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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
pignoramento del quinto dello stipendio per mantenimento ex moglie
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Umberto Canovese
Piazzola sul Brenta (PD)24/02/2014 19:01pignoramento del quinto dello stipendio per mantenimento ex moglie
Spettabile Forum
sono a chiedere un vostro parere in merito al caso in oggetto.
In particolare il fallito riferisce che, a seguito di un pignoramento da parte della ex moglie, il datore di lavoro versa mensilmente il quinto dello stipendio direttamente per il mantenimento del figlio minore.
Riterrei corretto che tali somme vengano ora mensilmente versate alla procedura, ma vista la delicatezza, chiedo consiglio.
Cordialmente
Umberto Canovese
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2014 20:04RE: pignoramento del quinto dello stipendio per mantenimento ex moglie
Classificazione: ATTIVO / BENI PERSONALI E ALIMENTILa questione tocca più aspetti. In primo luogo il pignoramento presso terzi non può proseguire per cui il datore di lavoro non deve più versare la quaota del qyuinto alla ex moglie del fallito.
A questo punto si tratta di vedere che succede dello stipendio che il fallito evidentemente continua a percepire. la norma applicabile è quella dell'art. 46, per il quale non sono compresi nel fallimento, gli stipendi e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, limiti che fissa il giudice delegato; nella specie, però, i coniugi sono evidentemente divorziati, o quanto meno separati, con obbligo a carico del marito di versare alla ex moglie un assegno per il mantenimento del figlio, assegno determinato dal giudice della separazione o del divorzio.
Come conciliare il giudicato divorzile con i poteri del giudice delegato di cui all'art. 46?
Probabilmente il giudice delegato dovrebbe stabilire a norma dell'art. 46 ult. comma, quale è la quota dello stipendio da lasciare nella disponibilità del fallito, il quale se non riesce a pagare l'assegno precedente dovrà chiedere la modifica al giudice ordinario in ragione delle mutate condizioni.
Zucchetti Sg Srl
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Camilla Zanichelli
Parma28/09/2015 19:12RE: RE: pignoramento del quinto dello stipendio per mantenimento ex moglie
Buonasera, torno sulla questione per avere chiarimenti in merito al caso in cui la ex compagna - mai sposata - del Fallito(ditta individuale), chieda alla Procedura una somma mensile per il mantenimento di loro figlio, dalla data di apertura del fallimento fino al 18esimo anno di età del ragazzo.
A prescindete dal fatto che spero la Procedura si chiuda ben prima di quel compleanno, dato che il Fallito si proclama non percepiente di alcun compenso, non credo che tale richiesta debba trovare soddisfazione. Concordate? Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2015 20:33RE: RE: RE: pignoramento del quinto dello stipendio per mantenimento ex moglie
Non proprio in quanto la legge fallimentare contiene due articoli a difesa del diritto al mantenimento del fallito e della sua famiglia: l'art. 46 e l'art. 47. Il primo esclude dal fallimento assegni, alimentari, pensioni..."entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento" del fallito e della sua famiglia, e quindi la norma presuppone che il fallito abbia un reddito su cui interviene il giudice delegato per stabilire la quota che egli può trattenere per il mantenimento proprio e della sua famiglia e la quota che va acquista all'attivo fallimentare. Quando invece il fallito è privo di mezzi di sussistenza (non ha una pensione, né una retribuzione, né altri introiti), l'art. 47 dispone che "il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia", ossia può (e non deve, per cui non è un diritto del fallito dovendo anche valutare le liquidità della massa e le altre prededuzioni) concedere un sussidio, a carico della massa e se le liquidità fallimentari lo consentono) per far fronte non al mantenimento quanto alle esigenze alimentari (concetto ben più ristretto) suo e della propria famiglia.
Nel suo caso, quindi, il fallito- e pensiamo solo in caso di inerzia dello stesso l'altro genitore esercente la patria potestà sui figli- potrebbe chiedere un sussidio alimentare periodico al giudice, che potrebbe concederlo, nei limiti indicati e sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, sempre che, ovviamente, la massa disponga di liquidità necessarie per effettuare i pagamenti.
Zucchetti SG Srl
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