Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

DIRITTO DI RITENZIONE - ART. 53 L.F.

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    13/10/2011 16:05

    DIRITTO DI RITENZIONE - ART. 53 L.F.

    Gentili esperti,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente caso, in merito al quale non ho trovato spunti nelle precedenti discussioni.
    Diverso tempo prima del fallimento il fallito (titolare di impresa edile individuale) consegna per una riparazione (fuori garanzia) una attrezzatura edile al rivenditore presso il quale l'aveva precedentemente acquistata. La riparazione viene effettuata ma il fallito per mancanza di denaro non ritira il bene.
    Quando interviene il fallimento il cespite viene incluso nell'attivo fallimentare e stimato 1000 euro.
    Il rivenditore presenta al fallimento offerta di 1000 euro per l'acquisto del bene, e successivamente istanza di ammissione al passivo per euro 900 con privilegio ex art. 53 l.f. per le spese di riparazione e custodia alla data del fallimento.
    Ora il rivenditore propone direttamente al curatore di procedere ad una sorta di compensazione tra il prezzo offerto ed il credito insinuato con versamento a favore della procedura della differenza.
    Da un punto di vista sostanziale il risultato è analogo, ma a mio parere il rivenditore dovrebbe invece presentare istanza al Giudice Delegato per essere autorizzato (previo parere del comitato creditori e del curatore) ad acquistare il bene a 1000 euro ed a trattenere i 900 euro a soddisfazione del proprio credito, versando comunque la differenza di 100 euro alla procedura. E' corretto?
    Grazie per la gentile collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2011 21:06

      RE: DIRITTO DI RITENZIONE - ART. 53 L.F.

      La risposta teoricamente sarebbe negativa, ma è meglio vedere in concreto, tenendo distinte le due fattispecie del credito insinuato e della proposta di acquisto.
      I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione ed al miglioramento dei beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Tanto stabilisce l'art. 2756 c.c., attribuendo, quindi, a colui che effettua prestazioni per la conservazione o miglioramento di un bene un privilegio speciale, c.d. possessuale perché opera soltanto se le cose oggetto del privilegio si trovano presso il creditore, che, a questo scopo, può esercitare, al momento della consegna, il diritto di ritenzione trattenendo il bene presso di sé fino a quando non viene pagato, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 2756 c.c.. Trattasi di privilegio che l'art. 2778 c.c. colloca al quarto posto.
      Nella specie il creditore in questione ha trattenuto il bene e può essere ammesso al passivo con il privilegio speciale di grado quarto per la somma di € 900,00, corrispondente al credito per le prestazioni eseguite.
      A questo punto, il creditore, che non usufruisce delle possibilità offerte in questi casi dall'art. 53 l.f., propone di acquistare il bene al prezzo di € 1.000,00, debito che intende compensare con il suo minor credito ammesso al passivo pagando solo la differenza.
      In questi termini la compensazione non è possibile perché non vi è reciprocità tra debito e credito in quanto il credito insinuato ha natura concorsuale,m contratto cioè prima del fallimento nei confronti del fallito, nel mentre il debito per l'acquisto nasce nel fallimento in capo alla massa.
      Tuttavia, se l'attivo fallimentare consente di pagare i creditori di quarto grado, diventa superfluo pretendere il pagamento del prezzo e poi restituire allo stesso creditore e 900,00, per cui, poiché in tal caso non si altera la par condicio, l'operazione può essere egualmente effettuata.
      Il tutto dovrebbe essere autorizzato dal comitato dei creditori a norma dell'art. 35 l.f. (ovviamente sul presupposto che si tratti di fallimento nuovo rito).
      Zucchetti SG Srl
      • Rosella De Santis

        BERGAMO
        17/10/2011 09:51

        RE: RE: DIRITTO DI RITENZIONE - ART. 53 L.F.

        Come mi consigliate di procedere allora, visto che la procedura al momento non ha alcun attivo e non vi sono soggetti terzi interessati all'acquisto del bene?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/10/2011 19:18

          RE: RE: RE: DIRITTO DI RITENZIONE - ART. 53 L.F.

          La cosa più pratica è farsi autorizzare dal comitato dei creditori- o se non costituito dal giudice delegato- ad una transazione che preveda la restituzione del bene al terzo con rinuncia di questi al credito e pagamento della differenza, giustificando il tutto con l'impossibilità di ricavare la somma stimata o anche una minore , per cui la transazione elimina una sicura controversia che il fallimento non sarebbe in grado di affrontare per mancanza di attivo. in sostanza deve dimostrare che anche acquisire euro 100 è conveniente, per cui non altera la par condicio.
          Zucchetti SG Srl