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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
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Angelo Russotto
Prato11/03/2014 18:10Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, ha ottenuto il rimborso di una polizza di assicurazione sulla vita nella quale era egli stesso il beneficiario. E' stata richiesta la restituzione dell'importo ai sensi dell'art. 44 L.F. .
La Banca interpellata, nega la restituzione citando la sentenza delle Cassazione a Sezioni Unite n. 8271 del 31/03/2008.
A parere del sottoscritto, però, qui la questione non è relativa alla pignorabilità o meno della polizza in essere (vietata appunto dall'art. 1923 c.c. che non si discute), bensì alla riscossione di una somma che entra nella disponibilità del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, quale che ne sia la causa generatrice.
Si chiede di conoscere il parere in merito a quanto sopra.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2014 20:29RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Classificazione: ATTIVO / BENI PERSONALI E ALIMENTIL'art. 46 l. fall. dispone che dall'attivo fallimentare sono escluse, al n. 5, «le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge», e tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 1923, comma 1, c.c., che stabilisce che «Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare».
L'interpretazione di questo combinato disposto non è stata agevole. La sua posizione è stata sostenuta in passato da Cass. 26 giugno 2000 n. 8676, secondo la quale, le somme dovute dall'assicuratore in forma di assicurazione sulla vita che, a mente dell'art. 1923 c.c., comma 1, "non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare" e che vanno escluse dall'attivo fallimentare ai sensi della L. Fall. art. 46, n. 5, sono soltanto quelle costituenti l'oggetto del contratto in relazione alla funzione tipica di questo, riferita al momento della naturale cessazione del rapporto. Con la conseguenza che, essendo la fattispecie contrattuale dell'assicurazione sulla vita funzionale al conseguimento dello scopo di previdenza, tale finalità potrebbe dirsi raggiunta soltanto nel caso in cui il contratto abbia conseguito il suo scopo tipico (vale a dire la reintegrazione del danno, provocato dall'evento morte e/o sopravvivenza, tramite la prestazione dell'assicuratore preventivamente stimata idonea a soddisfare l'interesse leso da tale evento), e non anche nel caso in cui l'assicurato, mediante l'esercizio del diritto di recesso "ad nutum", recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di "risparmio", non integrano tuttavia gli estremi della funzione "previdenziale", e che, pertanto, sarebbero del tutto legittimamente acquisite all'attivo fallimentare, operandosi in tal caso lo scioglimento del contratto ipso iure.
Questa posizione, tuttavia non è stata accolta dalle Sez. Unite, intervenute per dirimere il contrasto tra questa interpretazione ed altre più restrittive per i diritti del curatore ed, infatti Cass. Sez. Un. 31/03/2008 n. 8271 ha affermato il principio per cui, "non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il (valore di) riscatto della correlativa polizza". Da tanto le S.U unite hanno tratto la conseguenza che "stante la impignorabilità, ex art. 1923 c.c., come sopra interpretato, dei crediti del fallito derivanti (nelle forme alternative di cui al successivo art. 1925 c.c.) dal non disciolto contratto di che trattasi, gli stessi rientrano tra le "cose" (per tali dovendosi intendere tutte le entità economicamente apprezzabili) "non comprese nel fallimento", in ragione appunto della loro non pignorabilità ex lege, ai sensi della L. Fall. art. 46, n. 5. Con l'ulteriore conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere - egli - lo scioglimento di quel contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, viceversa (nei casi in cui il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori), agire in revocatoria relativamente ai "premi pagati" L. Fall. cit. art. 1923, ex comma 2^, e art. 67". E' chiaro che se il curatore non può chiedere lo scioglimento del contratto né acquisire alla massa ila somma del riscatto, non può acquisire neanche la somma riscattata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento per la contraddizione che non lo consente di un contratto che rimane estraneo al fallimento, il quale poi si approprierebbe dell'esecuzione dello stesso.
Riteniamo, in sostanza, che abbia poco da opporre alle pretese della Banca.
