica va eseguita unicamente ai creditori muniti di privilegio speciale o a tutti i creditori privilegiati?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2014 20:28RE: VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
La notifica può essere fatta una volta per tutte e va fatta soltanto ai privilegiati speciali.
Zucchetti Sg Srl
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)12/11/2014 15:18RE: RE: VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
Quindi la notifica va fatta unicamente ai creditori che invochino uno dei privilegi di cui agli artt. da 2755 a 2769? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2014 19:59RE: RE: RE: VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
Classificazione: LIQUIDAZIONE ATTIVO / ALTROVa fatta a tutti i creditori muniti di privilegio speciale sui beni da alienare, che le risultano.
Zucchetti SG Srl
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Donatella Perna
Foggia17/01/2017 13:05RE: RE: RE: RE: VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
Buongiorno,
vorrei sottoporre ai Vs. autorevoli esperti i seguenti quesiti.
In relazione al fallimento che curo, in data 13/01/2017 il GD ha approvato il programma di liquidazione, autorizzando la vendita (a trattativa privata) dell'unico bene mobile registrato rinvenuto all'esito delle operazioni inventariali del modesto valore di €. 400,00, a favore dell'unico offerente interessato all'acquisto. Per il resto il fallimento è quasi a zero con un'ingente debitoria.
Trovandomi alla prima esperienza di vendita,Vi chiedo anticipatamente scusa per le diverse domande che porrò alla Vs. attenzione.
In particolare, vorrei avere delucidazioni sulla procedura che a questo punto devo seguire per concludere la vendita e per essere in regola con gli adempimenti informativi nei confronti dei creditori, nonché con gli adempimenti fiscali ed i termini entro cui i suddetti adempimenti vanno effettuati.
Il comitato dei creditori non si è costituito e non mi risulta che il veicolo, stando alla visura effettuata a giugno 2016, sia sottoposto a fermo amministrativo.
Quindi, in concreto, come dovrei muovermi per dar corso alla vendita?
Inoltre, quanto agli adempimenti informativi di cui all'art. 107, III co, L.F., cosa si intende per "prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore"?
Cioè, dovrei prima perfezionare la vendita con l'acquirente, contestualmente redigere un verbale delle operazioni di vendita, depositarlo telematicamente in cancelleria e, prima o contestualmente al deposito del verbale stesso in cancelleria, notificarlo ai creditori affinché entro 10 giorni dalla notifica possano proporre istanza di sospensione ex art. 108 L.F.?
Per attività di "notificazione" si intende che devo notificare il solo verbale delle operazioni di vendita tramite ufficiale giudiziario?
Per "creditori muniti di privilegio" si intendono solo quelli muniti di privilegio speciale mobiliare sul bene oggetto della vendita?
Quanto all'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento al PRA, devo richiedere un ordine di cancellazione della stessa al GD? Dopo la vendita?
Lo stesso vale per il fermo amministrativo, nel senso che, venduta l'auto oggetto del fermo, se verifico che l'Ufficio non ha provveduto alla cancellazione dell'iscrizione dell'eventuale fermo, dovrei richiedere un provvedimento al GD che ordini la cancellazione ex art. 108 ultimo comma L.F.?
Infine, con riferimento agli adempimenti fiscali, opera nel caso di specie solo l'art. 74 bis DPR n. 633/1972 o devo considerare anche altri riferimenti normativi ed atri termini entro cui effettuarli?
Vi ringrazio.
F. Perna-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:28RE: RE: RE: RE: RE: VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI
L'art. 107 prevede che le vendite fallimentari debbano essere effettuate attraverso procedure competitive che richiedono pubblicizzazione per consentire al più ampio numero possibile di potenziali interessati di partecipare. Il tipo di pubblicità da effettuare varia a seconda della tipologia del bene da vendere e, principalmente, del valore dello stesso. Nel suo caso ove il bene è stato valutato € 400,00 non è pensabile, ad esempio una pubblicità su quotidiani, per cui deve ricorrere oltre all'inserzione sul sito del tribuanle (ove esistente) a quelle forme gratuite di pubblicità sui giornalini che si diffondiono gratuitamente e poi può accettare l'offerta che ha ricevuta, se non arrivano altri concorrenti, altrimenti deve aprire una gara tra i più interessati.
Il terzo comma dell'art. 107 prevede la notifica ai creditori che vantino ipoteca o un privilegio speciale sul bene immobile o mobile registrato, per cui se nel suo caso non esistono creditori del genere non deve provvedere ad alcuna notifica. In casi positivo, invece, deve provvedervi, anche a mezzo Pec secondo la ormai più diffusa opinione, e la data indicata da detto commo "prima del completamento delle operazioni di vendita", costituisce il termine finale entro cui effettuare la notifica, ma può farlo anche prima, ove, ovviamente possibile; l'importante è che gli interessati vengano a sapere che il bene oggetto del loro gravame si sta vendendo e a quali condizioni.
Quanto al fermo amministrativo è bene che si informi prima se questo esiste o non, perché le conseguenze sono non di poco conto. Invero, a seguito dell'iscrizione del fermo, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l'iscrizione dal PRA. In particolare, il veicolo: non può circolare e chi viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorre in una multa compresa tra 714 euro e 2.859 euro, oltre alla confisca del mezzo; non può essere radiato dal PRA nè demolito od esportato; può essere venduto, ma l'acquirente è soggetto agli stessi vincoli, per cui non può circolare e non può far radiare l'auto dal PRA ecc..
Queste regole valgono anche per il fallimento, ma, dati gli effetti purgativi che produce la vendita fallimentare, si ritiene che il giudice delegato possa disporre (una volta ottenuto il pagamento) la cancellazione del fermo ai sensi del secondo comma dell'art. 108. Chi debba provvedere alla cancellazione, dipende da cosa è stato previsto nel bando di gara o negli accordi presi, in mancanza di qualsiasi specificazione deve provvedere la curatela, che cede un bene che deve essere idoneo all'uso cui è destinato.
Per la parte circa gli adempimenti fiscali giriamo la sua domanda ai nostri esperti tributari.
Zucchetti SG Srl
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