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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)17/01/2017 16:32VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
Salve, in un fallimento privo di attivo risultava, sin dal momento del sopralluogo e dell'inventario, che la società possedesse alcuni beni mobili custoditi in un'area sottoposta a sequestro penale preventivo. Nel proseguo della procedura è poi emerso il possesso di ulteriori beni di proprietà di una società di leasing non riscattati, la quale ha presentato domanda di rivendica. La sottoscritta, dato il modico valore del prezzo di riscatto e la possibilità di realizzare attivo, è stata autorizzata dal giudice delegato a subentrare nel contratto; nel frattempo ha nominato un legale che ha avanzato richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo e di restituzione dei beni. A seguito di tale richiesta il pubblico ministero ha però disposto il dissequestro e la restituzione dei soli beni rivendicati, tra l'altro al legittimo proprietario che, ancora oggi, è la società di leasing. Vero è che il fallimento è privo di attivo e quindi non è possibile riscattare tali beni e procedere alla vendita.
Come posso procedere?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:31RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
Il dissequestro con restituzione dei beni sequestrati alla società di leasing non sarebbe di per sé un problema in quanto, essendo la curatela subentrata nel contratto di leasing, la società concedente, destinataria dei beni dovrebbe poi nuovamente girarli al fallimento che continua nel contratto di leasing. Il problema è che il mancato dissequestro degli altri beni- dalla cui vendita presumibilmente lei pensava di trarre le liquidità necessarie per far pronte al leasing e al relativo riscatto- non le consentono di realizzare il programma che aveva. A questo punto probabilmente converrebbe chiudere la vicenda con la società di leasing, lasciando a lei i beni visto che se insiste nella consegna deve poi provvedere al pagamento dei canoni e del riscatto e non ha i mezzi per farlo.
Zucchetti SG srl
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)03/02/2017 12:45RE: RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
Salve, relativamente ai beni di cui sopra, in sede di inventario non è stato rinvenuto n.1 bene, e questa circostanza è stata cristallizzata nel verbale, mentre non è stata comunicata alla società di leasing, sulla base del fatto che la curatela è subentrata nel contratto. Vi chiedo se sussiste comunque un mio obbligo ad effettuare tale comunicazione.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2017 18:47RE: RE: RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
Nessun obbligo aveva la curatela, visto che è subentrata nel contratto e quindi i beni rimangono nella sua disponibilità e all'atto del riscatto, ne acquisterà la proprietà. Del resto, anche in caso di mancato subentro nel contratto di leasing, la comunicazione del mancato rinvenimento di un bene non sarebbe stata obbligatoria, in quanto il non rinvenimento del bene sarebbe risultato dall'inventario; in questo caso sarebbe stato un atto di cortesia la comunicazione in modo da evitare alla società di leasing di fare domanda di rivendica.
Zucchetti SG Srl
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)03/02/2017 17:00RE: RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
Come Voi affermate, non mi è possibile realizzare il programma che avevo stabilito a causa del mancato dissequestro degli altri beni, dalla cui vendita pensavo di trarre le liquidità necessarie per far fronte al riscatto (difatti residua solo il prezzo del riscatto, tra l'altro davvero irrisorio rispetto al valore dei beni, mentre i canoni erano stati tutti pagati dalla società). A questo punto non conviene per la procedura sciogliere il contratto e, ai sensi dell'art. 72 quater l.f., restituire i beni alla società di leasing e pretendere il versamento alla curatela della differenza tra la maggior somma ricavata rispetto al credito residuo (che se non erro sarebbe il prezzo del riscatto)? In questo modo, infatti, non si graverebbe la procedura di ulteriori oneri, uno dei quali la custodia dei beni, e si recupererebbe comunque attivo. Attendo un Vostro prezioso parere.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2017 18:49RE: RE: RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
E' un vero peccato rinunciare al subentro visto che si tratta di pagare soltanto un riscatto irrisorio. Ovviamente questo lo diciamo in linea generale non conoscendo il valore del bene oggetto del contratto di leasing, ma se questo è abbastanza superiore al prezzo di riscatto, converrebbe contattare una banca per vedere se sia possibile avere un finanziamento restituibile appena il bene sarà venduto. Sappiamo che non è facile, ma se non ci sono mezzi disponibili, non può fare altro che rinunciare al subentro; cosa possibile ove non abbia già comunicato di voler subentrare perché anche il contratto di leasing entra, a seguito del fallimento dell'utilizzatore, in una fase di sospensione, per la possibilità del curatore di optare, a norma dell'art. 72, per il subentro o lo scioglimento.
In questo secondo caso non faremmo molto conto sul recupero di somme ex art. 72quater perché (sempre in via astratta e generale) i prezzi di vendita o di collocamento dei beni, che come nel caso sono arrivati all'esaurimento del leasing, sono spesso molto modesti.
Zucchetti SG srl
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)03/02/2017 19:50RE: RE: RE: RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
Voi affermate:"cosa possibile ove non abbia già comunicato di voler subentrare" relativamente alla rinuncia al subentro. Tuttavia, come ho evidenziato, la curatela è già subentrata nel contratto, nell'attesa della restituzione dei beni di cui si è parlato sopra. Tuttavia, ad oggi, non si è recuperato attivo per poter riscattare i beni oggetto del contratto di leasing. Quale strada posso seguire? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2017 20:18RE: RE: RE: RE: RE: VENDITA DI BENI OGGETTO DI RIVENDICA
La curatela, se ha già manifestato l'intenzione di voler subentrare nel contratto di leasing, ha assunto la posizione di parte contrattuale, al posto del fallito e, quindi, per un verso, non può ora tornare indietro e scegliere unilateralmente, ai sensi dell'art. 72, di sciogliersi, avendo già fatto la sua scelta, e, per altro verso, è tenuta ad adempiere le obbligazioni contrattuali. Se non lo fa è inadempiente e la controparte può chiedere la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze collegate.
In questa situazione l'unica cosa che può fare, se non riesce atrovare le liquidità necessarie per operare il riscatto, è cercare una risoluzione consensuale con la società di leasing o comunque un accordo per porre nel nulla gli effetti del subentro e cercare, se possibile, di ottenere un qualcosa in considerazione dell'avvenuto completo pagamento dei canoni.
Zucchetti SG srl
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