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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
art 104 ter comma 7
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Sara Santarelli
Cesena (FC)30/01/2016 17:13art 104 ter comma 7
Buonasera,
sono al mio primo fallimento e ho un dubbio in merito al dettato dell'art 104 ter comma 7 lf.
L'articolo prevede appunto che "prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori."
La società fallita è proprietaria di un autoveicolo. Non c'è il comitato dei creditori. Ho intenzione di affidare a una società specializzata in aste competitive la custodia e la successiva vendita del bene. La società mi concede il deposito gratuito previa però stipula del relativo contratto con cui do alla società autorizzazione a procedere alla vendita tramite asta una volta redatto l'inventario.
Ho chiesto quindi una generica autorizzazione del giudice ad affidare a tale società la custodia e la successiva vendita. Il G.D. mi ha dato l'autorizzazione a procedere, ricordando però il disposto dell'art 104 ter comma 7,qualora debba procedere alla vendita prima di aver predisposto il programma di liq.
L'autorizzazione ex art 104 ter c. 7 la devo chiedere ancor prima di stipulare il contratto di mandato alla vendita con la società di servizi, oppure successivamente una volta avvenuta l'asta competitiva ed aver individuato "il miglior offerente"?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2016 11:51RE: art 104 ter comma 7
La vendita prima della redazione e approvazione del programma di liquidazione è da considerare eccezionale ed infatti l'attuale settimo comma dell'art. 104ter la consente "solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori". Dizione questa che comprende non solo la classica ipotesi del deterioramento, ma, come già la giurisprudenza aveva indicato nell'interpretazione del vecchio art. 104 con riferimento alle vendite anteriormente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, anche la possibilità di evitare le spese della custodia e conservazione dei beni, di profittare di una particolare e irripetibile congiuntura di mercato, di cogliere quelle occasioni di liquidazioni favorevoli che potrebbero essere pregiudicate dal ritardo, ecc..
Questo spiega perché, correttamente, il giudice delegato abbia richiamato la fattispecie dell'art. 104ter, co. settimo.
A questo punto, lei sta stipulando un mandato alla vendita, di cui, seguendo l'iter normativo, lei deve dare atto nel programma di liquidazione e, qualora la società mandataria arrivasse alla vendita prima dell'approvazione del programma di liquidazione, nell'imminenza della stessa o immediatamente dopo (qualora alla vendita sia stata apposta la condizione dell'approvazione del g. delegato), lei chiede l'autorizzazione di cui all'attuale settimo comma dell'art. 104 ter. Per ottenere fin da subito l'autorizzazione alla vendita anticipata dovrebbe prospettare l'esistenza di una offerta di acquisto che è utile accettare perché irripetibile per la sua convenienza o per altro motivo (non certo per ridurre le spese di custodia, dato che nella specie il deposito è gratuito).
Ad ogni modo si tratta di disposizioni ove è ampia la sfera di discrezionalità, per cui, adombrando la possibilità di una vendita immediata, seppur non suffragata da una stringente giustificazione, potrebbe ottenere fin da ora l'autorizzazione alla vendita, se il giudice è d'accordo.
Zucchetti Sg srl
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