Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Esecuzione: creditore fondiario ipoteca secondo grado

  • Giovanni Trapanese

    Ancona
    20/10/2016 15:21

    Esecuzione: creditore fondiario ipoteca secondo grado

    Buonasera,

    ad una procedura mia cliente accade una situazione piuttosto particolare.

    Al momento del fallimento risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare su di un bene di proprietà del fallito incardinata da un istituto di credito, creditore fondiario, che ha tuttavia iscritto a suo tempo ipoteca di secondo grado.

    Va precisato che quella di primo grado (iscritta da altro creditore fondiario) fu oggetto di anteriore frazionamento con attribuzione di una quota del credito originario di circa 50.000 euro: credo pertanto che l'iscrizione dell'ipoteca di secondo grado a garanzia di un fondiario sia avvenuta nel rispetto dei parametri di finanziabilità per come stabiliti dalla Banca D' Italia.

    Il fondiario di primo grado, regolarmente avvisato, non è al momento intervenuto (siamo in fase di vendita).
    Il valore stimato è piuttosto basso, in ragione dell'anteriore iscrizione di un diritto di abitazione.

    Questo il quadro.

    Di solito suggerisco al Curatore l'intervento ex art. 41 TUB, se non altro per far valere in pre-deduzione le spese di manutenzione dell'immobile e quelle ad esempio relative all'Imu, nonché per vedersi assegnato l'eventuale eccedenza della vendita.

    In questo caso però, tanto più che il valore stimato è molto basso, ritengo - e vengo al punto - che l'intervento ex art. 41 TUB debba avvenire anche nell'interesse del creditore ipotecario di grado anteriore ad oggi non intervenuto, affinchè le sue ragioni non vengano travolte.
    Oppure, mi chiedo, essendo anche questo un creditore fondiario, il Curatore non può farne valere le ragioni, potendo egli ancora intervenire ex art. 566 cod.proc.civ. ?

    Grazie come sempre.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2016 18:34

      RE: Esecuzione: creditore fondiario ipoteca secondo grado

      Il credito fondiario, secondo la definizione contenuta nel t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 38 ss. d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385), ha ad oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti a medio e a lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d'Italia determina le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti; in questo caso- ha previsto tale organo di vigilanza- per la determinazione del limite di finanzi abilità all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente. E' possibile, quindi in queste situazioni l'esistenza di una ipoteca fondiaria di secondo grado, ma si tratta di casi particolari che vanno verificati in concreto.
      Dato per scontato che nella fattispecie sia tutto regolare, si ha l'ipotesi abbastanza singolare di due creditori fondiari diversi, uno dei quali, quello con ipoteca di primo grado, è rimasto inerte, nel mentre quello che ha ipoteca di secondo grado ha iniziato e sta proseguendo azione esecutiva individuale. In questa esecuzione lei può intervenire, come giustamente ha ricordato, ma allo scopo di far valere i crediti che hanno priorità rispetto a quella del creditore procedente; ossia, poiché, a causa del divieto di cui all'art. 51 l.f., i creditori diversi da quelli che godono del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB non possono agire in via esecutiva sui beni del fallito, il legislatore ha disposto che sia il curatore a far valere i loro interessi nell'esecuzione individuale. Lei correttamente accenna all'intervento per recuperare le spese, che sono in prededuzione, oltre che ovviamente per ottenere l'eventuale residuo; tuttavia, l'intervento, come appena detto, non è finalizzato solo a recupero delle prededuzioni, ma a far valere nell'esecuzione individuale quei crediti che sono anteposti all'ipoteca, quali ad esempio alcuni privilegi, che a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c. sono preferiti alle ipoteche, sempre che, ovviamente questi creditori siano insinuati e ammessi al fallimento perché solo in tal caso si giustifica l'intervento sostituivo del curatore. Questi quindi, teoricamente potrebbe far valere nel giudizio esecutivo promosso dal fondiario con ipoteca di secondo grado anche il credito del fondiario di primo grado, sempre che questi sia astato ammesso al passivo; anzi, per meglio dire, se tale credito non partecipa al passivo fallimentare sicuramente il curatore non può tutelarlo, nel mentre, se ammesso, è dubbio che il curatore possa agire per lui visto che avrebbe potuto provvedere personalmente all'esecuzione. Noi opteremmo per la soluzione positiva perché il creditore fondiario è libero di scegliere se avvalersi o non del privilegio processuale concessogli, ma una volta optato per la sola insinuazione al passivo, comunque egli è un creditore ipotecario di primo grado concorrente, che prevale su altri creditori ipotecari di grado inferiore, per cui il curatore non può, intervenendo nell'esecuzione individuale, non far valere anche il credito del fondiario di primo grado.
      Se, invece l'ipotecario di primo grado non partecipa al passivo, il curatore non può farsi carico del suo credito, per cui nell'esecuzione individuale promossa dal fondiario di secondo grado, pagate al curatore intervenuto, le prededuzioni ed altri eventuali crediti prioritari ammessi al passivo e azionati dal curatore, il residuo va assegnato al fondiario di secondo grado a soddisfazione parziale del suo credito, visto che , come lei dice, il ricavato o ricavabile dall'immobile gravato, è modesto. A questo punto il creditore di primo grado, ove si insinuasse al fallimento, troverà il bene oggetto della sua ipoteca già venduto, per cui degraderà a chirografario (per questo era stato avvertito) ed eventualmente farà valere le sue ragioni nei confronti dell'ipotecario di secondo grado.
      Zucchetti SG srl