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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Fallito chiamato all'eredità. Accettazione con beneficio d'inventario da parte del curatore. Effetti.
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Alfredo Tacchetti
Fermo09/01/2014 19:57Fallito chiamato all'eredità. Accettazione con beneficio d'inventario da parte del curatore. Effetti.
Sono curatore di un fallimento di società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili.
Effettuate le visure catastali sui nominativi dei falliti, ho verificato che due dei quattro soci falliti risultano essere intestatari di diritti di piena proprietà su un fondo agricolo, comprendenti una porzione di diritti che pervengono ai falliti predetti in via ereditaria, in ragione del decesso della mamma.
Dopo aver trascritto la sentenza nei pubblici registri immobiliari, mi pare evidente che quale curatore, lo scrivente sia divenuto custode del predetto fondo agricolo, per cui mi sono posto alcune questioni inerenti la necessità di coltivare il bene sia per tenere il terreno ordinato e pulito senza arrecare danni a terzi, sia per conseguirne lo sfruttamento nell'interesse della massa, dato che, peraltro, il fondo gode dei contributi A..G.E.A.. In particolare, anche con l'ausilio di un agronomo, sto pensando a varie ipotesi come la stipula di un contratto di affitto di fondo rustico o piuttosto, di semplice coltivazione senza vincolo d'affitto, ovvero ad altri strumenti.
Sennonché, una banca a cui la mamma dei falliti aveva concesso ipoteca sul cespite immobiliare di cui sopra, deducendo l'interesse di procedere ad espropriazione forzata sul prededetto immobile in ragione di un credito fondiario, ha promosso azione ex art. 481 C.C., con cui chiede al Giudice la fissazione di un termine entro cui i chiamati all'eredità della deceduta datrice di ipoteca, siano tenuti a dichiarare se hanno o meno intenzione di accettare l'eredità. L'azione, è stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti dei chiamati all'eredità, di talché in ragione del loro fallimento è stata riassunta nei confronti dello scrivente curatore.
E' evidente che il sottoscritto, anche alla stregua dell'art. 42, primo comma Legge Fall. accetterà l'eredità e lo farà con beneficio d'inventario ed a questo punto si pongono le seguenti questioni:
1) Attesa l'opportunità di pervenire tempestivamente con riferimento ai tempi delle coltivazioni ed al rischio di perdita delle contribuzioni, alla gestione del fondo, la stipula di un qualsivoglia contratto da parte del curatore potrebbe comportare l'accettazione implicita, paura e semplice dell'eredità, secondo le norme del codice civile?
2) Una volta che il sottoscritto ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario è tenuto a compiere l'inventario ai sensi dell'art. 485 C.C., diverso e ulteriore rispetto a quello eseguito alla stregua delle norme del diritto fallimentare oppure no?
3) Inoltre, i criteri di liquidazione concorsuali previsti dal Codice Civile a tutela dei creditori, che, se eseguiti, peraltro, consentono all'erede beneficiato di non perdere il beneficio della responsabilità limitata, si intendono sostituiti dalle norme della Legge Fallimentare che regolano il concorso tra i creditori, o vi è la necessità di un'lteriore attività)
A mio avviso, con la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari lo scrivente è divenuto custode nell'interesse della massa ed è in tale veste che opera nei rapporti con i terzi, ovviamente autorizzato dal C.d.C. se formato o dal G.D., per cui rimarrà insensibile alle norme sulla successione ereditaria.
Quanto alla seconda e terza questione, ritengo che ove fosse applicabile al curatore la normativa di cui agli artt. 485 e segg C.C., l'inventario eseguito nell'ambito del fallimento, così come le procedure liquidatorie dell'attivo ivi previste, possano sostituirsi agli incombenti previsti dalla normativa sulle successioni.
In ogni caso, data la complessità della questione, sollecito un Vostro parere in merito.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/01/2014 19:51RE: Fallito chiamato all'eredità. Accettazione con beneficio d'inventario da parte del curatore. Effetti.
La questione è effettivamente molto complessa e non ci risultano precedenti.
La soluzione potrebbe passare attraverso la distinzione tra acquisizione dell'eredità e gestione dei beni.
L'acquisizione va fatta con beneficio di inventario e conseguente applicazione dell'intera normativa civilistica riguardante tale forma di accettazione, e, nel dubbio circa la possibilità di una accettazione per facta concludentia (la nega Trib. Velletri 2.3.1992), noi seguiremmo le modalità e la tempistica dettata dall'art. 485 c.c.. Di conseguenza non faremmo alcun contratto (comunque sconsigliabile quello di affitto) prima del completamento di tali operazioni.
Per quanto riguarda l'inventario quello per l'accettazione con beneficio di inventario non crediamo che differisca nel contenuto da quello fallimentare, per cui può essere utilizzato quest'ultimo, per la parte che riguarda i beni ereditari, anche ai fini dell'accettazione.
Una volta avvenuta l'accettazione con beneficio di inventario, si pone il problema più complesso, ossia come trattare i beni facenti parte dell'eredità beneficiata. E' necessaria una gestione separata o gli stessi confluiscono nella massa fallimentare confondendosi in essa.?
A noi sembra che, poiché lo scopo dell'accettazione beneficiata è quello di far sì che la responsabilità dell'accettante sia limitata "intra vires hereditatis, per cui, a norma dell'art. 490 c.c., i creditori dell'eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede e non possono aggredire altri beni dell'erede diversi da quelli ereditari, questi ultimi debbano essere tenuti contabilmente separati dal residuo complesso. Effettuata questa separazione, la gestione, conservazione e liquidazione dei beni ereditari, facendo ormai essi parte di un attivo fallimentare, (benchè tenuti separati dagli altri), seguono le regole fallimentari, così come alle regole fallimentari devono sottostare i creditori, quanto a scadenza dei crediti, interessi, compensazione, insinuazione, ecc.
Zucchetti Sg Srl
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