Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fatture da Emettere

  • Fabiola Di Francesco

    Pescara
    31/03/2017 18:37

    Fatture da Emettere

    Buonasera,
    in un fallimento vi sono fatture da emettere per Euro 95.000 c.a. non ancora incassate.
    La curatela deve emettere tali fatture al momento dell'incasso?
    Che data devono riportare le fatture? La data dell'emissione o la data precedentemente il fallimento?
    Io penso che debbano essere emesse "immediatamente" con data precedente il fallimento in modo tale da essere recepite nella dichiarazione ex art. 74, così facendo non si verificherebbe un mix tra IVA a debito derivante da operazioni ante il fallimento con operazioni successive.
    In attesa di feedback, ringrazio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/04/2017 12:37

      RE: Fatture da Emettere

      Discriminante è il tipo di operazioni a fronte delle quali devono essere emesse le fatture; esaminiamo le più frequenti.


      Se si tratta di prestazioni di servizi, a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 6 del D.P.R. 633/72, esse devono essere emesse al momento del pagamento, quindi il Curatore le emetterà se e quando, appunto, ne riceverà il pagamento.


      Se si tratta di cessione di beni, vanno distinte le due fattispecie principali; se sono relative a documenti di accompagnamento emessi nella frazione di mese anteriore il fallimento - e quindi al momento dell'apertura della procedura, a norma dell'art. 21, IV comma, lettera "a" del D.P.R. 633/72, pendevano ancora i termini per la fatturazione - il Curatore è tenuto a provvedere all'emissione entro quattro mesi dalla nomina, come disposto dall'art. 74-bis, I comma, l.fall..

      Se invece si tratta di cessioni di beni "ordinarie", relativamente alle quali, sempre a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 6 del D.P.R. 633/72, i termini sono già scaduti, riteniamo che il Curatore non possa nè quindi debba fare nulla. Sarà cura del cessionario porre in essere la procedura di cui all'art. 6, VIII comma, lettera "a", del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 (c.d. "autofattura-denuncia").


      Per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti, per i motivi più volte illustrati in altri interventi su questo Forum (la questione è delicata e frequente), riteniamo che:

      a) sotto il profilo degli adempimenti fiscali, per quanto riguarda la registrazione delle fatture eventualmente emesse si seguiranno le procedure ordinarie, pertanto esse dovranno essere registrate con le regole stabilite dall'art. 23, I comma, del D.P.R. 633/72: "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni"

      b) sempre sotto il profilo degli adempimenti fiscali, ai fini dichiarativi la questione è diversa, perchè nella dichiarazione annuale (v. istruzioni alla dichiarazione IVA 2017, pag. 27, secondo periodo) e nella dichiarazione Mod. 74-bis (le relative istruzioni sono molto più sintetiche ma riteniamo si possa applicare il medesimo principio) debbono essere indicati "gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2016, annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse", pertanto:

      - per le cessioni di beni, poichè per esse a fini IVA l'effettuazione dell'operazione è avvenuta, e quindi l'imposta è divenuta esigibile, prima del fallimento, esse vadano ricomprese sia nel Mod. 74-bis che nel modulo 1 della dichiarazione IVA annuale (periodo prima del fallimento)

      - per le prestazioni di servizi, invece, poichè si considerano effettuate e quindi la relativa IVA diverrà esigibile al momento del pagamento, esse dovranno essere registrate in tale momento e indicate nella dichiarazione IVA relativa al corrispondente periodo

      c) infine, sotto il profilo della debenza dell'imposta la situazione è ancora differente: poichè l' "evento generatore" dell'IVA su tali operazioni è sempre anteriore al fallimento, tale imposta dovrà essere considerata "IVA ante" procedura, con le ben note conseguenze in tema di compensabilità con eventuali crediti IVA sempre ante procedura.

      E' inevitabile che si possano creare discrasie fra registri IVA e dichiarazioni dei redditi, e soprattutto fra risultanze a credito/debito delle dichiarazioni IVA endoconcorsuali e l'IVA a debito effettivamente dovuta in prededuzione ovvero a credito liberamente utilizzabile in corso di procedura, ma ciò, per dirlo con la sentenza Cass. 15690/2008, "non è frutto di un'anomalia distorsiva del sistema normativo concorsuale, bensì conseguenza ordinaria della puntuale applicazione dei suoi stessi principi ispiratori".
      • Fabiola Di Francesco

        Pescara
        03/04/2017 16:38

        RE: RE: Fatture da Emettere

        Buonasera,
        innanzitutto grazie. Quindi se ho ben capito a fronte di fatture da emettere relative a prestazioni di servizi effettuerò fattura solo al momento dell'avvenuto incasso e datate il giorno dell'incasso (sebbene relative a servizi resi ante la dichiarazione di fallimento).
        Di conseguenza anche il debito IVA che le stesse genereranno dovrà essere versato come debito post fallimento.
        Risulta corretto?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          05/04/2017 12:40

          RE: RE: RE: Fatture da Emettere

          La prima parte si: ai fini IVA la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento, pertanto è in quel momento che la fattura deve essere emessa e registrata.

