Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Annotazioni e trascrizioni gravami su diritti di proprietà industriale (marchi e disegni)

  • Paolo Fabris

    Spilimbergo (PN)
    27/03/2018 11:50

    Annotazioni e trascrizioni gravami su diritti di proprietà industriale (marchi e disegni)

    La presente nella veste di Curatore per soffermarmi su alcuni aspetti inerenti diritti di proprietà industriale e specificatamente marchi, disegni e modelli acquisiti all'attivo di procedura concorsuale (fallimento e concordato preventivo), registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; per chiedere:
    1. se ad avvenuta acquisizione all'attivo, - e conseguente individuazione e valutazione dei marchi e disegni da parte del perito della procedura concorsuale - debbasi procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento, relativamente ad ogni entità immateriale, presso il menzionato UIBM?
    Nell'ambito del D.Lgs. 10/02/2005 n.30 non rinvengo siffatto obbligo, ma mi parrebbe consigliabile. Naturalmente la cancellazione del gravame della sentenza verrà disposta dal Giudice Delegato nel contesto di una successiva vendita.
    2. qualora sulle entità menzionate (marchi e disegni) vengano riscontrati gravami per garanzie preesistenti, può procedersi alla cancellazione degli stessi con provvedimento del Giudice Delegato - alla stessa stregua della cancellazione dei gravami su beni immobili e mobili registrati? A me parrebbe di si, trattandosi pur sempre di beni immateriali i cui diritti si acquistano mediante registrazione in pubblico registro; nel caso specifico tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; e comunque sulla base di una interpretazione estensiva di quanto disposto dagli artt. 108 e 108 ter L.F..
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Dr. Paolo Fabris
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/03/2018 20:18

      RE: Annotazioni e trascrizioni gravami su diritti di proprietà industriale (marchi e disegni)

      Anche noi riteniamo che il curatore debba provvedere alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in modo da poter rendere conoscibile ai terzi l'intervenuto fallimento del titolare del diritto di sfruttamento della proprietà industriale. ciò anche perché il secondo comma dell'art. 88 l.f. impone tale incombente "se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione", tra i quali possono ben rientarre marchi e brevetti, visto che la norma non parla di beni mobili registrati.
      Se si ammette la trascrizione della sentenza, bisogna di necessità ammettere anche il giudice delegato possa disporre la cancellazione della stessa all'atto della vendita e dopo il pagamento del prezzo, ai sensi del secondo comma dell'art. 108. questa norma attribuisce, del rto al giudice delegato il potere di ordinare la cancellazione non solo della trascrizione della sentenza di fallimento, ma di tutte le "iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo".
      Zucchetti Sg srl