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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Assegnazione casa coniugale - vendita mobilio
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Orietta Baroni
MONTE SAN SAVINO (AR)27/02/2017 17:12Assegnazione casa coniugale - vendita mobilio
Con l'omologazione della sentenza di separazione consensuale (marzo anno X) è stata stabilita l'assegnazione della casa coniugale al coniuge dell'imprenditore individuale, successivamente fallito (ottobre anno X), unico intestatario dell'immobile de quo.
Lo stesso imprenditore aveva la sede dell'azienda personale presso l'abitazione assegnata al coniuge pur avendo, alla data della sentenza di fallimento, residenza presso altro indirizzo.
In occasione del sopralluogo per la redazione l'inventario non sono stati rinvenuti beni strumentali all'attività ma esclusivamente mobili e arredi per la casa; al riguardo il coniuge assegnatario ha dichiarato che detti beni sono tutti di sua proprietà ed ha prodotto apposita autocertificazione (una semplice dichiarazione sottoscritta dallo stesso coniuge assegnatario).
Ritenuto che l'autocertificazione sia insufficiente a dimostrare la proprietà degli arredi mi domando se sia possibile procedere con la liquidazione dei beni pur essendo gli stessi all'interno della casa coniugale assegnata.
Difatti, è opinione costante che l'assegnazione della casa coniugale si estenda ai beni mobili allocati al suo interno e mi sorge il dubbio che ciò produca un "vincolo di destinazione" di durata pari a quella sull'immobile, il che renderebbe, di fatto, la vendita improbabile se non impossibile.
D'altronde, laddove tale "vincolo" non esistesse, mi domando se sia possibile procedere alla vendita di tutti gli arredi oppure se possa operare una qualche limitazione (ad esempio per i beni di natura strettamente personale).
Aggiungo, infine, che sto valutando l'ipotesi di esperire azione revocatoria per l'annullamento dell'assegnazione della casa coniugale.
Vi ringrazio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2017 19:59RE: Assegnazione casa coniugale - vendita mobilio
"Sono da ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie". Questo principio, ribadito di recente da Trib. Cosenza, 19.02.2016; Trib. Milano 1.06.2015; Trib. Reggio Emilia 05/11/2013, si rifà al costante indirizzo della Cassazione (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 21736 del 2013; Cass. n. 11914 del 2008; Cass. n. 8516 del 2006; Cass. n. 15603 del 2005). Proprio quest'ultima sentenza della Corte ha affrontato anche il problema dell'interesse dei figli, ed ha così statuito: "L'art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene". Gli stessi principi sono applicabili alla revocatoria fallimentare (Cass. n. 8516 del 2006; Cass. n. 11914 del 2008).
Siamo partiti da questo ultimo punto della sua domanda perché, a nostro avviso, se non viene "tolta di mezzo" l'assegnazione della casa coniugale al coniuge (che sicuramente sarà stata trascritta, perché ove non trascritta la stessa non è opponibile al fallimento), non può vantare speranze sui mobili di casa (peraltro alcuni di questi non sono pignorabili, cfr. art. 514 cpc, ed altri relativamente pignorabili, cfr. art. 515 cpc) non certo per l'autocertificazione, ma perché, essendo stata la casa assegnata alla signora, è da ritenere che l'assegnazione comprenda anche gli arredi; comunque, pur non aderendo a questa tesi, non risultando il fallito vivere in quella abitazione, i beni all'interno della casa si presumono di chi vi abita, per cui lei dovrebbe dimostrare, non sappiamo con quali mezzi visto che il fallito sicuramente non collaborerà, che gli stessi sono stati acquistati con danaro personale del fallito, salvo poi a vedere il regime patrimoniale che vigeva tra i coniugi. Il fatto che il fallito avesse la sede dell'impresa presso la stessa abitazione potrebbe rilevare se ivi avesse trovato beni confacenti all'attività che il fallito svolgeva, ma certo non può riguardare gli arredi.
Come può notare gli ostacoli sono tanti che probabilmente, a meno che non si tratti di arredi di particolare valore (quadri, mobili preziosi, ecc.), non vale neanche la pena iniziare a fare spese legali per il raggiungimento di un risultato molto improbabile.
Zucchetti SG srl
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