Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Comparsa Giudice di Pace per veicolo
-
Andrea Mingiardi
La Spezia09/07/2015 09:30Comparsa Giudice di Pace per veicolo
Buongiorno,
alla società in bonis (fallita nel 2003) nell'anno 1999 veniva ceduto in forza di procura speciale un'autovettura per la vendita o demolizione.
Alla parte venditrice la Regione ha notificato un atto per il recupero della tassa automobilistica risalente al 2012.
Per tale ragione la parte venditrice cita il fallimento innanzi al giudice di pace per non aver la società, allora in bonis, provveduto ad eseguire il passaggio di proprietà al PRA.
La parte attrice, con l'atto di citazione, chiede al giudice di pace l'accertamento della perdita di possesso dal 1999 ordinando al Conservatore del PRA di procedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni chiedendo inoltre al giudice adito la vittoria di spese e compenso del difensore oltre accessori di legge.
Agli atti del fallimento, anche alla luce del tempo trascorso tra la cessione e la richiesta della Regione nonché la dichiarazione di fallimento, non risultano documenti pertinenti al veicolo in questione.
Lo scrivente, ritenuto che si tratta di accadimenti antecedenti il fallimento e non potendo che prendere atto della situazione di fatto come descritta da parte attrice, intende (previa autorizzazione del GD) costituirsi in giudizio confermando accadimenti come descritti da parte attrice.
Il sottoscritto è del parere inoltre che le somma richiesta alla società, comprese quelle di causa eventualmente determinate in esito al giudizio civile, dovranno essere recuperate da parte attrice solo ed esclusivamente per tramite di un'istanza allo stato passivo tardiva.
Successivamente intendo non acquisire il bene manifestando al GD la manifesta non convenienza trattandosi per altro di bene che non è nella disponibilità del curatore.
Chiedo un vostro consiglio ed in particolare se ritenete corretto l'operato che intendo porre in essere e se trattandosi di procedura ante riforma sia applicabile l'articolo 104 ter c.7
Per completezza preciso trattasi di proceduta ante riforma ed il valore della causa è di valore inferiore ad € 149.
Grazie e complimenti per il servizio offerto
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2015 19:52RE: Comparsa Giudice di Pace per veicolo
Se il terzo ha chiesto al giudice di pace soltanto l'accertamento della perdita di possesso dal 1999 e l'ordine al Conservatore del PRA di procedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni, oltre alla rifusione del spese del giudizio, questo può proseguire avanti al giudice di pace, salvo poi a richiedere al fallimento il rimborso delle spese di causa che eventualmente il giudice di pace liquiderà in suo favore. Questo comunque sarà un credito prededucibile per cui, se non contestato, non è neanche necessario che il creditore si insinui, giusto il disposto dell'art. 111 bis, che ha ripreso il costante indirizzo giurisprudenziale già applicato nel vecchio rito.
Visto che lei non intende opporsi alla domanda, non vi è ragione per cui si costituisca con un legale sia perché avanti al giudice di pace può stare in giudizio personalmente dato il valore della causa sia perché potrebbe ovviare con una comunicazione all'interessato in cui descrive più o meno quanto esposto nella presente domanda.
La derelizione di cui all'art. 104ter non è applicabile alle vecchie procedure. Può valutare se fare una dichiarazione di perdita del possesso dell'auto, anche se pare strano che una vettura da demolire già nel 1999 sia ancora circolante.
Zucchetti SG srl
-