Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
ISTANZA DI VENDITA TRAMITE ASTA TELEMATICA : AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI
-
Francesco Costa Angeli
milano11/11/2016 11:30ISTANZA DI VENDITA TRAMITE ASTA TELEMATICA : AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI

NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE REGOLARMENTE APPROVATO
 E' STATA SPECIFICATA LA MODALITA' DI VENDITA COMPETITIVA DEGLI IMMOBILI DEL FALLIMENTO
 EX ARTT. 107 e 104 ter n 4 L.F. SPECIFICATAMENTE INDICANDO TRAMITE AFFIDO A SOGGETTO SPECIALIZZATO ( SIVAG ) CON MODALITA' DI " ASTA TELEMATICA " .
DOPO ESECUZIONE DI PERIZIA PER LA VALUTAZIONE DEI BENI
 E DOPO L' OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI RITO PER LA VENDITA

 CON SUCCESSIVA ISTANZA DI VENDITA ATTUATIVA ED IN ESECUZIONE E IN CONFORMITA' DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE APPROVATO
 , STO' PER CHIEDERE LA VENDITA AL PREZZO BASE DI PERIZIA TRAMITE SIVAG " CON ASTA TELEMATICA" SECONDO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TELEMATICHE SIVAG, CONDIZIONI CHE ALLEGO ALLA ISTANZA.

NON MI PARE VADA ALLEGATA DI SEGUITO ALLA ISTANZA ALCUNA ORDINANZA DI VENDITA SECONDO I NOTI MODULI DI RITO.
(INCOMPATIBILI ) .
 

MI CHIEDO ,ALLORA , SE IL PROVVEDIMENTO DEL G.D. POSSA ESSERE UN "VISTO SI AUTORIZZA ".

IN TAL CASO MANCHERBBE PERÒ' DEL TUTTO LA TRADIZIONALE RITUALE TIPIZZATA " ORDINANZA DI VENDITA " PROCESSUALCIVILISTICA . MA MI SEMBRA PIENAMENTE LEGITTIMA ED EQUIPOLLENTE LA AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA 
DA PARTE DEL G.D.
 

PERO' , MANCHEREBBE LA DISPOSIZIONE ESPRESSA DI NOTIFICA DI AVVISO AGLI ISCRITTI ex Artt. 569 u.c. e 498 c.p.c. richiamati dall ' art. 107 L. F ( NOTIFICA CHE NEI MODULI DI RITO DELLA ORDINANZA DI VENDITA SENZA INCANTO E' PREVISTA, ANCHE SE LA CURATELA VI PUO' PROVVEDERE E VI PROVVEDEREI AUTONOMAMENTE PUR SENZA ORDINE DEL G.D. ).

RITERREI , ALLORA, DI OVVIARE NEL " CHIEDE " 
DELL' ISTANZA, AGGIUNGENDO ALLA FINE : " CON FISSAZIONE DI TERMINE (di almeno 45 giorni dal provvedimento ) PER NOTIFICA AI CREDITORI ISCRITTI DI COPIA DELLA PRESENTE ISTANZA E DEL PROVVEDIMENTO "
 IN MODO COSÌ' DA RICHIAMARE L' ATTENZIONE DEL G.D. AL PETITUM DLLA ISTANZA ( MESSA IN VENDITA E FISSAZIONE DI TERMINE PER NOTIFICA).

AD EVITARE UNA AUTORIZZAZIONE CARENTE DI TALE DISPOSIZIONE.
 

ANCHE SE ,COMUNQUE , LA CURATELA VI PROVVEDEREBBE, MA NON VI SAREBBE UN TERMINE AD QUEM O A QUO FISSATO.
 

TALE MODALITA' DI PROCEDERE E' CORRETTA ?

