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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
azione recuperatoria - crediti della fallita
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Antonia Simona Terlizzi
Udine19/03/2018 10:40azione recuperatoria - crediti della fallita
Buongiorno,
nell'effettuare il recupero crediti di un fallimento del quale sono curatore, ho rinvenuto una posizione assai importante.
Il debitore del fallimento (ditta individuale) risulta intestatario di un bene immobile tra l'altro già oggetto di esecuzione da parte di un altro creditore.
Richiedo pertanto, quali siano i "passaggi" per potermi inserire nell'esecuzione, tentando di recuperare parte delle somme derivanti dalla stessa in favore della massa. Nello specifico devo integrare il programma di liquidazione? devo farmi autorizzare dal GD per intervenire nell'esecuzione già avviata da altro procedente?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/03/2018 20:24RE: azione recuperatoria - crediti della fallita
Secondo l'attuale formulazione del primo comma dell'art. 499 "possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c.".
La prima cosa da valutare, pertanto, è come sia documentato il credito da azionare per stabilire se è munito di un titolo esecutivo oppure sia uno dei creditori non titolati di cui parla la norma (creditori sequestranti che, cioè, che al momento del pignoramento, hanno già eseguito un sequestro conservativo sugli stessi beni, creditori pignoratizi e quelli aventi un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri ai quali sono stati aggiunti i crediti vantati dagli imprenditori risultanti dalle scritture che la legge obbliga a tenere, per cui non possono giovarsi della norma i piccoli imprenditori), perché la procedura che ne segue è diversa. Se non si ritrova in alcuna di queste situazione deve prima procurarsi il titolo attraverso un giudizio cognitorio, anche monitorio.
E' comunque superfluo in questo momento scendere nei particolari della procedura e degli effetti dell'intervento, collegati anche alla natura del credito e al momento dell'intervento, perché l'intervento deve essere effettuato con il patrocinio di un difensore ed "in mancanza il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi (Cass. n. 15184 del 2003). Dovendosi necessariamente munire di un avvocato, sarà questi a valutare in concreto la situazione e a consigliarla se e come effettuare l'intervento.
Dal punto di vista fallimentare, deve chiedere al giudice delegato l'autorizzazione all'esercizio dell'azione giudiziaria, dato che l'intervento è la modalità di esercitare l'azione esecutiva su un bene gi dà altri pignorato. Nel programma di liquidazione deve specificare- ed integrare se manca una indicazione in tal senso- l'azione di recupero credito e sotto il profilo cognitorio (se necessaria) e sotto il profilo esecutivo a mezzo dell'intervento. .
Zucchetti Sg srl
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