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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Acquisizione attivo fallimentare e revoca amministratore
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Cecilia Satolli
FABRIANO (AN)16/10/2014 11:17Acquisizione attivo fallimentare e revoca amministratore
Buongiorno,
sono curatore di una ditta individuale che ha effettuato nel periodo antecedente il fallimento una cessione d'azienda (revocabile ma non revocata ancora per mancanza di fondi)nei confronti di una Srl dove lo stesso è socio al 90% e la moglie al 10%.
Proprio in virtù di questo atto pubblico ad oggi non ho acquisito la contabilità della srl anche a seguito di consultazione con un legale che mi ha detto che sarebbe stata necessaria una richiesta al Tribunale per prenderne visione considerato che la srl praticamente non opera.
Tutto ciò si può evincere anche dalla mancata presentazione in CCIAA degli ultimi 3 bilanci.
Il Giudice mi dice che devo acquisire l'attivo fallimentare della srl (ma avrà considerato che la cessione d'azienda ancora è valida? o è da fare comunque?) inoltre che devo provvedere, esercitando i poteri del socio di maggioranza, alla revoca dell'amministratore (per mancato deposito degli ultimi 3 bilanci e quindi mala gestio) e agli adempimenti conseguenti.
Cosa fare nello specifico?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2014 20:08RE: Acquisizione attivo fallimentare e revoca amministratore
Classificazione: GIUDICE DELEGATO / POTERI GESTIONALI ART. 25Sicuramente lei acquisisce all'attivo la partecipazione del 90% del fallito nella Srl cessionaria dell'azienda, per cui è lei che esercita i diritti di socio di maggioranza e con il 90% può in assemblea prendere le decisioni che ritiene più corrette, tra cui la revoca dell'amministratore (peraltro se questi era il socio fallito, egli a seguito del fallimento, è decaduto dalla carica e deve essere nominato un nuovo amministratore) o altre decisioni.
Per quanto riguarda l'acquisizione all'attivo del fallimento dei beni costituenti l'attivo della Srl, (rappresentati dai beni aziendali da questa acquistati) il risultato non è così scontato e richiede una qualche forzatura. La premessa è che l'acquisizione dei beni della Srl è in astratto da escludere perché la Srl ha una sua personalità giuridica distinta da quella dei soci (di cui uno è il fallito) ed ha acquisito la proprietà di tali beni a seguito di atto di cessione di azienda valido ma inefficace in quanto revocabile; tuttavia, prima della pronuncia di inefficacia che ha natura costitutiva (e nel caso non stata neanche promossa l'azione revocatoria), l'atto produce i suoi effetti e i beni in questione, al momento, non sono nella disponibilità del fallito ma della Srl, giuridicamente terzo. Orbene, il curatore di un fallimento non può inventariare i beni, che pur ritiene del fallito, se non si trovano presso la sua casa o la sede dell'azienda né il giudice può disporne l'acquisizione, a meno che il terzo non li metta a disposizione. Forzando questo meccanismo, se il nuovo amministratore nominando, riconosce, con il supporto della maggioranza dei soci (ossia lei) che la vendita dell'azienda è inefficace (o addirittura simulata) e mette a disposizione i beni, lei li può acquisire ed evita anche la revocatoria o altra azione.
Presumiamo che il giudice delegato pensava a questo espediente per acquisire i beni della Srl
Zucchetti SG Srl
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