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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Fallimento di Snc e soci in proprio
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Patrizia Rossi
san clemente (RN)08/01/2018 16:42Fallimento di Snc e soci in proprio
Buongiorno volevo il vostro parere in merito alla seguente casistica:
Fallimento di Snc e dei due soci in proprio che a loro volta sono soci ( accomandante ed accomandatario di SAS. Uno dei due soci è unico socio di una srls.
Nel caso della SAS il socio accomandatario viene escluso di diritto e ci sarà la liquidazione della quota. In questa sas è fallito però anche il socio accomandante e quindi mi chiedo il curatore deve chiedere la messa in liquidazione? A carico di chi sono le spese visto che questa sas non ha attivo ( solo bene immobile ipotecato con procedura esecutiva in corso).
Sarebbe più conveninete non inventariare la quota dell'accomandatario ma poi bisogna attivarsi comunque per la posizione dell'accomandante?
Come seconda casistica mi trovo poi che uno dei soci falliti è socio unico di srls, ed in questo caso mi chiedo se lui possa continuare a gestire l'attività ? Oppure posso cedere le quote ad un terzo senza procedura competitiva posto che nel caso in oggetto ( officina meccanica) l'interruzione di attività causerebbe un grave danno e perdita di valore ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2018 10:59RE: Fallimento di Snc e soci in proprio
Lei, come giustamente ricorda, per la quota del socio accomandatario lei ha diritto solo alla liquidazione della quota perché i soci i soci illimitatamente responsabili sono esclusi di diritto dalla società e la loro quota va liquidata, giusto il disposto dell'art. 2288 c.c., dettato per le società semplici e, quindi, applicabile alle società in nome collettivo e ai soci accomandatari delle sas.
Eguale discorso non vale per il fallimento del socio accomandante, che non comporta lo scioglimento del rapporto sociale rispetto a quel socio, per cui, escluso dalla sas il socio accomandatario a norma dell'art. 2288 c.c., è rimasto il solo socio accomandante, anche lui fallito, con la conseguenza che il curatore acquista la disponibilità di tale quota e può scegliere come comportarsi.
La premessa di diritto societario è che se, come nel caso, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, la società, a norma dell'art. 2323 c.c., si scioglie se nel termine di sei mesi non viene ricostruita la pluralità delle categorie sociali richieste da una sas, ossia se non viene nominato un socio accomandatario. La prima opzione che pertanto compete al curatore è quella della ricostruzione della pluralità delle categorie sociali, altrimenti la società si scioglie. Altra opzione è la vendita della quota del socio accomandante come una quota di srl, applicando l'art. 2471 c.c.; l'art. 2322 c.c. prevede, infatti, il trasferimento inter vivos della quota del socio accomandante, previo consenso dei soci che rappresentano la maggioranza, per cui si può dedurre che la circolazione della quota del socio accomandante è liberalizzata, pur alla condizione indicata, in considerazione del fatto che la partecipazione dell'accomandante, in quanto socio limitatamente responsabile ed escluso dall'amministrazione, è priva dei caratteri connessi all' "intuitus personae" ed è presa in considerazione quale mera entità patrimoniale trasferibile. Terza opzione eè non acquisire all'attivo la quota del socio accomandante in quantochiaramente non conveniente per la massa, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter (o dismettere la quota, ove già acquisita). Ultima alternativa è chiedere, in quanto unico socio residuo il fallimento della sas.
Le prime due soluzioni sono chiaramente impraticabili nella situazione in cui versa la società ela prima, nel caso della mancata ricostruzione della pluralità dei soci, comporterebbe anche l'obbligo di chiedere l'accertamento dello scioglimento. La terza è fattibile, ma anche questa, considerato che entrambi i soci sono stati dichiarati falliti, non è la migliore scelta, a meno che la sas partecipata dai due soci falliti non abbia proprio nulla. Comunque la scelta è effettivamente tra questa opzione e la richiesta di fallimento.
Quanto alla srl unipersonale partecipata da uno dei soci falliti, valgono le stesse regole dette per la srl pluripersonale in quanto la srl unipersonale non è una nuova forma di società, ma una società a responsabilità limitata classica, con l'unica differenza di avere, per espressa volontà dell'imprenditore, un unico socio, il che comporta determinate conseguenze sulla responsabilità del socio, il quale, per godere della responsabilità limitata, deve aver versato l'intero capitale sociale, aver eseguito le forme di pubblicità, ecc. Di conseguenza, anche le società unipersonali possono sciogliersi nei casi elencati nell'art. 2484 c.c. nè vi sono disposizioni particolari sullo scioglimento di tale tipo di società, come ad esempio per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, nelle quali il venire meno della pluralità dei soci o delle varie categorie di soci e la mancata ricostruzione della pluralità è causa di scioglimento. Se così è il curatore del fallimento dell'unico socio, dispone della quota del socio fallito e fin quando non liquida la partecipazione, svolge le funzioni di socio, al posto del fallito, e partecipa, anzi costituisce da solo l'assemblea che provvederà alla sostituzione dell'amministratore fallito (cosa opportuna) o ad altro provvedimento che si riterrà di prendere in ordine all'amministrazione della società.
Zucchetti Sg srl
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Patrizia Rossi
san clemente (RN)22/01/2018 17:31RE: RE: Fallimento di Snc e soci in proprio
Ringrazio per la cortese risposta.
Appurato che la società non ha valore dal momento che l'unico bene posseduto è ipotecato e va all'asta ad un valore inferiore rispetto al debito del creditore, posso non acquisire la quota e non fare nulla neanche per la posizione dell'accomandatario?
Nel caso della srl posto che anche questa non abbia valore posso non acquisirla? in questo caso è opportuno comuqnue sostituire l'amministratore e con chi?
Da ultimo se il socio unico decide di chiudere l'attività lo può fare?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2018 20:07RE: RE: RE: Fallimento di Snc e soci in proprio
Per quanto riguarda la sas, la rinuncia ad acquisire la quota del socio accomandante o la dismissione della stessa, se già acquisita, è una delle opzione possibili, come già detto nella precedente risposta e, qualora, alla luce della situazione concreta, l'acquisizione non è conveniente, diventa l'opzione preferibile.
una volta rinunciato o dismessa la quota del socio accomandante, lei come curatore del fallimento anche del socio accomandatario rinuncerà alla liquidazione della quota, visto il valore zero della stessa.
Eguale discorso vale per le quote del socio della srl unipersonali. Fin quando le quote sono nella disponibilità del fallimento, è questi che , quale socio unico, ne dispone, sia dal punto di vista gestionale che liquidatorio; una volta invece che il curatore ritenga di dismettere le quote, esse ritornano nella disponibilità del socio fallito, il quale appunto può decidere quello che meglio crede per la sorte della società, fermo restando che i proventi personali che egli eventualmente ricaverà ssaranno liquidità sopravvenute soggette alla regola dell'art. 42, comma 2, l.fall.
Zucchetti SG srl .
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