Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Abbandono crediti del fallimento

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    16/06/2015 12:57

    Abbandono crediti del fallimento

    Buongiorno,
    in un fallimento per il quale sono curatore avrei terminato tutte le operazioni di liquidazione tranne il recupero di un credito verso una società.
    Tale società è, da poco, a sua volta fallita e il curatore prospetta scarsissime possibilità di recupero per i crediti in chirografo come quello di mia pertinenza.
    Desidererei, quindi, per procedere alla chiusura del mio fallimento, abbandonare questo credito, tuttavia, non mi è ben chiaro se devo agire ai sensi dell'art. 35, 1 co., o dell'art. 104 ter, 7 co, legge fallimentare.
    In caso si applicasse l'art. 104 ter dovrei chiedere autorizzazione, oltre che al Comitato dei Creditori, anche al Giudice Delegato?

    Grazie,

    franco gliatta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2015 20:36

      RE: Abbandono crediti del fallimento

      Lei ha ben centrato la questione e le alternative possibili soluzioni, ciascuna delle quali lascia però qualche perplessità.
      Probabilmente si possono seguire entrambe le vie, anche se noi preferiamo quella di cui all'art. 35, che offre più argomenti a favore. Contro l'applicabilità del comma settimo dell'art. 104 ter depone sia il fatto che questo parla soltanto di abbandono di beni e non di diritti, sia il fatto che tale norma è nata per la gestione dei diritti reali antieconomici che, in mancanza di detta norma, non potevano essere rinunciati o abbandonati, per cui serviva una disposizione che lo permettesse, nel mentre i diritti obbligatori sono rinunciabili; ed, infatti, già prima della riforma, si procedeva alla rinuncia dei crediti irrecuperabili. Il vantaggio che offre questa norma è che la pulitura dell'attivo con tale strumento produce il ritrasferimento degli stessi nel patrimonio del fallito, che potrebbe un giorno anche avvantaggiarsene. L'art. 35 l.f., sebbene non parli di rinuncia dei dieritti di credito, tratta comunque della rinuncia alle liti oltre che di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per cui è più agevole far rientrare questa fattispecie in questa norma.
      In entrambi i casi è comunque necessaria e sufficiente l'autorizzazione del comitato dei creditori, oltre alle ulteriori incomenze che le rispettive norme citate impongono.
      Zucchetti SG Srl