Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Affitto d'azienda

  • Orlando Stasi

    REGGIO EMILIA (RE)
    13/01/2014 20:40

    Affitto d'azienda

    L'art. 79 L.F. prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere entro 60 giorni (che decorrono dalla sentebnza di fallimento). La norma non qualifica come perentorio tale termine e non è richiesta alcuna forma particolare (comunque la forma scritta è dovuta).
    Queste le domande (con la precisazione che la concedente è fallita):
    1) E' possibile concordare tra le parti (concedente e affittuario) un termine più ampio (90/120 gg) in quanto non sono ancora disponibili tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità o meno di recedere (previa autorizzazione del CdC e/o del GD)? e se si qual'è la forma consigliabile sicuramente con atto scritto ma con sottoscrizione semplice o autenticata?
    2) E' possibile inviare la comunicazione di recesso per posta elettronica certificata o è consigliabile altra modalità?
    Grazie
    Orlando Stasi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/01/2014 20:01

      RE: Affitto d'azienda

      Sulla prima domanda non ci risultano precedenti, ma pensiamo che non ci siano ostacoli a prorogare il termine per il recesso su accordo delle parti. Trattandosi di un atto che riguarda la sorte dei contratti pendenti e in qualche modo ascrivibile agli atti di straordinaria amministrazione, riteniamo che sia necessaria per il curatore l'autorizzazione del comitato dei creditori. L'accordo sulla proroga deve essere redatto per iscritto, ma non è necessaria l'autentica, non dovendo essere lo stesso trascritto.
      Con riferimento alla domanda sub 2, il sistema di comunicazione via Pec non è, al momento generalizzato, per cui va utilizzato nei casi in cui la legge lo prevede. Attualmente tale forma di comunicazione è prescritta dalla legge per le comunicazioni del curatore ai creditori e terzi e agli uffici tipo cancelleria, registro delle imprese, ecc., ma non tra le parti del rapporto contrattuale, tra le quale intercorre il recesso.
      Zucchetti SG Srl