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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
intervento in esecuzione e spese perizia
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)29/01/2015 10:35intervento in esecuzione e spese perizia
Nel caso in cui la curatela subentra nella esecuzione immobiliare per la quale il ctu non è stato ancora pagato a chi spetta pagarlo e come? Qualora spettasse alla curatela e il fallimento non avesse disponibilità liquida sufficiente come si dovrebbe agire? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2015 18:26RE: intervento in esecuzione e spese perizia
Le spese dell'esecuzione sono anticipate dall'esecutante, e quindi, nel caso, dalla curatela che subentrata all'esecutante, e si recuperano alla fine perché è l'esecutato che deve sopportare il costo dell'esecuzione. La curatela è tenuta pertanto anche a provvedere al pagamento del Ctu, anche se questi ha espletato la sua attività prima del suo subentro; se non ha disponibilità non paga e prega il Ctu di attendere la vendita per essere soddisfatto.
Zucchetti Sg srl
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)02/03/2015 18:49RE: RE: intervento in esecuzione e spese perizia
L'art. 111bis L.F. afferma che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V (ovvero mediante insinuazione e inserimento nello stato passivo con il privilegio della prededucibilità sul bene), sono esclusi dall'insinuazione e dalla verifica i soli debiti sorti nei confronti dei soggetti nominati ai sensi dell'art 25 derivanti dalla liquidazione da parte del giudice delegato. Ora, si da il caso che il compenso del CTU era stato liquidato non dal Giudice Delegato ma bensì dal giudice delle esecuzioni, quindi questo significa che il CTU dovrebbe insinuarsi e partecipare al concorso con gli altri creditori?. E che se le verifiche dei crediti sono terminate dovrebbe fare insinuazione ultratardiva?.
Inoltre se sull'immobile su cui fu fatta la perizia sussiste anche il privilegio ipotecario (sull'intero valore dello stesso) da parte di un creditore già ammesso al passivo, leggendo il secondo comma dell'art. 111-bis della L.F. nella parte in cui viene detto che ........" tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento", non solo il CTU dovrebbe fare insinuazione ultratardiva ma rischierebbe anche di non vedere soddisfatto il suo credito perché la prededuzione in questo caso non varrebbe rispetto all'ipoteca. Volevo un vostro parere sulla mia interpretazione. Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2015 20:00RE: RE: RE: intervento in esecuzione e spese perizia
Concordiamo sulla necessita della insinuazione per il motivo da lei indicato.
meno convinti siamo che della interpretazione che lei dà del secondo comma dell'art. 111 bis da lei riportata perché dal combinato disposto di tale norma e di quella di cui all'art. 111ter, comma terzo, si deduce che le spese specifiche a ciascun bene- e tale è quella della consulenza per la esecuzione, va detratta dal ricavato del bene, così come va detratta una quota delle spese generali; fatte queste decurtazioni per le spese in senso tecnico, opera il disposto del secondo comma dell'art. 111 bis da lei citato, per cui i beni ipotecati non partecipano al pagamento sulle prededuzioni dell'esercizio provvisorio, di quelle dal subentro nei contratti pendenti, ecc.
Zucchetti SG Srl-
Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)03/03/2015 19:20RE: RE: RE: RE: intervento in esecuzione e spese perizia
desidererei un vostro parere anche sul compenso al delegato alla vendita nell'esecuzione. Per analogia con il CTU, anche per esso potrebbe trovare applicazione l'art. 111bis nel punto in cui non esclude dalla necessità di insinuazione del credito coloro che non rientrano nell'art. 25. Però, operativamente parlando, non sarebbe un po troppo farraginoso per la procedura (e soprattutto per il delegato alle vendite dell'esecuzione) dover per forza fare istanza di insinuazione (dopo aver consegnato tutto il ricavato al curatore), aspettare di fissare udienza per le ultratardive etc. etc., con il rischio tra l'altro di dover concorrere con altri prededucibili insinuati su una somma residua che nel frattempo é stata già decurtata dei costi diretti e generali e delle prededuzioni di cui all'art. 25 e quindi di non vedersi nemmeno completamente soddisfatto di quanto liquidatogli?. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2015 20:21RE: RE: RE: RE: RE: intervento in esecuzione e spese perizia
Il compenso dovuto al delegato nell'esecuzione individuale e' liquidato dal Giudice dell'Esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Ci sembra difficile, pertanto, che il delegato possa vantare un credito nei confronti dell'esecutato, comunque, qualora ciò accadesse, sono difficili contestazioni sul credito e sulla collocazione dal momento che il compenso è liquidato dal giudice dell'esecuzione; in mancanza di contestazioni, viene meno la necessità della insinuazione, giusto il disposto dell'art. 111 bis.
La misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili e' stabilita ogni triennio Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti. I criteri di calcolo sono per scaglioni e sono facilmente reperibili su svariati siti Internet in quanto quasi tutti i Consigli degli Ordini hanno elaborato modelli di calcolo.
Zucchetti SG Srl
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