Zucchetti SG Srl
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Lorenzo Ducci
Foligno (PG)07/01/2015 15:23RE: RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Buongiorno, aggiungo all'interessante discussione in tema di rimborsi assicurativi questa casistica più specifica: gestisco il fallimento di una persona fisica (dichiarata fallita quale socio di una SNC). Successivamente all'apertura della procedura il soggetto viene investito da un'auto e riporta gravi lesioni che ne pregiudicano il fisico rendendolo invalido. L'assicurazione dell'investitore rimette un assegno da 10.000 euro in acconto sulla liquidazione effettiva del danno. L'avvocato del fallito, correttamente, notizia il curatore dell'avvenuto pagamento e chiede che il proprio assistito possa trattenere integralmente la somma ricevuta per le cure che gli necessitano. Questa somma riconosciuta a seguito dell'incidente subito e le successive che saranno verosimilmente liquidate, rientrano tra i valori non aggredibili dai creditori e possono quindi rimanere nell'integrale disponibilità del fallito? E in caso affermativo secondo quali riferimenti normativi? Grazie per il prezioso supporto.
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Alessandro Sentieri
Campiglia Marittima (LI)08/01/2015 10:44RE: RE: RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Buongiorno, mi accodo alla discussione per sottoporre al vostro parere anche la seguente casistica: nel fallimento di una società a responsabilità limitata nella quale sono curatore, è emersa l'esistenza di una polizza vita nella quale risulta contraente la stessa società e beneficiario un socio. Secondo voi è ravvisabile anche in questa specifica casistica il disposto dell'art.44 della L.F. ?
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2015 20:40RE: RE: RE: RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Risposta a dott. Sentieri
La fattispecie non rientra nella previsione di cui si è parlato in precedenza, perché qui beneficiario della polizza è un soggetto non dichiarato fallito. Si potrà indagare sulla sottoscrizione della polizza e gratuità della stessa da parte della società fallita, e altro, ma non ci pare che il fallimento possa vantare qualche diritto sul premio che eventualmente sarà pagato dall'assicurazione.
Zucchetti SG Srl
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Giulia Faralli
Arezzo04/10/2018 10:14RE: RE: RE: RE: RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Buongiorno,
nel fallimento di una società in accomandita semplice dove sono curatore è emersa l'esistenza di una polizza vita della quale risulta contraente il socio accomandatario, anch'esso fallito trattandosi di una s.a.s..
Nel tentativo di recuperare le somme relative alla polizza la Banca in questione ha dichiarato che dette somme non rientrano nella procedura fallimentare. E' corretto??
Grazie mille in anticipo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2018 20:07RE: RE: RE: RE: RE: RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
La risposta alla sua domanda la trova nel nostro primo intervento del dibattito che precede, ove abbiamo riportato l'orientamento di Cass. 26/06/2000 n. 8676, superato poi dall'intervento delle Sez. Un. della Cass. 31/03/2008 n. 8271.
Possiamo aggiungere che successivamente vi è stato un ritorno alla prima posizione di Cass. 06/02/2015, n. 2256, ma immediatamente smentita da Cass. .14/06/2016, n. 12261, che ha richiamato e ribadito la bontà delle argomentazioni delle sezioni unite.
esso, che anche a noi sembrano più corrette
Riteniamo, pertanto, che la Banca abbia ragione.
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2015 20:33RE: RE: RE: Polizza Vita liquidata al fallito dopo la sentenza di fallimento
Classificazione: ATTIVO / BENI PERSONALI E ALIMENTI
Risposta dott. Ducci
Secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale le somme spettanti o liquidate a persona fisica fallita, a risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, l. fal; nel mentre il danno da perdita della capacità di guadagno futuro integra un danno patrimoniale futuro, per cui il relativo importo del risarcimento riconosciuto a questo titolo, rientra nella massa attiva e non può essere escluso dai beni ricompresi nel fallimento, nè con riferimento a quelli di cui al n. 1, nè a quelli di cui al n. 2 della L. Fall., art. 46 (Cass. 27/01/2011 n. 1879; Cass. 11/01/2006, n. 392; Cass. 22.7.2005 n. 15493; Cass. 13/06/2000 n. 8022, ecc.).
I riferimenti normativi sono costituiti dall'art. 46 l.f.
Zucchetti Sg Srl
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