Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Transazione per rinuncia azione responsabilità amministratore

  • Maria Matilde Varoli

    CREMONA
    16/07/2013 20:08

    Transazione per rinuncia azione responsabilità amministratore

    Buonasera,
    il mese scorso ho accettato, previa autorizzazione del comitato dei creditori e informativa al G.D., una proposta transattiva formulata dall'amministratore, per rinunciare all'azione di responsabilità nei suoi confronti, con la quale egli ha rinunciato al suo credito di circa 350.000 euro (quale socio finanziatore) insinuato ed ammesso allo Stato Passivo del Fallimento dichiarato esecutivo nel 2009.
    Dovendo redigere il rapporto riepilogativo delle attività svolte nel semestre, ho dubbi su come inquadrare detta operazione e pertanto vi chiedo se tale riduzione del passivo fallimentare possa essere considerata realizzazione di attivo o meno.
    Inoltre, come deve essere ai fini del calcolo del compenso del curatore?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/07/2013 20:09

      RE: Transazione per rinuncia azione responsabilità amministratore


      L'operazione effettuata va inquadrata come transazione e la riduzione del passivo che essa ha determinato non può essere considerata realizzazione di attivo. Per attivo realizzato, ai fini della determinazione del compenso del curatore, si intende la totalità delle somme incassate dal curatore a qualunque titolo, che ne comporti l'assoggettamento all'esecuzione concorsuale, considerando, oltre al danaro rinvenuto nella disponibilità del fallito, oltre alle somme ricavate dalla vendita dei beni fallimentari, oltre a quelle ricevute dal curatore a titolo di pagamento di crediti, anche quelle incassate mediante azioni giudiziarie seppur definite con transazione, ma deve pur sempre trattarsi di liquidità che arrivano nelle casse fallimentari da distribuire ai creditori. Nel suo caso l'azione di responsabilità avrebbe potuto portare ad un introito, che però non vi è stato (e quindi non è stato realizzato un attivo) per l'accordo aggiunto, che, a sua volta ha determinato, la sparizione di una voce dal passivo; poiché questo credito era stato ammesso, lo stesso, probabilmente potrà essere considerato nel passivo ai fini del calcolo del compenso sul passivo, posto che il curatore ha comunque svolto la sua attività per l'accertamento dello stesso. L'operazione transattiva conclusa può, inoltre, rientrare nella liquidazione del compenso nell'ambito della valutazione dell'opera prestata e dei risultati ottenuti, che sono parametri di cui il tribunale deve tenere conto.
      Zucchetti Sg Srl