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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
OFFERTA IRREVOCABILE D'ACQUISTO
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UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)08/05/2013 23:17OFFERTA IRREVOCABILE D'ACQUISTO
Buonasera,
1) se dovesse pervenire al curatore, in via informale, l'intenzione di presentare entro breve un'"offerta irrevocabile d'acquisto" avente per oggetto un immobile e vari beni mobili, ad un prezzo complessivo ben inferiore dai valori di stima come dovrebbe comportarsi il curatore che, data l'assenza di manifestazioni d'interesse concrete, per oltre 4 mesi, nonostante i beni siano stati visibili sul sito di un ente accreditato in diversi Tribunali per le vendite giudiziarie, ritiene che l'offerta possa rappresentare un'opportunità in un momento di evidente difficoltà a cedere capannoni e beni mobili?
Sottopongo al Vs. parere, il seguente iter.
a) richiesta di autorizzazione al c.d.c. per il conferimento d'incarico ai periti che hanno effettuato la stima in sede di inventario oltre un anno e mezzo fa per verificare se i valori di stima sono ancora attuali;
b) istanza al G.D. per autorizzazione alla nomina dei periti con esplicitazione dello scopo;
c) invitare la parte che informalmente (e per le vie brevi) ha già annunciato di voler formalizzare una "proposta", di attendere che venga approvato un "regolamento di vendita" specifico per le proposte irrevocabili d'acquisto;
d) approvazione da parte del c.d.c. di un "supplemento del programma di liquidazione" (art. 104 ter) in cui si regolamentano le vendite in caso di offerte irrevocabili d'acquisto e successiva presentazione al G.D.;
e) esame della "proposta irrevocabile d'acquisto" nel frattempo presentata in base alle disposizioni di vendita di cui al "supplemento del programma di liquidazione";
f) approvazione da parte del c.d.c. di un nuovo "supplemento del programma di liquidazione" in cui si da atto dell'avvenuta formalizzazione della proposta e si preveda la cessione ex art. 105, comma 5, L. Fall. dei beni oggetto della "proposta" attraverso pubblico "avviso di vendita beni…e invito a presentare proposte migliorative d'acquisto" in base al disciplinare di vendita approvato entro una data che coincide con la gara dinanzi al notaio (la data è lasciata libera al curatore in base alle disponibilità del notaio da verificarsi al momento e tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle formalità); il tutto con diffusa pubblicità al fine di garantire una "vendita competitiva" ex art. 107 L. Fall.;
g) istanza al G.D. per l'autorizzazione, in conformità al "supplemento del programma di liquidazione", alla vendita in base alle suesposte modalità , rendendolo edotto delle eventuali divergenze del prezzo offerto rispetto ai valori di stima che eventualmente verranno attribuiti in fase di aggiornamento da parte dei periti;
h) una volta che la vendita è stata autorizzata dal G.D., un estratto dell'avviso di vendita verrà notificato ai creditori ipotecari;
2) tutto ciò premesso, il creditore ipotecario (o chiunque ne abbia interesse) può ex art. 108, comma 1, L. Fall. richiedere al G.D. di sospendere la vendita sul presupposto che "il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto…"? nonostante l'eventuale autorizzazione (a monte) della vendita da parte del G.D. tenesse conto della circostanza che il prezzo fosse inferiore rispetto a quello di stima e nonostante che, comunque, la gara dinanzi al notaio garantisce la possibilità che il prezzo offerto si adegui alle aspettative del creditore ipotecario istante?
3) gli eventuali "interessati" come possono esercitare il diritto previsto dall'art. 108, comma 1, se non informati direttamente dell'esito della vendita (e prima del Decreto di trasferimento) visto che ai sensi dell'art. 107, comma 5 il curatore informa solo il G.D. e il c.d.c.?
Vi ringrazio moltissimo e Vi chiedo scusa se sono stato prolisso.
Ugo Maria Fantini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/05/2013 19:11RE: OFFERTA IRREVOCABILE D'ACQUISTO
Preliminarmente è opportuno un aggiornamento dei valori dei beni oggetto dell'offerta da parte del perito, e, poiché il perito viene nominato dal curatore per eseguire la stima, senza la necessità di autorizzazioni da parte degli altri organi fallimentari (art. 87, comma secondo) riteniamo che anche un supplemento di perizia possa seguire la stessa via.
Alla luce di dati della perizia, bisogna poi integrare il programma di liquidazione, ove non sia stata già contemplata la vendita a prezzo ribassato, seguendo la procedura di cui all'art. 107ter, che, ove completata, rende superflua una ulteriore autorizzazione da parte del comitato dei creditori.
In un caso del genere, noi consiglieremmo di prevedere nel programma che la vendita sia effettuata dal giudice delegato, secondo le regole del codice di procedura civile (art. 107, comma secondo) e probabilmente il giudice sceglierà la via della vendita senza incanto. Il vantaggio dell'attribuzione al giudice della vendita è dato dalla maggiore trasparenza e pubblicità di queste modalità di vendita, quanto mai utili in caso di prezzo abbastanza basso rispetto a quello originale.
Ovviamente va effettuata la notifica ai creditori ipotecari e la vednita sgeue le ordinarie regole, secondo la procedura seguita dal giudice.
Zucchetti Sg Srl
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