VI RINGRAZIO.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/11/2016 18:45RE: ISTANZA DI VENDITA TRAMITE ASTA TELEMATICA : AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI
Il problema prospettato esiste e, a nostro avviso, è molto ragionevole la soluzione indicata dal Tribunale di Milano nella circolare 16.3.2016, ove, facendo riferimento alle vendite competitive svolte dal curatore e, comunque, a tutte le vendite non eseguite direttamente dal giudice delegato, chiarisce che "Poiché (in questi casi) la data della vendita non sarà più fissata dal giudice delegato, che nella sua autorizzazione si limiterà, come si è visto a fissare il prezzo base, il primo ribasso, il periodo temporale entro il quale devono essere svolti i primi due esperimenti di vendita, ed ad allegare separatamente le condizioni uniformi che tutte le vendite competitive dovranno avere, il curatore dovrà emettere un avviso di vendita, All. 5 alla presente circolare (si può trovare sul sito del Tribunale di Milano), il quale conterrà la indicazione del bene che viene messo in vendita con una descrizione particolareggiata, anche catastale del bene, la data della vendita e l'ora, il luogo, il prezzo base e i rilanci minimi con un esplicito richiamo alla necessità di consultare la perizia via Internet sul sito del Tribunale di Milano …. La notifica andrà eseguita a cura del curatore ai creditori iscritti sui beni immobili del fallimento o sui beni mobili registrati, tramite notifica a mezzo PEC, almeno 20 giorni prima della data fissata per la vendita . Insieme all'avviso di vendita andranno notificate via Pec l'autorizzazione del giudice delegato e le condizioni uniformi".
Zucchetti SG srl
-
Francesco Costa Angeli
milano15/11/2016 20:26RE: RE: ISTANZA DI VENDITA TRAMITE ASTA TELEMATICA : AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI
VI RINGRAZIO DELLA PREZIOSA RISOLUZIONE.
QUANDO VI RIFERITE A NOTIFICA A MEZZO PEC PENSO
NON ESCLUDETE LA NOTIFICA CARTACEA A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO.
PER NOTIFICA A MEZZO PEC INTENDETE LA COMUNICAZIONE A MEZZO PEC
QUALE ATTO ENDOFALLIMENTARE DEL CURATORE ( RIENTRA CREDO NELLE SUE
FUNZIONI TIPICHE SIMILMENTE AL CREDITORE PROCEDENTE NELLA ESPROPRIA INDIVIDUALE.)
VOGLIO DIRE : NON UNA " NOTIFICA " A MEZZO PEC AI SENSI DELLA PROCEDURA CIVILE
CHE RICHIEDE DETERMINATE FORMALITA''.
BASTA UNA COMUNICAZIONE
SIMILMENTE ALLE COMUNICAZIONI EX ART. 92 l.f. ( AVVISO DI FALLIMENTO DA PEC DEL FALLIMENTO
A PEC DEL CREDITORE ).
SE SI PROCEDE INVECE A NOTIFICAZIONE TRADIZIONALE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO
ANDRA' CERTAMENTE BENE.
IN ALTERNATIVA UN MESSAGGIO ( COMUNICAZIONE ) DA PEC DEL FALLIMENTO A PEC DEL CREDITORE
CON ALLEGATO AVVISO DI VENDITA SCANNERIZZATO ?
GRAZIE-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2016 20:00RE: RE: RE: ISTANZA DI VENDITA TRAMITE ASTA TELEMATICA : AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI
Noi abbiamo ripetutamente scritto che, a nostro avviso, la notifica andrebbe effettuata a mezzo Uff. giudiziario, ma abbiamo anche riportato che alcuni Uffici, tra cui il Tribunale di Milano, ritengono questa sostituibile con la notifica a mezzo Pec. E nel suo caso, che poneva un problema particolare risolto dal Tribunale di Milano, abbiamo richiamato la circolare di detto Ufficio in tema di liquidazione. A nostro avviso, quindi, la notifica a mezzo Uff. Giud. rimane lo strumento prioritario.
Se si procede con la Pec, si pone il problema di come debba essere utilizzato questo strumento. E' vero, infatti, che l'art. 31bis l.f. stabilisce che tutte "le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge", ma appunto la norma parla di comunicazioni, nel mentre il terzo comma dell'art. 107 parla di dare notizia a determinati creditori "mediante notificazione da parte del curatore", e la notifica è diversa dalla comunicazione.
Orbene, con l'introduzione del processo telematico, è stata liberalizzata la possibilità della notifica a mezzo Pec da parte degli avvocati quando destinatario della notifica sia altro avvocato o anche persona diversa che disponga di un 'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; questo era già previsto dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, ma il d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto una serie di modifiche, tra cui l'eliminazione del pre-requisito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo Pec nonché l'eliminazione dell'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del Consiglio. Inoltre anche l'art. 137 cpc, nella attuale versione, ammette la notifica a mezzo Pec da parte degli Ufficiali giudiziari.
Da questo deriva qualche dubbio sulla possibilità della notifica diretta da parte del curatore, perché ci sembra che questo tipo di notifica, senza cioè passare per l'Ufficiale giudiziario, sia consentita solo agli avvocati; anche se bisogna riconoscere che il passaggio tramite Uff. Giud. nulla aggiungerebbe alla notifica diretta da parte del curatore visto che questo strumento è diventato il mezzo ordinario di comunicazione tra curatore e creditori, che peraltro, se ipotecari hanno, all'atto della insinuazione, richiamato la garanzia reale e hanno indicato una specifica pec per le comunicazioni relative alla procedura. Egualmente va considerato che, seppur ad altri fini, il terzo comma dell'art. 26 stabilisce che "la comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante (...) posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione (...) equivale a notificazione", con la possibilità di contro obiettare che il fatto che tale indicazione sia contenuta nel solo articolo citato ne esclude una applicazione generale.
Intendiamo dire che permane un dubbio, non tanto sulla possibilità dell'uso della Pec per fare la notifica di cui al terzo comma dell'art. 107 l.f, quanto sulla possibilità che il curatore possa fare tale notifica direttamente utilizzando la Pec, come una qualsiasi altra comunicazione. Nel dubbio, noi consigliamo sempre di chiedere al proprio giudice di riferimento o comunque di seguire la prassi utilizzata presso l'Ufficio in cui si opera.
Zucchetti Sg srl
-
-
-