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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
vendita veloce in assenza di programma di liquidazione
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Daniela De Marchi
Santo Stefano di Zimella (VR)11/02/2015 16:57vendita veloce in assenza di programma di liquidazione
Buonasera,
in un fallimento di una srl, mi ritrovo che ci sono dei beni mobili da vendere urgentemente in loco perchè il capannone non è di ns proprietà e diversamente ci chiedono in prededuzione l'indennizzo. Ora non ho ne programma di liquidazione ne comitato perchè il fallimento è stato dichiarato da pochissimo. L'inventario in programma a brevissimo. Come posso operare? Grazie per le Vs risposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2015 20:51RE: vendita veloce in assenza di programma di liquidazione
Il sesto comma dell'art. 104ter stabilisce che "Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".
Alla luce di tanto se sussistono i motivi di urgenza che dice e ritiene che la vendita immediata sia utile per i creditori in quanto dal ritardo essi subirebbero un pregiudizio (che nel caso potrebbe essere costituito dal pagamento dei canoni del capannone ove i beni da vendere sono allocati, o altro), può procedervi previa autorizzazione del g.d., al quale deve ovviamente spiegare le ragioni dell'urgenza.
Zucchetti SG srl
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Massimiliano Franza
Sanremo (IM)14/04/2020 11:00RE: RE: vendita veloce in assenza di programma di liquidazione
Buongiorno, a seguito della necessità di liquidare in urgenza TUTTI i beni dell'attivo fallimentare, non essendo ancora costituito il Comitato dei Creditori, ho presentato istanza di vendita di tutti i beni al G.D. prima della redazione del programma di liquidazione.
Il G.D., rilevata l'urgenza, ha autorizzato la vendita degli stessi.
Ad oggi tutti i beni sono stati venduti e il programma di liquidazione non è stato ancora redatto.
Il mio dubbio è se sia obbligatorio comunque redarre il programma di liquidazione e, in caso di risposta affermativa, le modalità di redazione dello stesso visto che i beni sono già stati tutti liquidati.
Grazie per la collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/04/2020 19:36RE: RE: RE: vendita veloce in assenza di programma di liquidazione
Il programma di liquidazione, benchè il suo nome evochi la programmazione della liquidazione in senso stretto, costituita dalla trasformazione dei beni in danaro, ha una portata più vasta in quanto l'art. 104 ter l. fall, accoglie la nozione di liquidazione in senso lato comprensivo dell'esercizio provvisorio dell'impresa, dell'affitto d'azienda, delle azioni risarcitorie, recuperatorie ovvero revocatorie, che il curatore deve egualmente pianificare, come emerge chiaramente dal contenuto minimale che il programma deve avere secondo la norma richiamata.
E' chiaro che in questo schema la parte del leone la fa la liquidazione dei beni in senso stretto, per la quale il programma ha lo scopo di evitare lo svolgimento di attività di liquidazione attraverso "operazioni diversificate, non coordinate, occasionali e non rientranti in una strategia unitaria" (Relazione a d.lgs. n. 5 del 2006), per cui, una volta liquidati tutti i beni materiali in via di urgenza, prima ancora di predisporre il programma di liquidazione, la gran parte è ormai già attuata e con essa è preclusa anche qualche altra attività che potrebbe essere programmata, quale ad esempio l'esercizio provvisorio o l'affitto di azienda; tuttavia il programma mantiene una sua funzione anche in questo caso in quanto si sottopone al comitato dei creditori ciò che è stato fatto, descrivendone le non le modalità programmatiche per il futuro ma il dato attuale già realizzato, spiegando le ragioni per cui si è proceduto ai sensi del settimo comma dell'art. 104ter, e si prende posizioni sulle ulteriori possibilità ancora esistenti, quali eventuali azioni recuperatorie e revocatorie.
Zucchetti SG srl
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