Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

quote srl detenute da prestanome

  • Matteo Matta

    cagliari
    05/04/2016 11:33

    quote srl detenute da prestanome

    Gentilissimi colleghi,
    mi trovo a gestire un fallimento di persona fisica che detiene quote di partecipazione in srl in qualità di prestanome.
    Più precisamente trattasi di quote detenute dal fallito al 100%, il fallito inoltre è anche amministratore unico delle società.
    Non si ha possesso di alcuno dei registri e documenti della società in quanto essendo il fallito prestanome non si è mai occupato della società, lo stesso non ha mai nemmeno indicato il nominativo del titolare effettivo che in ogni caso non appare negli atti sociali. Le società inoltre non hanno nulla di intestato essendo le stesse delle vere e proprie scatole vuote. Per tale motivo fermo restando che la procedura non proederà all'acquisizione delle quote l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di invitare il fallito in qualità di amministratore delle stesse a mettere in fallimento le società.
    Che ne pensate? Che iter procedurale seguireste? Vi ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/04/2016 19:56

      RE: quote srl detenute da prestanome

      Il fatto che il fallito sia un intestatario fittizio delle quote non le impedirebbe di acquisirle all'attivo fallimentare, lasciando all'effettivo titolare di rivendicarne la proprietà; ciò anche nel caso in cui le risultasse pacifico e sicuro che il fallito sia un prestanome, perché dovrebbe comunque farsi avanti l'effettivo titolare al quale consegnare le quote a norma dell'art. 87bis (ammesso che sia applicabile alle quote societarie) evitando l'inventariazione e la rivendica.
      Bisogna, quindi, muovere dal presupposto che le quote in questioni siano acquisibili all'attivo fallimentare, come se il fallito ne fosse l'effettivo titolare. A questo punto, lei come curatore può, a norma dell'ottavo comma dell0art. 104ter, "non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente". Se, come dice le società delle quali il fallito detiene le quote sono scatole vuote, potrebbe essere non conveniente acquisirle (e se già acquisite, dismetterle), ed allora, non deve fare altro che seguire la procedura di cui all'ottavo comma del citato art. 104ter l.f.. In tal modo le quote in questione rimangono (o ritornano) nella disponibilità del fallito e della loro sorte, come di quella delle società partecipate, lei non deve preoccuparsi in quanto non rientranti nel patrimonio fallimentare.
      Zucchetti Sg srl