Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
somma incamerata dal fallito a titolo di risarcimento danni quale esercente patria potestà
-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)10/04/2015 18:54somma incamerata dal fallito a titolo di risarcimento danni quale esercente patria potestà
Il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, quale esercente la potestà genitoriale,riscuote da parte della ASUR una somma a titolo di risarcimento danni causati al figlio dai medici della stessa Azienda sanitaria nell'assistenza prestata al momento della di lui nascita.
Ci si chiede:
-se tale risarcimento possa farsi rientrare tra i beni non compresi nel fallimento di cui all'art. 46 , c. LF stante la natura strettamente personale degli stessi
e
-se possa rilevare l'entità della somma riscossa, circa euro 150,000.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2015 19:54RE: somma incamerata dal fallito a titolo di risarcimento danni quale esercente patria potestà
Classificazione: ATTIVO / BENI PERSONALI E ALIMENTILei dice che la somma in questione è stata incassata dal fallito nella sua veste di padre esercente la patria potestà sul figlio minore, il che significa che detta somma è stata corrisposta quale risarcimento dei danni subiti dal minore per colpa dei sanitari al momento del parto; di conseguenza detta liquidità non entra nel patrimonio del fallito ma in quello del figlio ed è di conseguenza estranea la fallimento.
Se, in vece, la somma incassata, o parte della stessa, costituiva il risarcimento del danno subito dal padre fallito, bisogna indagare sulla voce del risarcimento in quanto la quota parte data per il danno biologico e morale, che afferiscono strettamente alla persona, non è acquisibile al fallimento, nel mentre lo è la parte liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. In sostanza il fallimento può apprendere soltanto la quota pagata per il danno patrimoniale personale del fallito, e non quella per danno morale e biologico né la quota relativa al risarcimento del danno del minore.
Zucchetti SG Srl
-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)15/04/2015 10:11RE: RE: somma incamerata dal fallito a titolo di risarcimento danni quale esercente patria potestà
Grazie mille, solo per precisare che una parte è stata assegnata ai genitori quali esercenti la patria potestà ed una parte sempre ai genitori in proprio, l amia domanda si riferiva alla parte riscossa in proprio.
Cordialmente.
Dott. Fabrizio Colombo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2015 20:27RE: RE: RE: somma incamerata dal fallito a titolo di risarcimento danni quale esercente patria potestà
Lo avevamo intuito e per questo motivo avevamo sottolineato la differenza tra i vari titoli dell'incasso. A questi, si aggiunge ora un'altra distinzione perché oggi aggiunge che i destinatari del risarcimento in proprio sono stati i genitori, per cui, una volta stabilita qual è la quota del risarcimento del danno patrimoniale- che è l'unica parte acquisibile al fallimento-, lei può pretendere solo quella parte che è stata liquidata in favore del fallito e non quella attinente l'altro genitore non fallito; qualora non sia fatta una distinzione tra le due posizione, lei ne potrà acquisire la metà.
Zucchetti Sg srl
-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)16/04/2015 17:18RE: RE: RE: RE: somma incamerata dal fallito a titolo di risarcimento danni quale esercente patria potestà
Grazie per la celere risposta, continua a non essermi ben chiaro se la somma incassata dai genitori in proprio per il danno subito dal figlio sia da considerarsi quale danno patrimoniale e quindi acquisibile al fallimento, ovviamente per la sola quota del genitore fallito, oppure anche questa debba essere considerata danno morale e quindi non acquisibile.
Per chiarire dato 100, 50 sono state incamerate quali esercenti la potestà genitoriale e 50 in proprio ma per lo stesso oggetto, ossia il danno subito dal figlio
Cordialmente.
-
-
-
-