Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Recupero crediti commerciali

  • Teresa Stumpo

    CROTONE
    03/01/2013 20:00

    Recupero crediti commerciali

    Buonasera,
    mi trovo nella situazione di dover recuperare crediti commerciali vantati dalla società fallita, supportati da fatture annotate nel registro IVA vendite, regolarmente tenuto. Pur potendo proporre azione monitoria, qualora il debitore si opponga al decreto ingiuntivo mi chiedo se, non essendomi stato consegnato il libro giornale, la sua assenza possa pregiudicare l'esito di tale giudizio.
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/01/2013 12:21

      RE: Recupero crediti commerciali

      E' esatto quanto lei dice di poter ottenere un decreto ingiuntivo sulla base di un estratto autenticato del registro Iva, così come sono esatti i suoi timori per la sorte dell'eventuale giudizio di opposizione. Con questo, infatti, si introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso di ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto; di conseguenza, lei, in qualità di attore sostanziale, avrà l'onere di fornire in quel giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
      Lei, a questo scopo focalizza l'attenzione sulla mancanza dei libri contabili, ma questa carenza è relativa in quanto è giurisprudenza consolidata della S.C. che "le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talchè, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. 31/07/2012, n. 13669; Cass. 4/1/2011, n. 105; Cass. 4/3/2003, n. 3188; Cass. 7/2/2001, n. 1715). E' vero che l'art. 2710 c.c. stabilisce che le scritture contabili regolarmente tenute possono "fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa", ma, essendo esse formate dallo stesso soggetto che se ne avvale, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
      In altre parole, anche se avesse a disposizione il libro giornale, questo non le sarebbe di molto aiuto nel giudizio di opposizione perchè, in caso di contestazione, sarebbe stato solo un elemento da integrare con altri mezzi di prova a suffragio, idonei a dimostrare l'esistenza del credito azionato, dovendo in quella sede fornire la prova piena del diritto vantato; se sa che può fornire una tale prova, con mezzi costituiti (bolla consegna o trasporto di merce fornita, titoli dati in pagamento e tornati insoluti, ecc.) o costituendi (prove testimoniali o altre prove orali) agisca in via monitoria, altrimenti è meglio lasciar perdere perché corre il rischio di fare spese inutili.
      Zucchetti SG Srl