          La questione del versamento della relativa imposta è invece molto meno certa e in assenza di qualsiasi chiarimento o precisazione sia in prassi che in giurisprudenza riteniamo che non ci si possa che basare sull'unico precedente in materia analoga, ovvero le "famose" sentenze della Corte di Cassazione sul privilegio IVA delle fatture dei professionisti emesse in sede di riparto.

          Come già fatto in numerosi altri interventi su questo Forum, richiamiamo quindi il principio che tali sentenze della Suprema Corte enunciano, esposto fra le altre dalla sentenza n. 2438 del 3/2/2006: "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
          Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., ....".

          E allora tale ragionamento, ripetiamo in assenza di chiarimenti ufficiali sull'argomento, riteniamo non possa che applicarsi anche alla fattispecie esposta nel quesito:
          - se l'IVA sulle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto, ai fini della collocazione ante fallimento (e quindi come autonomo credito concorsuale con il suo specifico privilegio) o post fallimento (e quindi in prededuzione), deve essere considerata "IVA ante" perchè il suo evento generatore è ante procedura
          - allora anche l'IVA sulle fatture emesse dalla società dopo il fallimento per prestazioni effettuate ante, deve essere considerata anch'essa "IVA ante", come tale da pagarsi solo previa ammissione al passivo e riparto.
    • MARCO PAUTASSI

      SAVIGLIANO (CN)
      07/06/2022 10:11

      RE: Fatture da Emettere

      Buongiorno,
      Ante -fallimento il conduttore in presenza di un contratto risolto, ha ritenuto, pur continuando ad occupare i locali, di emettere autofattura per le occupazioni (prestazioni di servizi) da pagare mensilmente sul conto corrente della società il cui è socio era deceduto.
      Dopo la sentenza di fallimento, il conduttore chiede che il curatore emetta le fatture per i periodi successivi ( entro i 4 mesi non ancora emesse dalla società il cui socio era deceduto) e compensi l'iva pagata antefallimento in riduzione del pagamento delle fatture emesse con iva.
      Si ritiene che la compensazione non debba avere luogo poiché semmai il conduttore potrà insinuarsi per pretendere l'iva pagata per conto della società locatrice, a suo tempo, inadempiente per mancanza dell'amministratore.
      Chiedo, inoltre, se per il periodo ante fallimento, fiscalmente, per l'autofattura emessa dalla conduttrice vi siano incombenti a carico del curatore e se la compensazione, sopra descritta, debba avere luogo.
      Ringrazio e porgo cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        24/06/2022 12:48

        RE: RE: Fatture da Emettere

        Non siamo certi di aver ben compreso quali siano i fatti quindi, se la situazione è diversa da quella che abbiamo ricostruito dal quesito, ben volentieri rivedremo la nostra risposta se essa ci verrà meglio chiarita.


        Nonostante nel quesito si parli di occupazioni "da pagare", parrebbe che le indennità di occupazione siano state pagate dal conduttore il quale, non avendo ricevuto regolare fattura, a fronte degli importi pagati abbia emesso autofattura ex art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 471/97.

        Non ci è chiaro quali siano i "periodi successivi": quelli successivi al fallimento? quelli antecedenti il fallimento fino a 4 mesi prima di esso?

        Se ci si riferisce ai periodi successivi al fallimento, se il conduttore paga, certamente il Curatore dovrà emettere fattura.

        Se invece ci si riferisce ai periodi ante fallimento, il Curatore è tenuto a emettere fattura, entro quattro mesi dalla nomina, "sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti", e poiché l'art. 21 stabilisce il termine per l'emissione della fattura in 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (nel caso in esame, dall'incasso del corrispettivo) il Curatore sarà tenuto e emettere fattura solo a fronte dei canoni/indennità eventualmente riscossi dal fallito nei dodici giorni antecedenti il fallimento (emissione da effettuare entro 4 mesi dalla sua nomina).


        Parimenti poco chiara è la richiesta che il Curatore "compensi l'IVA pagata antefallimento in riduzione del pagamento delle fatture emesse con iva".

        L'unica ipotesi che riusciamo a formulare è che il conduttore, che in effetti ha pagato due volte l'IVA (una unitamente al pagamento dell'indennità e una in sede di emissione dell'autofattura), detraendola una volta sola, chieda la restituzione di tale importo.

        La richiesta ci pare legittima ma, come tutti i crediti verso il fallito, deve passare per l'ammissione al passivo e non può certo essere compensata con il debito per canoni maturati successivamente al fallimento (se questa è la richiesta del conduttore) perché si tratterebbe di compensare un credito ante procedura con un debito post, in violazione del principio stabilito dall'art. 56 l.fall.


        Infine, per quanto riguarda le fatture non emesse dal locatore prima del fallimento, a fronte del quale sono state emesse le autofatture dal conduttore, essendo come detto decorsi i termini per emetterle, nulla deve fare il Curatore.