Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

  • Giacomo Andreoletti

    Bergamo
    03/06/2015 16:27

    Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

    Buonasera a tutti,

    ho appena assegnato un immobile tramite procedura competitiva (senza incanto) alla quale hanno partecipato diversi soggetti. Dopo un paio di giorni uno dei soggetti che ha partecipato (e che non si è reso aggiudicatario) mi chiama per dirmi che ci ha ripensato e che è intenzionato a presentare un'offerta migliorativa del 10% rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.
    Il bando non prevede nulla in merito.
    I quesiti sono i seguenti:
    (i) la facoltà di sospendere la vendita da parte del curatore è valida anche se l'offerta migliorativa proviene da un soggetto che ha partecipato alla procedura competitiva?
    (ii) Qualora il curatore accettasse, si deve indire una nuova procedura, con nuove pubblicazioni sui quotidiani ecc.., o basta fare una gara informale tra l'aggiudicatario ed il soggetto che ha presentato l'offerta migliorativa?
    (iii) Qualora il curatore rifiutasse, potrebbe incorrere in profili di responsabilità?

    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    G.A.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2015 21:00

      RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

      Il potere attribuito al curatore dal quarto comma dell'art. 107 di sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto è abbastanza discrezionale dato che la norma prevede che il curator può e non deve sospendere la vendita in presenza della indicata condizione. Ciò non significa che il curatore possa fare quello che vuole, ma che ha un margine di valutazione che gli consente anche di non sospendere la procedura di vendita motivando adeguatamente sulla ragione che lo porta ad escludere un maggior incasso, per cui non è agevole la scelta negativa e sicuramente, se non ben motivata, può dar luogo a qualche conseguenza. La decisione di non sospendere può essere impugnata ex art. 36, anche se è facile prevedere che le probabilità di successo di tale impugnazione sono scarse perché la norma consente l'impugnazione solo per violazione di legge, che è poco conciliabile con un potere discrezionale. Può, invece, il comportamento del curatore essere valutato come carente o poco diligente e spingere il giudice delegato a chiedere la revoca del curatore al tribunale. In ogni caso, , poiché la funzione del curatore è quella di vendere al meglio, per non sospendere la vendita, a fronte di una offerta migliorativa, devono esserci motivi validi.
      Questo in generale (e con ciò abbiamo risposto alla terza domanda); per quanto riguarda le altre due domande, va detto che la norma nulla dice in proposito, per cui non vi è motivo per escludere dal rialzo chi ha partecipato alla precedente gara, secondo un vecchio indirizzo riguardante le vendite all'incanto; oggi, nella deformalizzazione voluta dal legislatore crediamo che chi ha partecipato alla gara informale può rientrare in gioco con una offerta migliorativa purchè, come richiede l'art. 107, faccia una offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
      La mancanza di disciplina sulla procedura da seguire dopo la sospensione ha consentito alla dottrina di formulare le soluzioni più disparate, che vanno dalla assegnazione del bene al nuovo offerente, al rifacimento dell'intera procedura o alla gara tra il vecchio aggiudicatario e il nuovo offerente. Quest'ultima sembra a noi la soluzione più corretta sempre che nel programma di liquidazione approvato il curatore non abbia previsto altre possibilità.
      Zucchetti SG srl
      • Giacomo Andreoletti

        Bergamo
        04/06/2015 09:49

        RE: RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

        Ringrazio per il sollecito riscontro. Cordiali saluti.
      • Giacomo Andreoletti

        Bergamo
        12/06/2015 17:20

        RE: RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

        A questo punto, a fronte dell'avvenuta sospensione delle attività di vendita, ho provveduto a fissare una gara informale tra il miglior offerente e l'aggiudicatario, con base d'asta pari alla migliore offerta pervenuta.

        Un terzo soggetto è venuto casualmente a conoscenza dell'accaduto ed ha manifestato a sua volta la volontà di partecipare sulla base dei nuovi valori. A questo punto (correggetemi se sbaglio) non riterrei opportuno escludere nessuno, posto che anche questo terzo soggetto dovrà presentare una formale offerta pari alla migliore offerta pervenuta.

        Grazie cordiali saluti.
        G.A.


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/06/2015 12:23

          RE: RE: RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

          Fermo restando quanto detto nella precedente risposta, una volta arrivati alla sospensione e alla nuova gara, non vediamo ostacoli a che alla stessa partecipi qualsiasi terzo interessato; anzi, l'art. 107, quando richiede che le vendite vengano effettuate tramite procedure competitive, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati, vuole proprio che la notizia arrivi a tutti i potenziali interessati in modo da rendere più competitiva la gara e maggiore il realizzo.
          Zucchetti SG srl
          • Angelo Galizzi

            Bergamo
            15/06/2015 12:26

            RE: RE: RE: RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

            Grazie per il cortese riscontro. cordiali saluti.

            G.A.
      • Chiara Marchetto

        Padova
        12/10/2017 13:22

        RE: RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

        Buongiorno,

        mi inserisco nella discussione per avere alcuni chiaimenti ed in particolare:
        - qual è il termine entro il quale può essere presentata l'offerta migliorativa ex art. 107 L.F. (secondo una certa giurisprudenza sarebbe entro il deposito in Cancelleria da parte del Curatore dei verbali di aggiudicazione, per il combinato disposto dell'art. 107 e 108 L.F.);
        - se il bando di vendita eventualmente possa derogare a questo termine fissandone uno diverso e molto più lungo (per esempio la data del rogito notarile).

        Vi ringarzio di una cortese risposta
        Cordiali saluti
        Chiara MArchetto - Padova
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/10/2017 19:50

          RE: RE: RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

          Anche noi siamo d'accordo con la giurisprudenza cui lei accenna (da ult. Trib. Udine 07/11/2016) perché il quarto comma dell'art. 107, per il quale il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, va letta in combinato disposto con il quinto comma, per il quale il curatore deve informare degli esiti delle procedure il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione, nonché con il primo comma dell'art. 108 che dà al giudice delegato il potere di sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, oltre ad impedire, su istanza presentata entro dieci giorni dal deposito di cui al quinto (erroneamente la norma parla di quarto) comma dell'art. 107, il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto.
          Da queste tre disposizioni, come sopra sintetizzate, si ricava che il curatore, con l'informazione al giudice delegato (e al comitato dei creditori) mediante il deposito in cancelleria, si spoglia del potere di sospendere la vendita di cui all'art. 107, comma 4°, essendo ormai soltanto il giudice delegato a poter "impedire il perfezionamento della vendita", decidendo su eventuali tempestive istanze dei soggetti legittimati, "quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto".
          Proprio per questo motivo riteniamo che il curatore non possa fissare un termine più lungo per la sospensione, dato che, con il deposito della documentazione in cancelleria, egli non può più intervenire nella vendita, essendo demandato al giudice delgato la possibilità della sospensione in quanto tale potere è passato al giudice che può disporre la sospensione "quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto" e sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi".
          E' consigliabile invece che il curatore, nel bando di gara precisi il tempo entro il quale possono pervenire offerte migliorative tali da giustificare la sospensione.
          Zucchetti SG srl
    • Chiara Marchetto

      Padova
      12/10/2017 13:26

      RE: Sospensione attività di vendita ex art. 107 comma III, LF.

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