Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita con riserva di proprietà

  • Francesco Rosso

    roma
    19/06/2014 08:44

    Vendita con riserva di proprietà

    il curatore di un fallimento decideva di subentrare in un contratto di vendita con patto di riservato dominio ex art 1523 cc, il compratore - dopo aver pagato a rate circa la metà del prezzo - si rendeva inadempiente e a sua volta falliva.
    Si chiede se, risolto il contratto per inadempimento del compratore, il curatore del secondo fallimento abbia diritto alla restituzione delle rate riscosse dal primo - salvo l'equo indennizzo - e se la somma debba essere restituita in "moneta fallimentare" ovvero al di fuori della ripartizione dell'attivo, in ragione degli obblighi assunti dal curatore, rispetto al subentro nel contratt,o ai sensi dell'art 72 co 1 lf.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/06/2014 19:16

      RE: Vendita con riserva di proprietà

      Se abbiamo ben capito, è inizialmente fallito il venditore e, quindi, il contratto, a norma del secondo comma dell'art. 73 è automaticamente continuato e nulla cambia se il curatore del fallimento del venditore abbia avallato tale effetto dichiarando espressamente di subentrare nel contratto. Fin qui il contratto è continuato regolarmente indipendentemente dal fallimento del venditore.
      Nel corso della procedura fallimentare del venditore è fallito anche il compratore dopo essersi reso inadempiente al pagamento di alcune rate. A questo punto le possibilità sono due:
      a- il curatore del fallimento del venditore ha iniziato, prima della dichiarazione del fallimento del compratore azione di risoluzione o comunque la stessa si è verificata per mancata contestazione dell'esercizio di una clausola risolutiva espressa o simili, nel qual caso si versa nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 72, per il quale "L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda"; l'unico effetto del fallimento, in tal caso, è che se il contraente (il fallimento del venditore) intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni dell'accertamento del passivo. In questo caso gli effetti che regolano la risoluzione sono quelli indicati dall'art. 1523 c.c.;
      b – se non si è verificato né può retroagire l'effetto risolutivo, il curatore del fallimento del compratore si trova nella condizione di cui al primo comma dell'art. 73 e, cioè, può subentrare o sciogliersi dal contratto. Il subentro ci sembra abbastanza problematico, per cui rimane lo scioglimento, che può essere o dichiarato espressamente o implicitamente, eventualmente non opponendosi alla domanda di restituzione dei beni avanzata dalla controparte; gli effetti dello scioglimento sono quelli indicati nella seconda parte del primo comma dell'art. 73 e, cioè, le reciproche restituzioni di quanto prestato in esecuzione del contratto, con esclusione del risarcimento del danno, e salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, fermo restando che è opponibile al fallimento l'eventuale clausola contrattuale secondo cui le rate pagate restano acquisite a tiolo di indennizzo (clausola si trova sempre nei contratti di vendita con riserva di proprietà).
      Ad ogni modo, anche esclusa questa ultima ipotesi, il fallimento del compratore avrebbe diritto alla restituzione delle rate pagate e il fallimento del venditore al pagamento dell'equo compenso e si ritiene, anche se non in modo uniforme, che tra i due crediti sia possibile la compensazione essendo entrambi concorsuali (sull'indennizzo per equo compenso abbiamo qualche dubbio), sicchè eventuali crediti residui vanno trattati come concorsuali.
      Zucchetti SG Srl