Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO DI UNA FARMACIA

  • Marco Porrini

    Varese
    22/11/2016 16:33

    FALLIMENTO DI UNA FARMACIA

    Si chiede quali sia la corretta attività di un Curatore per preservare il valore della "azienda farmacia" in caso di fallimento.
    Indubbiamente la cessione entro 15 mesi dalla dichiarazione di fallimento per evitare la decadenza dall'autorizzazione ex art. 113 R.D. 1265/1934, lettera a).
    Si chiede in particolare se l'esercizio provvisorio sia funzionale non solo al preservamento del valore dell'attività ma altresì ad evitare la decadenza ex art. 113 R.D. 1265/1934, lettera d), ovvero per la chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2016 20:40

      RE: FALLIMENTO DI UNA FARMACIA

      Vi sono numerosi casi di esercizio provvisorio di una farmacia sia in tempi recenti con riferimento all'attuale legge fallimentare (Trib. Trieste 14.4.2014; Trib. Napoli 23.12.2014; Trib. Palmi sent. n. 14/2015; Trib. Ancona aprile 2015) che in tempi antecedenti la riforma (Trib. Messina 11.09.96; Trib. Roma 10.08.95), per i quali, in caso di fallimento del farmacista, il curatore può provvedere all'esercizio provvisorio dell'azienda farmaceutica affidandone la conduzione al farmacista fallito per un periodo non superiore a 15 mesi, entro i quali cedere l'autorizzazione.
      Non vi è dubbio che in questi casi lo scopo di adire all'esercizio provvisorio è quello prevalentemente pubblicistico di garantire comunque che l'attività continui in considerazione del numero limitato delle farmacie, che è determinato in base al numero degli abitanti; ossia, il legislatore, quando ha stabilito nel luogo in cui si trova quante farmacie possono operare, ha fatto a monte il calcolo della utilità sociale sicchè la chiusura di una di esse viene sicuramente a ledere l'interesse pubblico in quanto i cittadini si trovano privi di una attività essenziale. In questa ottica l'esercizio provvisorio della farmacia ha anche lo scopo di conservare l'integrità dell'impresa commerciale in attesa della sua cessione, che si risolve nell'interesse della massa dei creditori.
      Il curatore, data la complessità della sua attività di gestione e di direzione dell'impresa, può avvalersi di collaboratori nei limiti di cui all'art. 32, che prevede, tra l'altro, che tra i coadiutori possa esservi anche il fallito.
      Questo dal punto di vista fallimentare; il resto attiene alle pratiche amministrative da svolgere.
      Zucchetti SG srl