Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Determinazione del compensom del Curatore

  • Stefano Bardari

    benevento
    31/01/2015 12:55

    Determinazione del compensom del Curatore

    Buongiorno,
    vorrei conoscere la vs opinione relativamente alla determinazione del compenso del Curatore nell'ambito di un fallimento con esercizio provvisorio.
    In particolare se nell'attivo debbano rientrare tutte le somme incassate dalla procedura e poi utilizzate per il pagamento dei creditori prededucibili sorti durante l'esercizio (dipendenti, fornitori ecc.) oppure no.
    Grazie
    Stefano Bardari
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/02/2015 20:32

      RE: Determinazione del compensom del Curatore

      Classificazione: CURATORE / COMPENSO
      Con l'esercizio provvisorio il curatore esercita una vera e propria attività imprenditoriale, attraverso una gestione d'impresa, che rimane patrimonialmente ed economicamente separata dall'amministrazione del fallimento nella quale si riportano soltanto i risultati finali, ossia gli utili o le perdite, che sono imputabili alla massa. Nell'attivo realizzato- che costituisce la base il calcolo del compenso sull'attivo- vanno quindi comprese non tutte le somme incassate nel corso dell'esercizio provvisorio, ma soltanto quelle che entrano a far parte dell'attivo come risultato finale del periodo di esercizio provvisorio se questo è stato positivo, altrimenti nel fallimento entreranno le perdite del periodo, che si sostanziano in una spesa. in sostanza se l'esercizio provvisorio è andato bene ed ha prodotto un utile, questo utile entra nell'attivo che, nel suo insieme, costituisce la base per il calcolo dellle percentuali per il compenso.
      Oltre questo modo con cui l'esercizio provvisorio incide indirettamente sul compenso, il d.m. n. 30 del 2012 8 che contiene il regolamento per i compensi ai curatori) tiene conto del fatto che il curatore, gestendo un esercizio provvisorio, ha svolto un'attività ulteriore rispetto a quella tipica del curatore, per cui- al di là di quello che indirettamente può derivare al curatore per l'incremento dell'attivo (che potrebbe anche mancare)- l'art. 3 di detto d.m. prevede che "Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio".
      Zucchetti SG Srl