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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
conseguenze eredi a seguito decesso morte socio di s.n.c.
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Alberto Cassin
Ceggia (VE)07/07/2020 12:48conseguenze eredi a seguito decesso morte socio di s.n.c.
Vorrei sottoporvi questo caso.
S.n.c. con due soci A e B: il 04.06.2012 viene a mancare il socio B, il socio A quindi provvede ad iscrivere al Registro delle Imprese tale variazione con data iscrizione 06.07.2012.
Successivamente con atto notarile del 27.06.2014 iscritto al Registro delle Imprese il 10.07.2014 viene messa in liquidazione la società e nominato liquidatore il socio A.
Si fa presente inoltre che in data 08.07.2014 viene dichiarato il fallimento della Snc e del socio superstite A illimitatamente responsabile (deposito sentenza in cancelleria il 10.07.2014 e iscrizione al Registro delle Imprese in data 14.07.2014)
Formulo pertanto i seguenti quesiti:
- A questo punto credo che mi confermiate che non è possibile estendere al socio defunto B il fallimento in quanto è trascorso più di un anno dall'iscrizione del decesso al Registro delle Imprese avvenuto il 06.07.2012, confermate?
- Gli eredi del defunto B moglie e figlio, hanno inizialmente accettato con beneficio d'inventario l'eredità per poi rifiutarla definitivamente (trattasi di alcuni immobili....). L'articolo 2290 c.c. recita che gli eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto cioè fino al 04.06.2012 (data del decesso di B). A questo punto mi sembra che siamo in presenza di un'eredità giacente (non avendo accettato gli eredi)?. Lo scrivente curatore che alternative ha?
- deve trascrivere la sentenza di fallimento sugli immobili facenti parte dell'eredità non accettata in virtù del fatto che gli eredi sono responsabili dei debiti della società fino allo scioglimento del rapporto con B o devo fare una richiesta al tribunale per la nomina di un curatore (di eredità giacente?)
- che strade ha il curatore per acquisire quel patrimonio?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Dott. Alberto Cassin
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/07/2020 20:39RE: conseguenze eredi a seguito decesso morte socio di s.n.c.
L'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio B per decesso dello stesso, fa decorrere, dalla data dell'iscrizione, nel caso risalente 06.07.2012 l'anno entro il quale può essere ancora dichiarato il fallimento del socio defunto per ripercussione del fallimento della società (art. 147 co. 2 l. fall.). le confermiamo, pertanto che il socio B non poteva essere dichiarato fallito nel luglio del 2014 quando è stato dichiarato il fallimento della Snc e del socio superstite A illimitatamente responsabile.
Lei chiede che strade ha il curatore per acquisire il patrimonio che era di B e facente parte dell'eredità non accettata dai suoi eredi. A nostro avviso nessuna. E' vero, infatti che, a norma dell'art. 22290 c.c., "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento" , ma nella fattispecie , a parte il fatto che non vi sono eredi avendo questi rinunciato (e a questo si può sopperire con l'apertura della procedura di eredità giacente) la norma pone una responsabilità del socio uscente nei confronti dei creditori, non nei confronti della società che ora è fallita, per il pagamento delle obbligazioni pregresse; questo significa che sono i creditori sociali a potersi rivolgere al socio escluso o agli eredi del socio defunto o all'eredità giacente per ottenere il pagamento dei loro crediti, senza neanche più il beneficium excussionis essendo la società ormai fallita, nel mentre nessun diritto può far valere il curatore del fallimento della società non avendo questa un credito verso i predetti soggetti o enti. Né il curatore può far valere l'interesse dei creditori sociali che si sono insinuati nel fallimento in quanto la legge non lo prevede, come invece, ad esempio accade quando il curatore può esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori spettanti ai creditori, oppure esercita la revocatoria ordinaria o interviene nell'esecuzione individuale fondiaria. In questi casi è la legge che attribuisce al curatore la facoltà di far valere i diritti dei creditori, ma nel caso del socio non dichiarato fallito per decorso dell'anno dalla cessazione del suo rapporto sociale, non vi è eguale norma, per cui gli unici legittimati ad agire per far valere la responsabilità nei limiti di cui all'art. 2290 c.c. sono direttamente i creditori sociali.
Zucchetti Sg srl
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