Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
VENDITA IMMOBILE IN ESECUZIONE IMMOBILIARE - Emissione fattura
-
Laura Barbieri
Spresiano (TV)24/11/2011 17:40VENDITA IMMOBILE IN ESECUZIONE IMMOBILIARE - Emissione fattura
La fattispecie è la seguente: fallimento vecchio rito di una società (che non è un'impresa di costruzione), procedura esecutiva immobiliare già in corso alla data del fallimento che prosegue per l'esistenza tra i creditori di una banca con mutuo fondiario, curatela che si inserisce nella procedura esecutiva in corso tramite un legale. Dopo numerose aste deserte, nell'anno 2011 si è svolta l'asta avanti al G.E. che ha visto l'assegnazione dell'immobile strumentale di proprietà della società ad una persona fisica per l'importo di X. Al momento non è ancora stato emesso il decreto di trasferimento, l'aggiudicatario ha versato il prezzo, la caparra e il fondo spese. La somma ricavata non è ancora stata assegnata e comunque non sarà sufficiente a soddisfare il credito fondiario. Il curatore al momento dell'emissione del decreto di trasferimento sarà obbligato ad emettere fattura per il prezzo di aggiudicazione (X) oltre ad iva di legge ovvero il prezzo di aggiudicazione deve intendersi già comprensivo dell'imposta ? E se sì, da dove dovranno essere reperite le risorse per il versamento dell'iva a debito ? Le alternative che si prospettano solo le seguenti: richiedere la somma dell'iva all'acquirente oppure presentare al G.E. una dichiarazione di credito.
Ringrazio e porgo distinti saluti.
Dott.ssa Laura Barbieri
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/12/2011 17:22RE: VENDITA IMMOBILE IN ESECUZIONE IMMOBILIARE - Emissione fattura
L'importo di aggiudicazione è sempre da intendersi IVA e oneri esclusi, quindi al momento del decreto di trasferimento l'operazione dovrà essere assoggettata a IVA con le regole ordinarie relativa alle cessioni immobiliari (quindi eventualmente esente ovvero soggetta a reverse charge).
Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione e versamento dell'eventuale IVA, si ritiene applicabile in via analogica quanto stabilito dalla Risoluzione 11/11/2005 n. 158/E relativamente ai canoni di locazione percepiti dal custode giudiziario di un immobile, di proprietà di una impresa commerciale, nell'ambito di una procedura di pignoramento.
Tale Risoluzione in primo luogo afferma che i canoni sono assoggettati a IVA e che la veste di soggetto passivo permane in capo alla proprietaria, che è quindi "tenuta a tutti gli adempimenti relativi alla fase di liquidazione e versamento del tributo nonchè alla presentazione della dichiarazione annuale".
Ciò premesso, per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione tale Risoluzione ritiene applicabile in via analogica quanto stabilito dalla Circolare 17/1/1974 n. 6/E con riferimento agli incaricati delle vendite giudiziarie, sui quali "sussiste l'obbligo di emettere fattura a trasmetterne copia, in uno con l'imposta incassata, al soggetto esecutato, tenuto ad adempiere a tutti gli altri obblighi".
Tutto ciò premesso, riteniamo che la prassi più corretta a prudente da parte del Curatore sia:
a) segnalare al creditore procedente - ovvero al custode, se nominato - che la cessione deve essere (o meno) assoggettata a IVA, invitandolo a emettere in nome del fallito regolare fattura (oppure a comunicare data e importo della cessione così che il Curatore possa prevvedere all'emissione), nonchè a trasmettere alla Curatela la relativa imposta (ovviamente nel solo caso che tale cessione sia soggetta a IVA e non esente o soggetta a reverse charge)
b) verificare che il creditore effettivamente provveda a quanto indicato e, in caso che egli non abbia provveduto, emettere la fattura
c) registrare tale fattura nei libri IVA del fallito, acquisire l'importo dell'IVA e, se la liquidazione periodica risulterà a credito, effettuare il dovuto versamento.
-